Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II,

della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 2000

dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, iscritta al n. 120

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Parma, con

ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, pervenuta alla Corte

costituzionale il 30 gennaio 2001 (r.o. n. 120 del 2001), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota

II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, laddove consente l'esenzione dall'imposta di registro

dei conferimenti effettuati in seguito ad abbattimento del capitale

sociale per perdite nei limiti della ricostituzione del capitale

abbattuto;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma

determinerebbe una disparità di trattamento tra società che

provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le

perdite, che non sono soggette a tassazione, e società dotate di

adeguato capitale sociale fin dalla nascita, che - facendo fronte con

il medesimo capitale anche ad eventuali perdite di esercizio -

dovrebbero corrispondere la normale tassazione senza poter usufruire

delle agevolazioni fiscali del caso precedente, con la conseguenza

che le società potrebbero essere indotte a dotarsi di capitale

minimo all'atto della costituzione, per preservare la convenienza

successiva della procedura di ricostituzione a trattamento fiscale

agevolato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando che la questione è già stata dichiarata

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 27 del 2001.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

già stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con

l'ordinanza n. 27 del 2001, sul rilievo che le disposizioni

legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quali

che ne siano le finalità, costituiscono il risultato di scelte

rimesse alla discrezionalità del legislatore, con il limite della

ragionevolezza;

che ne discende la manifesta infondatezza dell'odierna

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art.4, nota II, della parte prima

della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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