Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 70/1988
  • art. 12legge 154/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma ter,

della legge 13 maggio 1988, n. 154 (recte: dell'art.12, comma 3-ter,

del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante "Norme in materia

tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di

accatastamento degli immobili urbani", convertito, con modificazioni,

nella legge 13 maggio 1988, n. 154), promosso con ordinanza emessa il

15 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano

nei ricorsi riuniti proposti da Nicita Antonio ed altro, iscritta al

n. 500 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario, concernente due

ricorsi riuniti ed aventi ad oggetto, il primo, il silenzio tenuto

dall'Ufficio successioni su una istanza volta ad ottenere, rispetto

all'imposta già liquidata sulla base della dichiarazione presentata

dai coeredi ricorrenti, la riduzione del 30 per cento del valore

imponibile in applicazione dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986,

n. 880, e, il secondo, il rigetto di altra istanza diretta

all'applicazione del c.d. criterio catastale previsto dalla

sopravvenuta legge 13 maggio 1988, n. 154, la Commissione tributaria

di primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, comma 3-ter, della legge da ultimo citata (recte:

dell'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70,

convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988 n. 154);

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata -

disponendo, in materia di valutazione dei cespiti immobiliari caduti

in successione, l'applicazione retroattiva del "nuovo criterio così

detto automatico" del reddito catastale anche alle successioni

apertesi anteriormente al 1° luglio 1986, ma solo a quelle "per le

quali non sia intervenuto il definitivo accertamento del valore

imponibile" - avrebbe avuto di mira la pluralità dei casi in cui il

contribuente non adempie all'obbligo di dichiarare il valore venale e

costringe l'ufficio all'accertamento del maggior valore;

che non sarebbe stata, invece, considerata l'ipotesi dei

contribuenti onesti che, avendo dichiarato valori congrui non

soggetti ad accertamenti dell'ufficio, hanno tuttavia proposto

ricorso per la rettifica di quei valori, invocando l'applicazione di

norme sopravvenute, e si troverebbero quindi anch'essi nella

situazione di "pendenza" di una lite tributaria;

che il giudice a quo ha all'uopo richiamato, come tertium

comparationis, l'art. 79 del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131, che subordina l'applicazione del predetto criterio

automatico agli atti, scritture private e denunce anteriori al 1°

luglio 1986, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore

del testo unico, sia pendente una controversia o "non sia ancora

decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza", ed ha

rilevato che, diversamente, la norma impugnata in tema di imposte di

successione contempla soltanto il caso in cui vi sia stato

accertamento di maggior valore da parte dell'ufficio e sia pendente

ricorso avverso di questo, così determinando una ingiustificata

disparità di trattamento tra contribuenti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

sostenendo che i "ricorsi (a quibus) dovrebbero semplicemente essere

dichiarati inammissibili" perché, "in tema di imposte relative alle

successioni... i ricorsi possono essere proposti avverso l'avviso di

maggior valore ed avverso l'avviso di liquidazione dei tributi (art.

16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come corretto con d.P.R. 28

novembre 1980, n. 787)", mentre i ricorsi predetti si concreterebbero

in istanze extra ordinem;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non motiverebbe affatto

in punto di rilevanza della questione prospettata, laddove, secondo

la giurisprudenza della Corte, "una questione deve ritenersi

rilevante quando la sua soluzione è realmente necessaria per la

decisione";

che, sempre ad avviso della difesa erariale, la questione

sarebbe altresì palesemente non fondata perché non sarebbe, nella

specie, pendente nessuna controversia di valutazione, non essendovi

stata alcuna rettifica della dichiarazione e quindi nessun avviso di

maggior valore da parte dell'ufficio;

che, perciò, mancherebbero tutti i presupposti perché possa

ritenersi violato il principio di eguaglianza, non essendo, in

particolare, comparabile la situazione "dei contribuenti raggiunti da

avviso di maggior valore rispetto a quella dei contribuenti che detto

avviso non hanno ricevuto".

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per mancata

motivazione sul punto della rilevanza va disattesa, perché, dallo

svolgimento dell'ordinanza, è possibile ricostruire l'iter

argomentativo che consente di ritenere soddisfatto l'obbligo della

motivazione relativamente alla necessaria pregiudizialità della

questione rispetto alla decisione da adottare;

che, quanto agli altri aspetti posti in evidenza dalla difesa

erariale, sempre in ordine all'ammissibilità della questione, circa

la sorte ed il thema decidendum dei giudizi a quibus e circa

l'insussistenza di una controversia pendente, trattasi di profili che

non possono essere presi in considerazione in questa sede,

appartenendo al giudizio di competenza del collegio rimettente;

che, nel merito, la questione, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale in

materia tributaria, non è fondata, in quanto non sussiste la

lamentata disparità di trattamento fra la situazione di coloro nei

cui confronti non si è proceduto, al momento dell'entrata in vigore

della legge, ad alcuna contestazione sulla valutazione dei cespiti

ereditari e la situazione di coloro nei cui confronti l'accertamento

di valore non è divenuto ancora definitivo;

che, difatti, questa evenienza fa reputare non irragionevole che

il legislatore, nel prendere in considerazione le situazioni

pregresse, abbia ritenuto applicabile la norma solo a quelle per le

quali la valutazione dei cespiti sia ancora in via di definizione;

che, d'altronde, come risulta anche dalla discussione

parlamentare della legge, la norma impugnata non introduce un nuovo

critero di determinazione dei valori imponibili, ma limita il potere

di rettifica degli uffici finanziari, nel caso in cui questi non

ritengano congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di

procedere ad una maggiore valutazione dei cespiti quando il relativo

valore sia dichiarato in misura non inferiore all'ammontare

determinato in modo automatico (reddito catastale aggiornato,

moltiplicato per il coefficiente 60 o 80, rispettivamente, per i

terreni e per i fabbricati);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo

1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la

semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili

urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988,

n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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