Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1988

Altra decisione · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 634/1972

citata

  • art. 7d.P.R. 634/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.4, lett. e,

della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione

all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825

(Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa

il 10 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a.

Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di registro

dell'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione

tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986

(reg. ord. n. 521 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e,

della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che per

l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni;

che la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n.

825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 634 del

1972, stabiliva doversi adeguare la disciplina dell'imposta di

registro alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17

luglio 1969, n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna

imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni: la violazione

della direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte

della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta,

chiedeva restituirsi gli atti al giudice a quo per ius superveniens;

Considerato che nelle more del giudizio è entrato in vigore il

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di approvazione del testo unico

sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della

citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione

dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa);

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione

retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha

effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente

alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1°

luglio 1986;

che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice di

provenienza, affinché accerti la persistente rilevanza della

questione nel giudizio pendente davanti a lui;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Brescia affinché riesamini la rilevanza della

questione nel giudizio pendente davanti a sé, alla stregua del

sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari