Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1985 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

205, lett. a e c, e 213 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1978 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Malaguti Severino c/INAIL, iscritta al

n. 133 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1978 dal Pretore di Modena nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Bertacchini Alfio ed altri

c/INAIL, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 dell'anno 1978;

3) ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal Pretore di Modena nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Preti Diva ed altri c/INAIL,

iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

4) ordinanza emessa il 9 novembre 1979 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Paderni Onelia c/INAII,, iscritta al

n. 170 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980;

5) ordinanza emessa il 14 novembre 1979 dal Pretore di Enna nel

procedimento civile vertente tra Parisi Luigi c/ INAIL, iscritta al n.

193 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;

6) ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Andreoli Giovanna c/INAIL, iscritta al

n. 222 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;

7) ordinanza emessa il 27 febbraio 1980 dal Pretore di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Golini Gina c/ INAIL, iscritta al n.

365 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

8) ordinanza emessa il 15 luglio 1981 dal Tribunale di Lanusei nel

procedimento civile vertente tra INAIL c/Pistis Mario, iscritta al n. 4

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 109 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, di Malaguti Severino, di

Bertacchini Alfio, di Preti Diva ed altri, di Paderni Onelia, di Parisi

Luigi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore

Francesco Greco;

uditi l'avv. Elena Passanti Scola e Pier Luigi Terenziani per

Malaguti, Bertacchini, Preti e Paderni, l'avv. Pasquale Napolitano per

l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Malaguti Severino, a seguito di infortunio occorsogli il 21 giugno

1974, durante l'esercizio dell'abituale attività lavorativa manuale,

prestata quale socio di una cooperativa di lavoro conduttrice di

un'azienda agricola, adiva il Pretore di Modena chiedendo

l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità

giornaliera per inabilità temporanea assoluta, rifiutatagli

dall'INAIL.

Il giudice adito riteneva legittimo tale rifiuto osservando che

l'art. 213 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, fra le categorie di

aventi diritto alla suddetta prestazione assicurativa, in caso di

infortunio agricolo, menzionando esclusivamente i soggetti di cui alle

lettere a e c del precedente art. 205, esclude, quindi, sia i

lavoratori agricoli autonomi, elencati nella lettera b del medesimo

articolo, sia i soci di cooperative, che, ad avviso del giudicante, non

sarebbero, almeno ai suddetti fini, assimilabili a lavoratori

dipendenti.

Lo stesso giudice, tuttavia, accogliendo l'eccezione,

subordinatamente proposta dalla difesa della parte attrice, con

ordinanza emessa il 24 gennaio 1978 (R.O. n. 133/78) ha sollevato

l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 213, primo comma, del

citato d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui sancisce detta

esclusione nei confronti dei soci di cooperative conduttrici di aziende

agricole o forestali e dei partecipanti ad affittanze collettive che

nei lavori agricoli o equiparati prestino opera manuale abituale ovvero

esercitino funzioni di direzione o di sorveglianza del lavoro manuale

altrui.

Ha anzitutto ritenuto la rilevanza della questione perché la

rivendicata prestazione non potrebbe essere altrimenti riconosciuta al

nominato lavoratore se non attraverso la rimozione della norma

impugnata. Ha osservato, in particolare, che la norma denunciata

violerebbe anzitutto l'art. 3, comma primo, Cost. per deteriore

trattamento irrazionalmente riservato ai soci di cooperative agricole

rispetto a quelli di cooperative operanti nel settore industriale ai

quali è riconosciuto, invece, il diritto anche all'indennità per

inabilità temporanea assoluta.

Ha assunto, poi, che la sperequazione, a maggior ragione,

risulterebbe ingiustificata in presenza di un principio di sostanziale

equiparazione fra lavoratori autonomi e subordinati, recepito, ai fini

della tutela assicurativa, per il suddetto settore produttivo, dallo

stesso d.P.R. n. 1124/65, nonché da interventi della Corte

Costituzionale (sent. n. 262 del 1976) intesi a far cessare analoghe

situazioni discriminatorie in danno dei lavoratori agricoli.

Risulterebbe, inoltre, violato anche l'art. 38 Cost. poiché la

qualità di socio di una cooperativa non esclude che il trattamento

economico del lavoratore sia fondamentalmente proporzionato all'entità

dell'impegno profuso in favore dell'organismo sociale, sicché la

temporanea inabilità assoluta implica necessariamente una perdita

patrimoniale per il lavoratore stesso; la circostanza che quest'ultimo

non possa porvi rimedio fruendo della prestazione assicurativa in

questione si risolve in una carente tutela di un soggetto impedito a

procacciare, per sé e per i familiari, i necessari mezzi di

sostentamento.

