Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 e tabelle allegate nn. 4 e 5, e del d.P.R. 9

giugno 1975, n. 482 (malattie professionali), promossi con le ordinanze

emesse il 13 ottobre 1975 dal Pretore di La Spezia, il 25 novembre 1977

dal Pretore di Bari, il 9 gennaio 1978 dal Pretore di Pistoia, il 15

giugno 1978 dal Pretore di Perugia, il 12 dicembre 1978 dal Pretore di

Pistoia, il 28 giugno 1979 dal Pretore di Pisa, il 13 novembre 1979 dal

Pretore di Macerata, il 14 novembre 1979 dal Pretore di Perugia, il 25

gennaio e il 18 dicembre 1979 dal Pretore di Venezia, il 28 novembre

1979 dal Tribunale di Parma e il 22 febbraio 1980 dal Tribunale di

Torino, rispettivamente iscritte al n. 410 del registro ordinanze 1976,

ai nn. 142, 269 e 498 del registro ordinanze 1978, ai nn. 201 e 687 del

registro ordinanze 1979 ed ai nn. 30, 39, 87, 127, 153 e 287 del

registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 del 1976, nn. 149 e 235 del 1978, nn. 17, 119 e 332

del 1979 e nn. 78, 85, 98, 124, 131 e 152 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Lori Giacomino, di Sirianni

Antonio e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo, per Sirianni Antonio e Carlo

Graziani, per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con dodici ordinanze, pronunciate nel corso di altrettanti

procedimenti civili promossi contro l'INAIL da lavoratori, cui era

stato negato in sede amministrativa il diritto alla rendita per

malattie asseritamente contratte nell'esercizio delle rispettive

lavorazioni, questa Corte è chiamata a riesaminare la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico delle

disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e

le malattie professionali, approvato con il d.P.R. n. 1124 del 1965,

cioè del sistema tabellare adottato dal legislatore in ordine

all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Tale sistema, consistente nell'elencazione - in apposite tabelle, o

liste, annesse al menzionato atto normativo - delle malattie da

ritenersi professionali e delle relative lavorazioni patogene, ha

stabilito la presunzione legge dell'eziologia professionale delle

malattie, nel senso che il lavoratore acquista automaticamente il

diritto alla rendita, se risultano previste nella tabella, sia la

malattia, sia la lavorazione alla quale egli era addetto. Con sentenza

n. 206 del 1974, questa Corte ha giudicato che il sistema in parola,

risolvendosi in un vantaggio per i lavoratori, giacché li esonera

dall'offrire la non agevole prova del nesso di causalità tra lavoro

svolto e malattia contratta, è conforme a Costituzione. E tale

giudizio ha sostanzialmente ribadito nelle ordinanze n. 88 del 1975 e

n. 205 del 1975. La Corte ha riconosciuto, tuttavia, che alcune

malattie professionali o alcune lavorazioni morbigene possono risultare

non comprese nelle tabelle, con la conseguenza che in tali

eventualità, stante la tassatività delle voci ivi indicate, ai

lavoratori colpiti da malattie affini, o addirittura persino identiche,

a quelle tabellate, o contratte in lavorazioni anch'esse affini o

identiche a quelle tabellate, verrebbe a mancare la tutela

assicurativa. E pertanto, con la menzionata sentenza ha segnalato al

Governo ed al Parlamento l'urgenza, oltre che l'opportunità, di

adottare il sistema misto, in maniera che sia consentito a tutti i

lavoratori di provare la dipendenza dalla lavorazione anche delle

malattie non previste nelle tabelle.

