Corte costituzionale

Ordinanza n. 27/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II,

della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile

1999 dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso

proposto dalla Mila Schon Group s.p.a. contro l'Ufficio del registro

di Codogno, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie

speciale - n. 43, dell'anno 1999;

Visti l'atto di costituzione della Mila Schon Group s.p.a.,

nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Milano, con

ordinanza emessa il 21 giugno 1999, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima

della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro), laddove consente l'esenzione dall'imposta proporzionale di

registro dei conferimenti effettuati, in seguito ad abbattimento del

capitale sociale per perdite, per la ricostituzione del capitale

abbattuto;

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di un giudizio tributario, nel quale il

contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta

suppletiva, emesso sul presupposto che la riduzione delle perdite è

esente da tassazione esclusivamente nei limiti del capitale originale

e che, ove le perdite siano eccedenti il capitale originario, la

differenza, siccome costituente conferimento per aumento di capitale,

deve ritenersi tassabile ai sensi dell'art. 4, nota I, del d.P.R.

n. 131/1986; che, ad avviso del giudice rimettente,

l'applicabilità dell'esenzione alle operazioni di ricostituzione del

capitale oltre l'importo del capitale originario sarebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra

società che provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per

compensare le perdite, che non sono soggette a tassazione, e società

dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita, le quali, per

far fronte con il medesimo anche ad eventuali perdite di esercizio,

si troverebbero ad aver corrisposto la normale tassazione, senza

poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente;

che la previsione di tale evenienza potrebbe indurre le

società a dotarsi di capitale minimo all'atto della costituzione,

per preservare la convenienza successiva della procedura di

ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;

che si è costituita in giudizio la parte privata, la quale

(avvalorando l'interpretazione della norma impugnata, secondo cui è

esente da tassazione tutto l'importo complessivo dei conferimenti

necessari a riportare il capitale sociale al livello preesistente, ed

è invece da tassare solo l'eventuale ulteriore aumento di capitale,

fatto per dotare la società di ulteriori risorse), chiede

dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza, o, in

subordine, qualora la norma abbia il contenuto precettivo indicato

nell'ordinanza di remissione, la fondatezza della questione

sollevata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e comunque

infondata.

Considerato che il giudice rimettente - partendo da

un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di riconoscere

l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro anche nell'ipotesi

in cui le perdite superino l'iniziale importo del capitale sociale -

finisce per considerare costituzionalmente illegittimo il trattamento

favorevole in tal modo accordato alle società dotate di un capitale

di non rilevante importo, siccome agevolate nel caso in cui si

trovino a dover ricostituire il capitale societario in conseguenza

del suo azzeramento, imposto dalla necessità di ammortizzare le

perdite;

che - a suo avviso - tale trattamento discriminerebbe le

società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita anche

al fine di far fronte con il medesimo ad eventuali perdite di

esercizio, che sarebbero assoggettate alla normale tassazione, senza

poter usufruire delle agevolazioni fiscali godute dalle società a

capitale ridotto;

che la rilevata discriminazione, a parere del giudice

remittente, indurrebbe le società a dotarsi di capitale minimo

all'atto della costituzione;

che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza

dall'assunto interpretativo del rimettente, secondo la giurisprudenza

costituzionale, le disposizioni legislative concernenti esenzioni o

agevolazioni tributarie, quali che ne siano le finalità,

costituiscono il risultato di scelte discrezionali del legislatore

(v. ordinanza n. 10 del 1999);

che, dunque, è precluso alla Corte non solo estenderne

l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio (sentenze

n. 159 del 1985 e n. 292 del 1987), ma anche di eliminarle, ove

esistenti (sentenza n. 195 del 1985 e ordinanza n. 557 del 1987);

che i rilievi del giudice remittente in ogni caso si

risolvono nell'indicazione di inconvenienti di per sé inidonei a dar

vita ad una questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima

della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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