Identica questione è stata riproposta dallo stesso Pretore di

Modena con due successive ordinanze, rispettivamente emesse il 30 marzo

1978 (R.O. n. 277/78) ed il 30 novembre 1978 (R.O. n. 56/79), nonché

dal Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 9 novembre 1979 (R.O.

n. 170/80) e dal Tribunale di Lanusei, con ordinanza emessa il 15

luglio 1981 (R.O. n. 4/82).

Tutte le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate con la Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1978, n. 121; del 30

agosto 1978, n. 243; del 28 marzo 1979, n. 87; del 21 maggio 1980, n.

138 e del 21 aprile 1982, n. 109.

Davanti a questa Corte si sono costituiti alcuni dei lavoratori

infortunati depositando memorie di contenuto sostanzialmente adesivo

rispetto alle argomentazioni svolte dai giudici a quibus.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la memoria all'uopo depositata ha posto, in primo luogo, un

problema di rilevanza della questione, osservando che dalle ordinanze

considerate non emerge se gli infortuni in contestazione siano o meno

collegati all'uso di macchine mosse da agente inanimato: nell'ipotesi

affermativa si dovrebbe, invero, fare applicazione dell'art. 209 del

d.P.R. n. 1124/65, con conseguente operatività del trattamento

assicurativo proprio del settore industriale ed erogazione, anche nella

fattispecie in esame, dell'indennità per inabilità temporanea

assoluta.

Nel merito ha osservato che il diverso trattamento riservato in

parte qua ai soci di cooperative di lavoro agricolo, rispetto a quelli

di cooperative operanti nel settore industriale, trae ragionevole

giustificazione dal più elevato livello di rischio che caratterizza

gli ambienti ed i mezzi propri dei processi lavorativi in tale settore,

come è confermato anche dalla norma testé citata, alla cui stregua la

discriminazione cessa allorché anche il lavoratore agricolo faccia uso

di strumenti meccanici suscettibili di determinare analoghi livelli di

rischio. Per altro verso, poi, nell'ambito specifico del settore

agricolo, il diverso trattamento dei lavoratori dipendenti da un lato e

di quelli autonomi e dei soci di cooperative di lavoro dall'altro, è

giustificato dal fatto che questi ultimi trovano il corrispettivo della

propria opera nei prodotti dell'azienda agricola e cioè nel risultato

di un'attività riferibile non esclusivamente al singolo, ma al gruppo

(famiglia colonica, società) e perciò suscettibile di prosecuzione da

parte degli altri componenti, il cui solidale contributo rende meno

significativa la temporanea inabilità dell'infortunato, stante anche

la consuetudine di accantonamento di derrate che consentono di far

fronte a necessità contingenti.

Ha dedotto, poi, che non sussiste violazione dell'art. 38 Cost.

poiché, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 22

del 1967), questa norma non impedisce al legislatore di disciplinare

variamente i singoli ordinamenti per meglio adattarli alle necessità

delle particolari situazioni considerate e poiché, tenuto conto, per

ciò che concerne i soci di cooperative di lavoro agricolo, delle

superiori considerazioni, è da negare che il difetto di erogazione

dell'indennità in questione possa risolversi in una carenza di mezzi

di sostentamento per il lavoratore infortunato e per la di lui

famiglia.

Considerazioni non dissimili ha svolto, infine, anche l'INAIL, che,

con il proprio atto di costituzione, si sofferma in particolare sulle

specifiche caratteristiche dell'attività di socio di cooperativa di

lavoro agricolo (come dei lavoratori agricoli autonomi, in genere),

alla stregua delle quali essa non è assimilabile né a quella dei

lavoratori subordinati (braccianti, giornalieri, avventizi, ecc.) dello

stesso settore agricolo, né a quella dei soci lavoratori del settore

industriale.

Con altro gruppo di ordinanze, rispettivamente rese dal Pretore di

Enna il 14 novembre 1979 (R.O. n. 193/80), ancora dal Pretore di Modena

il 12 febbraio 1980 (R.O. n. 222/80) e dal Pretore di Ancona il 27

febbraio 1980 (R.O. n. 365/80), lo stesso art. 213 del d.P.R. n.

