Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo. Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo, nonche' per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1966.46

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 17 dicembre 1969 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 24.12.1969 n. 324) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti alla assicurazione obbligatoria fino alla data del 1 gennaio 1966."

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza del 28 giugno-16 luglio 1973 n. 134 (in G.U. 25.07.1973 n. 191) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 199, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966."

Testo vigente dal 26 luglio 1973

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 134/1973

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1973

    In virtù della norma transitoria dell'art. 199, comma secondo, t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'inclusione dei commessi viaggiatori e piazzisti, che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono in via occasionale per l'esercizio delle loro mansioni di veicoli a motore da essi personalmente condotti, tra le persone cui si estende la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, inclusione prevista dall'art. 4 dello stesso testo unico, e in precedenza dagli artt. 1 e 18 r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, in relaz. all'art. 2 r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276, ha effetto dal 1 gennaio 1966. La sospensione di tutela assicurativa, in tal modo disposta, crea una non giustificata disparità di trattamento fra i suddetti commessi viaggiatori e piazzisti e tutti gli altri lavoratori dipendenti, eppertanto l'indicato art. 199, in parte qua, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione. (Nello stesso senso, sulla medesima norma, riguardo agli agenti delle imposte di consumo: sent. n. 152 del 1969).

    Art. 199 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 152/1969

    Ha colpito questo articolo
    17 dicembre 1969

    Il secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è viziato di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fino alla data del primo gennaio 1966, gli agenti delle imposte di consumo - di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto - i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono in via non occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. È ingiustificata, invero, la disparità di trattamento derivante dal fatto che per tali agenti sia stato escluso l'obbligo dell'assicurazione, fino alla data del primo gennaio 1966 mentre tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine, fruiscono della tutela assicurativa, a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante nella impresa e dallo espletamento di altre eventuali mansioni non manuali (art. 2 R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276).

    Art. 199 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 1969 al 26 luglio 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 28 giugno-16 luglio 1973 n. 134 (in G.U. 25.07.1973 n. 191) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 199, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dello stesso decreto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 10 gennaio 1966."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art199 · fonte del testo

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