Art. 11 — Richiesta di registrazione degli atti scritti

((1. La richiesta di registrazione degli atti scritti e' presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.)) 93 ((Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto.)) 93 ((Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.)) 93 I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso articolo. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. 93 La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2011 al 3 ottobre 2024. 131 parole tolte, 77 parole aggiunte.

aggiunto: 1. La richiesta di registrazione degli atti scrittitolto: ,..., deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al aggiunto: e' presentata mediante modello approvato con tolto: decreto del Ministro delle finanze aggiunto: provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate tolto: i notai e gli altri soggetti di cui allaaggiunto: , si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b) tolto: dell'art. 10 devono presentareaggiunto: , presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati tolto: alla aggiunto: all'articolo 10, comma 1, lettera c) tolto: dello stesso articolo devono presentareaggiunto: , presentano unicamente l'originale dell'atto. tolto: Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera. Chi richiede la registrazione di un atto diverso aggiunto: Nei casi diversi da quelli previsti tolto: dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16. aggiunto: al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti … mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art11 · fonte del testo

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