2. - La rievocata segnalazione e, meglio ancora, il suo mancato

accoglimento da parte del legislatore offrono a tutti' i giudici a

quibus, non tanto lo spunto, quanto l'argomento fondamentale per

riproporre la questione in epigrafe, già risolta da questa Corte con

la menzionata sentenza n. 206 del 1974, pronunciata in riferimento,

oltre che agli artt. 4 e 35, primo comma, della Costituzione, anche

agli stessi principi e norme costituzionali, cui fanno richiamo le

ordinanze in esame (artt. 3, primo comma, 38, primo e secondo comma

della Costituzione, nonché, secondo il Pretore di Venezia, art. 24

della Costituzione), delle quali vengono qui riassunti i termini

essenziali:

A) Tutte le ordinanze comprese nel presente capo denunziano

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del

1965, che alcune pongono esplicitamente in relazione alla voce n. 44

della tabella n. 4 annessa al d.P.R. n. 482 del 1975.

a) In particolare, i Pretori di Pistoia, nei due giudizi promossi,

rispettivamente, da Miglianti Pietro per ipoacusia da rumori (n. 269

registro ordinanze 1978) e da Ignesti Giovanni per angiopatia da

vibrazioni (n. 201 registro ordinanze 1979), di Macerata, nel giudizio

promosso da Moriconi Alvise ed altri per ipoacusia da trauma acustico

(n. 30 registro ordinanze 1980), ed il Tribunale di Parma, nel giudizio

promosso da Lori Giacomino per sordità da rumori (n. 153 registro

ordinanze 1980) fanno riferimento al solo art. 3 della Costituzione.

Appare palesemente ingiusto - così, infatti, rilevano concordemente i

predetti giudici a quibus - e viene perciò violato il principio

d'eguaglianza, quando al lavoratore si nega il diritto alla rendita per

un'arteriopatia, solo perché le macchine cui era addetto, pur essendo

vibranti, non costituiscono utensili ad aria compressa o ad asse

flessibile, come stabilito in tabella, ovvero per una ipoacusia, anche

permanente, bilaterale e superiore al minimo indennizzabile, benché

la perizia tecnica d'ufficio abbia accertato che la rumorosità

dell'ambiente è persino superiore ai livelli sonori accettabili.

In tutti questi casi la difesa dell'INAIL ha eccepito che il

rischio non è tabellato e che la Corte ha riconosciuto legittimo il

sistema tabellare.

b) Fanno, invece, riferimento anche all'art. 38, oltre che all'art.

3 della Costituzione, i Pretori di La Spezia, nel giudizio promosso da

Bonatti Danilo per sordità da rumori (n. 410 registro ordinanze 1976),

di Pisa, nel giudizio promosso da Regoli Egisto per ipoacusia da rumori

(n. 637 registro ordinanze 1979), di Perugia, nel giudizio promosso da

Fasi Armando per ipoacusia bilaterale da rumori (n. 39 registro

ordinanze 1980). Per i suddetti giudici, il diniego della rendita per

una ipoacusia, anche se grave ed accertata con consulenza tecnica, solo

perché il lavoratore era addetto ad un motore "diesel", anziché a

scoppio ovvero ad una levigatrice, il cui livello di rumorosità è

ignorato dalla tabella delle lavorazioni patogene, non contrasta

esclusivamente con l'art. 3 della Costituzione, ma altresì con l'art.

38, secondo comma, della Costituzione, che tutela tutti i lavoratori

in caso di malattia.

c) A sua volta, il Pretore di Venezia, nei giudizi promossi,

rispettivamente, da Celato Benito ed altri per sordità da rumori (n.

87 registro ordinanze 1980) e da Meneghel Marcello per analoga malattia

(n. 127 registro ordinanze 1980), entrambe contratte in lavorazione ed

in ambiente di intensa rumorosità, richiama pure l'art. 24 della

Costituzione unitamente agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

sostenendo che il sistema tabellare rigido, poiché non ammette il

lavoratore a provare il nesso tra malattia e lavorazione, con ciò nega

la tutela giurisdizionale di un diritto soggettivo perfetto, qual è

quello previsto dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

B) Dalle suddette ordinanze si distingue quella del Tribunale di

Torino, nel giudizio promosso da Sirianni Antonio per angioneurosi

originata da strumenti vibranti (n. 287 registro ordinanze 1980), solo

perché, pur riferendosi anch'essa agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, denunzia direttamente l'illegittimità costituzionale,

oltre che del d.P.R. n. 1124 del 1965, anche dei d.P.R. n. 482 del

1975.

