Corte costituzionale

Ordinanza n. 785/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e),

della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio

1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul

ricorso proposto dalla s.p.a. Furlanis Costruzioni Generali contro

l'Ufficio del registro di Udine, iscritta al n. 828 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Furlanis

Costruzioni Generali s.p.a. ed avente per oggetto il rimborso

dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lett. e),

della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per

l'emissione di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di

secondo grado di Udine sollevava, con ordinanza emessa il 3 luglio

1987, questione di legittimità costituzionale del citato art. 4,

lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata sembrava

violare l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva C.E.E.

n. 335 del 17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di

imposizione tributaria sui prestiti contratti sotto forma di

obbligazioni), nonché l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega

contenuta nell'art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (che stabiliva

l'adeguamento dell'imposta di registro alla citata direttiva

comunitaria).

Considerato che a disciplinare la materia de qua è intervenuto,

in epoca anteriore alla ordinanza di rimessione, il d.P.R. 26 aprile

1986 n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di

registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva

comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di

obbligazioni (v. art. 4 della tariffa allegata);

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione

retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha

effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente

alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1°

luglio 1986;

che, pertanto, il giudice rimettente avrebbe dovuto fare

applicazione di tale nuova normativa la quale, del resto, disciplina

la materia superando i dubbi di costituzionalità prospettati nella

ordinanza;

che in conclusione la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),

sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost., dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:785 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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