Art. 43 — Base imponibile
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
5 pronunce che riguardano l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.
In caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore l'imposta di registro si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore e al fideiussore e non sulla base del valore complessivo del rapporto garantito.
Art. 43 · Art. 11 Testo unico l'imposta di registro · Art. 6 Testo unico l'imposta di registro · Art. 22 Testo unico l'imposta di registro
La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c., avendo natura costitutiva per la realizzazione dell'effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, è riconducibile, ai fini della imposta di registro, alla previsione dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la cui base imponibile si determina per relationem, ai sensi dell'art. 43, comma 4, dello stesso d.P.R., con il richiamo per i provvedimenti giurisdizionali degli stessi criteri di computo previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.
Art. 43 · Art. 2932 c.c. · Art. 8 Testo unico l'imposta di registro
In caso di cessione d'azienda o di rami della stessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro viene in rilievo il disposto dell'art. 51, comma 4, del d.P.R n. 131 del 1986, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle attività, ossia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali, al netto delle passività aziendali esistenti al momento del trasferimento; da tale regola fanno eccezione i debiti del cedente nei confronti del cessionario avente causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore e sono, pertanto, indeducibili dal valore dell'azienda, in coerenza con la previsione di cui all'art.43, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986.
Art. 43 · Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 1253 c.c. · Art. 2555 c.c.
In tema di imposta di registro, al contratto che dispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nella specie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di vendita coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata ai controlli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la norma speciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore a fini impositivi, nel prezzo di aggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica.
Art. 43 · Art. 44 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registro
Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.
Art. 43 · Art. 2704 c.c. · Art. 18 Testo unico l'imposta di registro
Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 430 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita:
tolto: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
tolto: b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta;
tolto: c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;
tolto: d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
tolto: e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
tolto: f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
tolto: g) ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488;
tolto: h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
tolto: i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art43 · fonte del testo
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