Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e),

della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15

febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti,

sul ricorso proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio

del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta

il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di

Asti, sul ricorso proposto da S.p.A. Molino S. Pietro contro

l'Ufficio del registro di Asti, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all.

A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di

registro), in quanto sottopone all'imposta del registro la delibera

di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli artt. 11 e 76

Cost. (in relazione all'art. 7 legge n. 825 del 1971);

Considerato che il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in

vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della

relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr. art. 79

stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni;

Che pertanto la proposta questione risulta manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989

e sentenza n. 156 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della Tariffa All.

A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di

registro), in riferimento agli artt. 11 e 76 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con

l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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