C) Vanno considerate a parte le due ordinanze dei Pretori di Bari e

di Perugia per la singolarità delle loro prospettazioni e conclusioni.

a) Il Pretore di Bari, nel giudizio promosso da Vittore Domenico

per una imprecisata inabilità permanente (n. 142 registro ordinanze

1978), dopo avere affermato che la mancata protezione di un'attività

lavorativa non tabellata dà vita ad una condizione di particolare

sfavore per il lavoratore, in quanto questi non è allora coperto dalla

tutela garantitagli dall'art. 38 della Costituzione, rileva che tale

disparità di trattamento non può essere eliminata con una revisione

del sistema tabellare rigido, e che l'assicurazione sociale poggia

sulla logica del profitto, la quale è propria dell'assicurazione di

diritto privato. Prosegue osservando che, poiché l'allegato n. 4 del

d.P.R. n. 1124 del 1965 è stato modificato con atto amministrativo ed

in virtù dell'art. 3 dello stesso decreto, senza che siano stati

fissati "limiti di tempo o principi dei criteri direttivi", risultano

violati gli artt. 23, 38, 76 e 77 della Costituzione. E conclude

testualmente con la formula "ritenuta pertanto la rilevanza della

questione al fine della domanda", omettendo peraltro, non solo

l'indicazione delle norme costituzionali di raffronto, ma anche un

qualsiasi cenno a dimostrazione dell'asserita rilevanza.

b) Il Pretore di Perugia, infine, nel giudizio promosso da Proietti

Luigi per malattia da vibrazioni con preminenti manifestazioni

osteoarticolari e neurogene della mano bilateralmente (n. 498 registro

ordinanze 1978), rileva preliminarmente che si tratta di lavoratore

agricolo addetto al trattore e che la malattia contratta, ed accertata

in sede giudiziaria, è prevista tra le malattie professionali

nell'industria, ma non nell'agricoltura. Poiché, tuttavia, anche

nell'industria, se è prevista la malattia, non è prevista la

lavorazione, il giudice a quo ritiene che la mancata previsione di

attività diverse da quelle elencate nella tabella relativa

all'industria contrasta con gli artt. 3 e 38 della Costituzione e che,

"se fosse esatto quanto precede, ciò non potrebbe non influire anche

nel settore agricolo, ove la relativa tabella non tutela affatto tale

tipo di malattia", in quanto risulterebbe allora che "malattie

professionali identiche sarebbero tutelate, se contratte in una

lavorazione industriale, e non lo sarebbero, se contratte in una

lavorazione agricola". Conclude, infine, dichiarando "non

manifestamente infondate l'eccezione di incostituzionalità, proposta

dall'attore, dell'art. 3 del testo unico n. 1124 del 1965 e allegata

tabella n. 4, come modificata dal d.P.R. n. 482 del 1975, e dell'art.

211 stesso testo unico", nonché sollevando d'ufficio "l'eccezione di

incostituzionalità del d.P.R. n. 482 del 1975, nella parte in cui non

estende la tutela alle malattie professionali contratte prima della sua

entrata in vigore". Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze in esame denunziano l'illegittimità del

sistema tabellare, e tutte - eccettuata solo quella del Tribunale di

Torino (n. 287 registro ordinanze 1980), che peraltro solleva anch'essa

la medesima questione - sollecitano espressamente questa Corte a

rivedere la propria anteriore sentenza n. 206 del 1974.

Conseguentemente, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti

con unica sentenza.

