Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1976

Altra decisione · depositata il 16/03/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e

della tabella allegato 4, voce 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1975 dal pretore di Pistoia nel

procedimento civile vertente tra Trinci Ricciotti e l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta

al n. 258 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 6 maggio 1975 dal pretore di Lecco nel

procedimento civile vertente tra Pirovano Ferdinando e l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta

al n. 281 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.

Visti gli atti di costituzione di Trinci Ricciotti e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella

allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974;

che con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sono state apportate

modificazioni ed integrazioni alla tabella allegato 4 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, con un nuovo elenco delle lavorazioni considerate

causa di ipoacusia e sordità da rumori (voce n. 44);

che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus

riesaminino il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta

questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della nuova

normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Pistoia e di Lecco.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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