1124/65 risulta ulteriormente investito dal dubbio di illegittimità

per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., ma sotto il più generale

profilo dell'esclusione dei lavoratori agricoli non dipendenti dal

diritto alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea

assoluta conseguente ad infortunio sul lavoro sicché, a differenza

delle precedenti, tale censura riguarda non specificamente ed

esclusivamente la posizione di soci di cooperative di lavoro, bensì

quella dei soggetti elencati dalla lettera b dell'art. 205 del citato

d.P.R. in quanto autonomamente dediti alla diretta coltivazione del

fondo.

In tutte le ordinanze si osserva che detta esclusione non è

coerente con il processo in atto che tende ad assimilare il trattamento

assicurativo antinfortunistico del settore agricolo a quello proprio

del settore industriale nell'ambito del quale anche lavoratori

autonomi, come gli artigiani, hanno diritto alla indennità in

questione (artt. 66, 68 e 4 n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965). Si

aggiunge anche (Pret. di Enna) che un sintomo preciso di siffatta

incoerenza è dato dallo stesso art. 209 del d.P.R. n. 1124/65 che pur

prevede ipotesi di infortunio agricolo con "trattamento industriale".

Si sottolinea, inoltre (Pret. di Modena), che, accanto alla

disparità di trattamento cosi irragionevolmente costituita fra i

lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, un'altra se ne

determina nell'ambito di questi ultimi, ugualmente ingiustificata, fra

lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Si deduce cioè che, come

lo stesso legislatore, in subiecta materia, ha ritenuto di non poter

attribuire rilievo discriminante al vincolo di dipendenza con

riferimento al settore industriale, identico rilievo avrebbe dovuto,

per le medesime ragioni, negarsi anche con riferimento al settore

agricolo. Né valida giustificazione della discriminazione denunciata

potrebbe ravvisarsi nella comunemente addotta circostanza che il

conduttore del fondo agricolo è titolare di un reddito professionale

non assimilabile al salario propriamente detto, in quanto partecipe

degli utili dell'azienda.

Rimarrebbe, invero, pur sempre insuperato il rilievo che analoghe

ragioni non sono state considerate idonee dal legislatore stesso nei

confronti dei titolari di imprese artigiane o dei loro familiari e che,

comunque, l'invalidità temporanea assoluta di uno dei titolari

dell'impresa agricola si traduce inevitabilmente in un minor rendimento

del fondo per minore apporto di lavoro ovvero nel maggior costo del

lavoro sopportato per ovviare, con l'apporto di terzi retribuiti, alla

temporanea indisponibilità dell'infortunato.

Anche queste ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono

state pubblicate con la Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1980, n. 131;

del 28 maggio 1980, n. 145; del 9 luglio 1980, n. 187.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono

costituiti l'INAIL e taluni lavoratori infortunati. I rispettivi

scritti difensivi ribadiscono le argomentazioni già esaminate nella

parte che precede.

Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie illustrative

la difesa dei lavoratori costituiti e l'INAIL.

La difesa dei lavoratori, osservando che nell'ordine logico si pone

anzitutto il problema dell'esattezza dell'interpretazione delle norme

di previsione data dal Pretore di Modena, ha affermato che essa non è

conforme a quella che risulta dal collegamento con le norme che

riguardano il trattamento dell'indennità temporanea. Ha rilevato,

anzitutto, che, siccome il secondo comma dell'art. 205 del citato

d.P.R. del 1965 prevede l'obbligo assicurativo dei soci di cooperative

agricole quando siano occupati ai termini della precedente lettera b,

cioè quando prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende,

si può ritenere che i soci delle cooperative siano assimilati a tutti

gli effetti, e, quindi, anche ai fini dell'indennità di cui trattasi,

ai proprietari, ai mezzadri, agli affittuari; che, in realtà, invece,

l'art. 213 non si occupa di essi e non sancisce l'esclusione dal

diritto all'indennità; invece si attua, ai sensi dell'art. 212 dello

stesso d.P.R., il rinvio al settore industriale in quanto non è

diversamente disposto nel titolo II della legge. Riprova dell'esattezza

del ragionamento la si rinviene nell'art. 4 della legge 10 maggio 1982,

n. 251, che ha esteso l'indennità giornaliera per inabilità

temporanea per gli infortuni in agricoltura alle persone di cui

all'art. 205, lett b, del d.P.R. n. 1124 del 1965 e non anche a coloro

che erano previsti nell'art. 205, secondo comma.