2. - I motivi a sostegno delle ordinanze, per lo più affini e

talvolta identici, sono facilmente sintetizzabili. La disciplina delle

tecnopatie professionali è confliggente con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, in quanto crea disparità di trattamento e non copre

tutte le ipotesi di rischio professionale. Di conseguenza, dovrebbe

ormai essere dichiarata costituzionalmente illegittima, se riesaminata

alla luce della più volte menzionata sentenza n. 206 del 1974.

Non può, infatti, ritenersi pienamente riguardoso della

Costituzione il mancato adeguamento, da parte del legislatore, del

sistema ancora vigente ai canoni di costituzionalità tracciati da

quella sentenza, la cui motivazione appare perciò interlocutoria:

questo sostiene, in entrambe le sue ordinanze, il Pretore di Pistoia,

che quello di Macerata ricalca pedissequamente. All'asserito carattere

interlocutorio di quella motivazione si richiama pure il Pretore di

Pisa, ed all'inadeguato ampliamento delle tabelle anche quello di

Venezia nelle sue due ordinanze, mentre il Tribunale di Parma si limita

ad affermare che, con la sospensione del giudizio de quo, viene dato

modo alla Corte costituzionale - re melius perpensa - di pronunciarsi

nuovamente sulla questione. Per proprio conto, il Pretore di Perugia,

ma solo nella prima delle due ordinanze emesse in materia (n. 39

registro ordinanze 1980), lamenta che sono decorsi inutilmente cinque

anni dalla sentenza di questa Corte, deducendone non potersi pertanto

escludere che questa, riesaminando il problema in relazione al

comportamento tenuto in concreto da Parlamento e Governo, maturi il

convincimento dell'insufficienza della tutela contro il rischio delle

malattie professionali. A sua volta, il Pretore di La Spezia rileva, in

primo luogo, che manca una pronunzia sulle nuove tabelle - quelle,

cioè, modificate col d.P.R.n. 482 del 1975 - e, in secondo luogo, che,

poiché la segnalazione di questa Corte al potere politico potrebbe

configurarsi come esercizio concreto di una funzione di controllo

valutativo, la perseveranza del legislatore nella sua opzione per il

sistema tabellare potrebbe considerarsi "non ragionevole". Per quanto

riguarda, infine, il Tribunale di Torino, è dato leggere che

l'aggiornamento delle tabelle attuato nel 1975 non reggerebbe, stante

la sua inadeguatezza, alla verifica del tempo

3. - I motivi sopra riassunti sono lo sviluppo - e, talvolta, solo

mere variazioni - di un unico argomento, al quale tutti si riconducono:

il non accoglimento, da parte del potere politico, della motivata

sollecitazione, ad esso rivolta da questa Corte nel 1974, ad adottare

il sistema misto.

È chiaramente percepibile la concezione che sta al fondo

dell'argomento, anche se forse non è altrettanto chiaramente percepito

lo sbocco ultimo del suo eventuale accoglimento: ove, infatti, si

volga lo sguardo oltre la fattispecie in esame, ci si avvede che non si

chiede tanto - o non solo - la revisione della sentenza n. 206 del

1974, quanto - ed anche - una pronuncia consistente non già più

esclusivamente nell'eliminazione di una norma espressa giudicata

incostituzionale ovvero nell'esplicitazione di un principio inespresso,

che risulti ispirato a Costituzione od a ragionevolezza, e comportante

aggiustamenti limitati ad una situazione, ad un istituto, ad un

settore, ma addirittura nel novare radicalmente - e, quindi, nel creare

- un sistema normativo.

A parte ciò, anche dalle ordinanze più elaborate emerge una

lettura non pienamente corretta della sentenza n. 206 del 1974.

