La determinazione forfettaria o automatica del valore dei beni immobiliari, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, introdotta dagli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che prevedono la non sottoponibilita` a rettifica da parte dell'ufficio dei valori dichiarati in misura non inferiore a 60 volte il reddito dominicale catastale, non contrasta con i criteri direttivi di cui all'art. 7, primo comma, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 in quanto costituisce, fra le tante possibili, non altro che una "semplificazione" del sistema di determinazione dei valori stessi e, neppure, viola l'art. 1 della legge di delegazione 12 aprile 1984, n. 68 il quale fa riferimento alla possibilita` di modificare la legislazione tributaria vigente soltanto per garantire secondo principi unitari il coordinamento sistematico dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge delega per la riforma tributaria e non gia` per impedire l'introduzione di piu` semplici strumenti di determinazione dell'imponibile nell'ambito della disciplina di una singola imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 7, primo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1, terzo comma, legge 12 aprile 1984, n. 68, art. unico legge 24 dicembre 1985, n. 777 - degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto prevedono, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la determinazione forfettaria dei valori dei beni immobiliari con la conseguente impossibilita` per gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile).
Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 79 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.