Art. 50 — Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2000 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1996 al 1 gennaio 2000. 347 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale tolto: di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento. Le spese e gli oneri sono calcolati forfetariamente nella misura del due per cento dell'ammontare complessivo del valore nominale e del sopraprezzo fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte dell'ammontare stesso che eccede lire 200 milioni, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di aggiunto: o di patrimonio di societa' tolto: diverse da quelle indicate al comma 1 ovvero aggiunto: o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principaleaggiunto: , l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, aggiunto: con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita tolto: dall'ammontare degli apporti o dal valore degli stessi, aggiunto: dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle tolto: obbligazioni o aggiunto: passivita' e degli oneri accollati tolto: alla societa' o ente e aggiunto: alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del tolto: due per cento dell'ammontare o aggiunto: 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e tolto: dell'uno aggiunto: dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardotolto: . La disposizione si applica anche quando un ente gia' esistente assume come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, e' costituita dal valore dei beni, diritti o aziende conferiti al netto delle passivita' e oneri. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. Se il conferimento di azienda o complesso aziendale e' fatto ad una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, il valore e' quello risultante dalla relazione di stima di cui all'art. 2343 del codice civile. 4COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 1996 N. 323, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996 N. 425 5. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) dell'art. 4 la base imponibile e' costituita dal valore del patrimonio netto appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa o dell'oggetto principale dell'attivita' nel territorio dello Stato. Nei casi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile e' costituita dall'ammontare dei capitali messi a disposizione della sede secondaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art50 · fonte del testo

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