Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,

lettera e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), dell'art. 7, primo comma,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma

tributaria), dell'art. 47, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 novembre 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Rovereto sul ricorso proposto da s.p.a.

Al Centro contro l'Ufficio del Registro di Rovereto iscritta al n.

722 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 58/1°ss dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Varese sul ricorso proposto da

Ghiringhelli Rettificatrici contro l'Ufficio del Registro di Luino

iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1°ss dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 17 novembre 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Ancona sul ricorso proposto dalla s.p.a.

IME CARLONE contro l'Ufficio del Registro di Ancona iscritta al n. 35

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12/1°ss dell'anno 1987;

4) ordinanza emessa il 27 marzo 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto dalla

s.p.a. FEINROHREN contro l'Ufficio del Registro di Brescia iscritta

al n. 66 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13/1°ss dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dalla s.p.a.

FMI - MECFOND contro l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma

iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1°ss dell'anno 1987;

6) ordinanza emessa il 18 settembre 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dalla

s.p.a ARNA Alfa Romeo e Nissan autoveicoli contro l'Ufficio del

Registro Atti Pubblici di Roma iscritta al n. 226 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25/1°ss dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Alfa Romeo e Nissan

Autoveicoli (ARNA) nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla Al Centro

s.p.a. per ottenere il rimborso dell'imposta di registro corrisposta,

ai sensi dell'art. 4, lettera e), tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 634, per l'emissione di prestiti obbligazionari, la

Commissione tributaria di 1° grado di Rovereto sollevava, con

ordinanza del 25 novembre 1985 (r.o. 722/86), questione di

legittimità costituzionale del citato art. 4 lett. e), in

riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola

l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva CEE n. 335 del

17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione

tributaria sui prestiti contratti sotto forma di obbligazioni), e

l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 della

legge 9 ottobre 1971, n. 825, che stabiliva che l'imposta di registro

avrebbe dovuto essere adeguata alla citata direttiva comunitaria;

che identica questione veniva sollevata dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Varese con ordinanza del 24 giugno 1986

(r.o. 819/86) nel corso del procedimento promosso dalla s.p.a.

Ghiringhelli Rettificatrici; dalla Commissione tributaria di 1° grado

di Ancona con ordinanza del 17 novembre 1986 (r.o. 35/87) nel corso

del procedimento promosso dalla s.p.a. IME Carlone; e dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Brescia con ordinanza del 27

marzo 1986 (r.o. 66/87) nel corso del procedimento promosso dalla

s.p.a. Feinrohren;

che nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. FMI -

Mecfond per ottenere il rimborso dell'imposta di registro

corrisposta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

e dell'art. 4 della relativa tariffa all. A, in conseguenza della

delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite e

contestuale ricostituzione dello stesso, la Commissione tributaria di

1° grado di Roma sollevava, con ordinanza del 29 gennaio 1985,

pervenuta alla Corte il 20 febbraio 1987 (r.o. 80/87), questione di

legittimità costituzionale dell'art 7, 1° comma, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 47, III e IV comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 7 della legge n. 825/71

viola l'art. 76 Cost., in quanto, prevedendo genericamente che la

disciplina venga adeguata alla direttiva comunitaria n. 335 del 17

luglio 1969, non enuncerebbe i principi e criteri direttivi ai quali

il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi; inoltre e in

subordine, nel caso in cui dovesse ritenersi sufficiente il rinvio

alla direttiva comunitaria nel senso che la legge delega avesse

inteso prescrivere l'integrale recepimento delle disposizioni in essa

contenute, risulterebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso

di delega, l'art. 47 del d.P.R. n. 634/72, che non prevede alcuna

esenzione da imposta per gli aumenti di capitale a ripianamento di

perdite;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva,

preliminarmente, la restituzione degli atti al giudice a quo per

nuovo esame della rilevanza a seguito del sopravvenuto d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131 (testo unico delle leggi concernenti l'imposta di

registro); nel merito, concludeva per l'infondatezza;

che nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. Alfa

Romeo e Nissan Autoveicoli per ottenere il rimborso dell'imposta

corrisposta per l'aumento del proprio capitale sociale, la

Commissione tributaria di 1° grado di Roma sollevava, con ordinanza

del 18 settembre 1986 (r.o. 226/87), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in

riferimento all'art. 10 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, che ha

disposto la revoca dell'agevolazione della registrazione a tassa

fissa degli atti di cui trattasi, non rispetta i principi e criteri

direttivi contenuti nell'art. 9, n. 6, della legge delega n. 825/71,

che prevedeva soltanto la limitazione, ma non la soppressione delle

agevolazioni tributarie;

che si è costituita in giudizio la Alfa Romeo e Nissan

Autoveicoli s.p.a., chiedendo che la Corte dichiari la

incostituzionalità della norma censurata; ed è anche intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza

della questione;

considerato che i giudizi, concernendo l'applicabilità

dell'imposta di registro a categorie di atti la cui disciplina

tributaria si ricollega alla medesima direttiva comunitaria, vanno

riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, quanto alla questione concernente l'art. 4, lettera e),

tariffa all. A al d.P.R. n. 634/72 (r.o. 722, 819/86, 35, 66/87), va

disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché

riesaminino la rilevanza della proposta questione, in quanto il

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro) ha eliminato la

tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa) e

nell'art. 79 ha disposto l'efficacia retroattiva di tale disposizione

modificativa, stabilendo che essa ha effetto anche per gli atti

anteriori, se vi è controversia pendente alla data del 1° luglio

1986 (cfr. sent. di questa Corte n. 156/87);

che, circa la questione concernente gli artt. 7 della legge n.

825/71 e 47 del d.P.R. n. 634/72 (r.o. 80/87), va rilevato che il

citato d.P.R. n. 131/86, alla nota 2 all'art. 4 della tariffa

allegata dispone che in caso di riduzione del capitale per perdite

non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare

della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di

capitale contemporaneamente deliberato; inoltre, ai sensi del cit.

art.79 dello stesso d.P.R., tale disposizione, in quanto più

favorevole al contribuente, si applica anche agli atti anteriori

relativamente ai quali pende controversia alla data del 1° luglio

1986;

che, pertanto, anche per detta questione va ordinata la

restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini la

rilevanza della questione stessa alla luce dell'indicata sopravvenuta

normativa;

che, infine, quanto alla questione concernente l'art. 42 del

d.P.R. n. 601/73 (r.o. 226/87) (premesso che il parametro di

riferimento va correttamente individuato nell'art. 76 Cost. e non

nell'art. 10, come indicato - per evidente errore materiale - dal

giudice rimettente), essa è stata già esaminata e dichiarata non

fondata dalla Corte con sentenza n. 156/87, sulla base della

principale considerazione che l'art. 9 della legge delega n. 825/71

va chiaramente interpretato nel senso che con l'espressione

limitazione il legislatore delegante ha inteso riferirsi alle

esenzioni ed agevolazioni considerate nel loro complesso e non ai

singoli benefici, con la conseguenza che l'organo delegato poteva

sopprimere tutti quelli che risultassero privi di valida

giustificazione;

che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione nuovi

argomenti, la questione ora esaminata va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di 1°

grado di Rovereto, Varese, Ancona, Brescia e Roma (r.o. 722, 819/86,

35, 66 e 80/87);

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,

sollevata, in riferimento all'art.10 (rectius: 76) Cost., dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Roma, con l'ordinanza indicata

in epigrafe (r.o. 226/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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