In virtu' delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti:

  • a)i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
  • b)i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;39
  • c)i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.8 Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di societa' cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b). I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonche' gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreche' abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).4a
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1972, n. 457

4a

La L. 8 agosto 1972, n. 457 ha disposto (con l'art. 4) che "Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 29 dicembre 1976 ( in G.U. 1a s.s. 05.01.1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di eta' superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro."

D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243

39

con decorrenza dal 1 giugno 1993

Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: a) (lettera soppressa dalla L. 19 luglio 1993, n. 243); b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico; d) l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola e' corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalita' dei lavoratori dell'industria; e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo."

Testo vigente dal 22 luglio 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 262/1976

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1976

    È fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La diversità di trattamento, per motivi di età, tra lavoratori agricoli autonomi - per i quali è previsto dall'art. 205, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965 il limite di età di settanta anni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - ed altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani - per i quali non è previsto limite di età dall'art. 4 comma primo, n. 3 stesso decreto - non è fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione. La situazione dei lavoratori agricoli autonomi e quella di altri lavoratori indipendenti, quali gli artigiani, sono da considerare, quanto alla detta età, ragionevolmente simili. Sono entrambe categorie di lavoratori indipendenti, ne' la denunziata disparità di trattamento può considerarsi basata sulla diversa natura delle attività, artigiane e agricole, dato che nella materia in esame occorre avere riguardo al rischio. Il rischio non ha spiccate caratteristiche diverse, dato che la probabilità di eventi dannosi non può ritenersi maggiore nello svolgimento di attività da parte dell'artigiano indipendente, che non sempre adopera mezzi più pericolosi di quelli utilizzati dal lavoratore agricolo autonomo.

    Art. 205 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/1985

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1985

    dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli. artt. 205, lett. a e c, e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BU…

    Art. 205 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 213 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 luglio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1977 al 22 luglio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243

    Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: a) (lettera soppressa dalla L. 19 luglio 1993, n. 243); b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico; d) l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola e' corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalita' dei lavoratori dell'industria; e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art205 · fonte del testo

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