Art. 56 — Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

  • a)di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della ((Corte di giustizia tributaria)) di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della ((Corte di giustizia tributaria)) di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della ((Corte di giustizia tributaria)) e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; 93
  • b)di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione ((della corte di giustizia tributaria di secondo grado)) o dell'ultima decisione non impugnata. 93 Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle ((Corti di giustizia tributarie)), deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. 93 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473. ((Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali)). Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione. 93
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1152/1988

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nel…

    Art. 56 Testo unico l'imposta di registro · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 3 ottobre 2024. 35 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

… cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della tolto: commissione aggiunto: Corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione … delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della tolto: commissione aggiunto: Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della tolto: commissione aggiunto: Corte di giustizia tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della tolto: commissione tributaria centrale o della corte d'appello o aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non impugnata. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle decisioni delle tolto: commissioni aggiunto: Corti di giustizia tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla … DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle tolto: soprattasse, delle pene pecuniarie aggiunto: sanzioni e degli interessi tolto: di mora si applicano le disposizioni tolto: degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 aggiunto: in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art56 · fonte del testo

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