Ed invero, è esatta - talvolta addirittura testuale - la

riproduzione che nelle ordinanze in esame si rinviene di quella

motivazione: effettivamente la Corte ha dichiarato che, con l'adozione

del sistema misto, si conseguirebbe la certezza assoluta che nessun

rischio professionale rimarrebbe scoperto, e che il sistema vigente

può, nell'applicazione pratica, comportare in ipotesi disparità di

trattamento; effettivamente ha segnalato l'opportunità e l'urgenza di

introdurre anche nel nostro ordinamento il suddetto sistema misto,

ricordando che in tal senso è la raccomandazione della CEE del 1963 e

che nella Germania Federale tale riforma è stata da tempo attuata.

Non è esatta, viceversa, la conseguenza che dovrebbe derivarne secondo

i giudici a quibus, i quali mostrano di considerare come motivazione

della sentenza quella parte di questa che è, al contrario, la

motivazione del monito. Si tratta senza dubbio di un monito

particolarmente energico, pressante e motivato, che non può dirsi,

come sarà precisato in seguito, che non abbia prodotto alcun effetto,

e cui comunque, anche se fosse davvero rimasto del tutto inascoltato,

non potrebbe egualmente riconoscersi il valore di motivo nuovo a

sostegno di una richiesta di riesame della precedente sentenza. La

motivazione di questa consiste nel dire e ribadire, in apertura ed a

conclusione della pronuncia, che la Corte non può sostituirsi al

legislatore. Non può pertanto non rilevarsi, come del resto ha

rilevato di volta in volta la difesa dell'istituto, che non risulta

esposto alcun motivo che abbia il carattere della novità rispetto alla

sollevata questione di legittimità costituzionale del sistema

tabellare in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

4. - La scelta tra sistema esclusivamente tabellare e sistema misto

è indubbiamente una scelta politica, che viene tuttavia operata,

altrettanto indubbiamente, sulla base di dati ufficiali, forniti dalla

medicina del lavoro, dalla statistica, da apposite indagini, dalla

giurisprudenza, dall'economia, dal raffronto della nostra esperienza

con quelle straniere, etc. È di piena evidenza che solo il potere

politico dispone di tali dati e può pertanto adottare una scelta con

piena cognizione di tutti gli elementi ed altresì con piena

consapevolezza delle conseguenze che dalla sua ponderata opzione in uno

o l'altro senso - in uno o in altro momento ovvero ancora in una o in

altra misura -, ma pur sempre nell'interesse generale, possono

riverberarsi su tutti i piani. Ed è ragionevole in proposito ritenere

che alle tabelle sia stata conferita, mediante le profonde modifiche ed

integrazioni di cui sono state fatte oggetto dal d.P.R. n. 482 del

1975, un'innegabile e consistente portata innovativa, proprio in

seguito alla combinata valutazione dei valori costituzionali di cui

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, e di tutti gli elementi, delle

conseguenze su ogni piano e, quindi, dell'interesse generale.

Nelle nuove tabelle, infatti, sono riscontrabili, non solo un

notevole aumento del numero delle malattie tabellate (nell'industria,

da 40 a 49, nell'agricoltura, da 7 a 21) e delle lavorazioni morbigene

(nell'ipoacusia e sordità da rumori, per esempio, da 8 a 22), bensì

anche formulazioni particolarmente generiche delle voci e sottovoci di

queste ultime.

Tali variazioni proprio per questo risultano significanti:

considerate nel loro insieme, infatti, sono rivelatrici di una linea di

tendenza di più accentuato favore nei riguardi dei lavoratori e,

quindi, della potenzialità di soddisfare i principi di cui agli artt.

3 e 38 della Costituzione, che con esse ha acquistato, sia pur sempre

nell'ambito del sistema tabellare, il contesto normativo. Ne offre

conferma lo stesso istituto assicuratore, quando nella sua memoria del

5 febbraio 1981 scrive testualmente che il legislatore si è ormai

"orientato verso una formulazione relativamente lata, sostituendo nella

colonna delle lavorazioni, all'elenco di queste, una formula generica e

che va ritenuta comprensiva di tutti indistintamente i processi

lavorativi nei quali il rischio considerato può esistere normalmente o

manifestarsi in determinate contingenze".

