Art. 4 — Operazioni di società ed enti esteri

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Sono soggetti a registrazione:

  • a)l'istituzione nel territorio dello Stato della sededell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
  • b)l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea;
  • c)il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea;
  • d)il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
  • e)il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
  • f)la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
  • g)la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea;
  • h)l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunita' economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 7/2002

    Questione infondata
    30 gennaio 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con l'ordinanza ind…

    Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 27/2001

    Questione infondata
    6 febbraio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza ind…

    Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 319/1996

    Altra decisione
    26 luglio 1996

    Poiché l'esame di una questione di costituzionalità fondata sull'interpretazione di una direttiva comunitaria esige che il contenuto delle norme da questa espresse sia compiutamente e definitivamente individuato, secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento, spetta ai giudici rimettenti adire previamente la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la conseguenza che ad essi vanno restituiti gli atti relativi all'incidente di costituzionalità. - V. O. n. 536/1995, riguardante analogo giudizio. red.: A.M. Marini

    Art. 4 Testo unico l'imposta di registro · Art. 2 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 10 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale · Art. 1 Testo unico le imposte ipotecaria e catastale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art4 · fonte del testo

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