5. - Certo, l'elencazione puntuale delle lavorazioni è rimasta per

alcune voci (3 su 49 nell'industria), tra cui l'ipoacusia e sordità

da rumori, che è la malattia più frequentemente denunziata, ma non

per questo sarebbe possibile negare l'acquisito carattere dinamico del

sistema tabellare, conseguente alla flessibilità, che ad esso sembra

essere derivata dalle numerose e profonde innovazioni apportategli. Lo

riconosce persino l'istituto assicuratore, quando nella già ricordata

sua memoria difensiva alle nuove formulazioni attribuisce il valore di

"criterio d'ordine generale", rispetto a cui la ridotta e residuata

elencazione tassativa delle lavorazioni viene configurata espressamente

come una deroga, e quando in ordine al rischio ambientale richiama

l'attenzione sul graduale ampliamento della tutela operato

dall'interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione con le

sentenze n. 3288 del 1972 e n. 5082 del 1980. È un risultato,

questo, che svuota di consistenza l'affermazione, secondo cui la

sentenza ammonitrice di questa Corte sarebbe rimasta del tutto

inascoltata, e che perciò non consente, proprio nel momento in cui il

sistema censurato mostra di non possedere più la stessa rigidità

originaria, di raccogliere l'invito a pervenire ad una declaratoria di

illegittimità costituzionale del sistema tabellare in oggetto sulla

base delle considerazioni, non più assolutamente insuperabili, che

esso sarebbe fonte di disparità di trattamento per categorie di

lavoratori addetti ad attività non tabellate nei confronti delle

categorie di addetti ad attività tabellate, cioè tra situazioni

sostanzialmente analoghe, o anche identiche, e limiterebbe la copertura

del rischio professionale solo ad alcune lavorazioni.

Senonché, proprio il mantenimento della puntuale elencazione di

alcune attività lavorative viene assunto come elemento di comparazione

per dedurne la diseguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione

rispetto alle lavorazioni formulate genericamente. E agevole osservare

in contrario che il mantenimento dell'elenco delle lavorazioni è tanto

limitato e, correlativamente, tanto poco limitativo nei riguardi del

nuovo e più duttile sistema, da non potersi pensare che sia

oggettivamente privo di giustificazioni tecniche, prima ancora che

politiche.

Alla suesposta considerazione relativa precipuamente all'art. 3

della Costituzione sembra utile aggiungerne da ultimo una relativa

precipuamente all'art. 38 della Costituzione. Se si considera che, a

ben guardare, le censure dedotte nelle ordinanze in esame sono rivolte,

per quanto riguarda il settore dell'industria, tutte alle tabelle delle

lavorazioni, non già delle malattie, non è priva di rilievo la

constatazione che tali ultime tabelle, almeno a giudicare dalle vicende

che hanno originato le ordinanze in esame, sembrano non offrire motivo

a doglianze di carente previsione dii malattie riconoscibili come

professionali. È alla stregua di questo dato e della connessa

espansività acquisita dal sistema tabellare mediante le nuove e più

late formulazioni delle attività lavorative, che dev'essere valutata

la asserita difformità dello stesso sistema dal principio della

copertura del rischio professionale.

A tutte le considerazioni che precedono non può non conseguire la

dichiarazione di infondatezza della questione sollevata.

6. - La questione è egualmente infondata anche sotto il profilo

denunziato nelle sue due ordinanze dal Pretore di Venezia, secondo il

quale il sistema tabellare violerebbe pure l'art. 24, prima parte, in

cui la Costituzione proclama che "tutti possono agire in giudizio per

la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi". La riportata

norma, infatti, essendo volta a tutelare il diritto processuale

d'azione, non può dirsi invocata a giusta ragione nei casi in cui

difetti positivamente la titolarità del diritto sostantivo che si

vorrebbe far valere in giudizio. E poiché la doglianza della non

azionabilità dell'assento diritto è intesa a rafforzare la censura di

illegittimità costituzionale del sistema tabellare, basta al riguardo

ricordare quanto si è più sopra detto sulla legittimità

costituzionale della scelta di tale sistema.

7. - Per quanto riguarda l'ordinanza emessa dal Tribunale di

Torino, la questione sollevata si discosta dalle altre sinora

esaminate, solo perché l'ordinanza, come si è già detto, denunzia

l'illegittimità costituzionale, oltre che del d.P.R. n. 1124 del 1965

- per cui la relativa questione è infondata al pari delle altre -,

anche del d.P.R. n. 482 del 1975. Ma quest'ultimo provvedimento non è

atto avente forza di legge, come questa Corte ha avuto occasione di

statuire con la sentenza n. 127 del 1981, e pertanto la questione

sollevata è inammissibile sotto tale profilo.

8. - Devono essere dichiarate inammissibili anche le questioni

sollevate dal Pretore di Bari e da quello di Perugia nella seconda

delle ordinanze da lui emesse (n. 498 registro ordinanze 1978).

Nell'ordinanza emessa dal Pretore di Bari è fatto un fugace

accenno alla disparità di trattamento, ma non all'art. 3 della

Costituzione; sono invocati gli artt. 23, 38, 76 e 77 della

Costituzione (con evidente riproduzione dell'ordinanza del Tribunale di

Bolzano, su cui questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 127

del 1981), ma incidentalmente; non è dato poi cogliere la distinzione

tra motivazione e dispositivo. A parte ciò, non risulta spesa alcuna

parola sulla rilevanza.

Il Pretore di Perugia, a sua volta, solleva due distinte questioni

di legittimità costituzionale. Per un verso, denunzia d'ufficio

l'incostituzionalità dell'asserita irretroattività del d.P.R. n. 482

del 1975; per altro verso, denunzia la incostituzionalità, eccepita

dall'attore, dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, cioè della

tabella n. 4, come modificata dal d.P.R. n. 482 del 1975, nonché

dell'art. 211 stesso decreto, che riguarda le malattie professionali in

agricoltura. Senonché, un problema di retroattività o

irretroattività è del tutto ignorato nella motivazione ed affiora

solo nel dispositivo. E, per quanto riguarda la denunzia del d.P.R. n.

482 del 1975, cioè di un atto privo di forza di legge, si fa anche

qui, come già per l'ordinanza del Tribunale di Torino, rinvio alla

sentenza n. 127 del 1981 di questa Corte.

Inoltre, non sembra che possa ritenersi giuridicamente accettabile

l'operazione logica, consistente nel denunziare strumentalmente

l'asserita illegittimità costituzionale della tabella per l'industria

allo scopo di applicare poi al settore agricolo l'eventuale pronunzia

additiva di questa Corte, dalla quale allora si farebbe derivare la

disparità di trattamento di questo settore rispetto all'industria.

Non occorre dilungarsi ulteriormente a motivazione della

inammissibilità anche delle questioni sollevate con quest'ultima

ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Parma e dai Pretori di Pistoia e Macerata con le

rispettive ordinanze in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dai Pretori di La Spezia, Pisa e Perugia e dal Tribunale di Torino, con

le rispettive ordinanze in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (ed allegata tabella n. 4), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 38 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le ordinanze

in epigrafe;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, recante modifiche ed

integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e

nell'agricoltura (allegati nn. 4 e 5 al Testo Unico approvato con

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino e dal Pretore di

Perugia con le ordinanze in epigrafe;

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 38, 76 e

77 della Costituzione, dal Pretore di Bari con l'ordinanza in

epigrafe;

f) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 211 del Testo Unico approvato con d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 e delle allegate tabelle nn. 4 e 5 (come

modificate col d.P.R. n. 482 del 1975), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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