Ha aggiunto, poi, che, se si dovesse confermare l'interpretazione

del Pretore, la questione sollevata sarebbe da ritenersi fondata in

quanto la stessa legge n. 251 del 1982 mette in risalto

l'ingiustificata disparità di trattamento nel rapporto soci di

cooperative agricole e soci di cooperative industriali e tra questi

ultimi ed i proprietari, i mezzadri e gli affittuari.

Ha insistito, infine, nella validità delle argomentazione poste a

base del contrasto con l'art. 38 Cost..

La difesa dell'INAIL ha ribadito la differenza tra le situazioni da

prendersi in considerazione e cioè quella del lavoratore dipendente da

quella del coltivatore diretto in ordine agli effetti dell'infortunio.

E cioè l'incidenza diretta sul salario che per il primo è l'unico

mezzo di sussistenza, onde la necessità che ad esso si sostituisca

l'indennità giornaliera temporanea; e, per l'altro, sul reddito che è

annuale e che è prodotto, oltre che dall'infortunato, anche dai

componenti del nucleo familiare diretto coltivatore che sopporta più

facilmente il danno derivante dalla inabilità temporanea del titolare

dell'azienda o del suo familiare che, comunque, potrà anche seguitare

a prestare la sua opera, specie se di dirigenza o di sorveglianza.

Ha rilevato, poi, che diversa è anche la situazione dei soci di

cooperative che possono attingere al patrimonio sociale, ottenere

prestiti ed anticipazioni dalla cooperativa, per cui essi sono

economicamente più forti dei lavoratori dipendenti.

Ha ribadito, infine, la diversità che sussiste tra i lavoratori

dell'agricoltura e dell'industria, sia sotto il profilo tecnologico,

sia del rischio dell'occupazione e del collocamento.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 38 Cost., la difesa

dell'Istituto ha insistito sulla circostanza che il legislatore, con

propria valutazione congrua e legittima, proprio per la posizione

sociale-economica del socio-lavoratore, non ha riconosciuto gli stessi

mezzi adeguati alle esigenze di vita che al lavoratore dipendente,

adeguando la disciplina alla particolarità delle situazioni.

Ha rilevato, poi, la insussistenza di un contrasto con la nuova

disciplina apprestata con la legge innovatrice n. 251 del 1982, che ha

esteso il beneficio dell'indennità temporanea anche alla categoria dei

coltivatori diretti, ritenendola giustificata dall'apprezzamento del

mutamento intervenuto delle condizioni economiche e sociali; ed,

infine, la costante interpretazione delle norme da prendersi in esame,

effettuata anche dalla Corte di cassazione che ha più volte ribadito

la diversità delle situazioni prese in esame. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate da tutte le ordinanze de quibus, anche

per l'interpretazione data dai giudici del rinvio al rapporto socio di

cooperativa di lavoro agricolo e cooperativa, come più diffusamente si

dirà in seguito, sono sostanzialmente identiche, sicché possono

essere decise con un'unica sentenza.

2. - Il Pretore di Modena, con le ordinanze del 24 gennaio 1978

(R.O. n. 133/78); del 30 marzo 1978 (R.O. n. 277/78); del 30 novembre

1978 (R.O. n. 56/79); il Pretore di Bologna, con l'ordinanza del 9

novembre 1979 (R.O. n. 170/80); il Tribunale di Lanusei, con

l'ordinanza del 15 luglio 1981 (R.O. n. 4/82), hanno denunciato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 213, primo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e 205, lett. a e c, dello stesso

d.P.R., nella parte in cui non comprendono i soci di cooperative

agricole di lavoro tra gli aventi diritto all'indennità per inabilità

temporanea assoluta, conseguente a infortunio sul lavoro in

agricoltura, non assoggettato a trattamento industriale, in riferimento

agli artt. 3, primo comma Cost. e 38, secondo comma Cost..

Il Pretore di Enna, con l'ordinanza del 14 novembre 1979 (R.O. n.

193/80); il Pretore di Modena, con l'ordinanza del 12 febbraio 1980

(R.O. n. 222/80); il Pretore di Ancona, con l'ordinanza del 27 febbraio

1980 (R.O. n. 365/80), hanno sollevato il dubbio di costituzionalità

degli stessi articoli sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 38, secondo comma Cost., in quanto non comprendono tra gli aventi

diritto alla detta indennità i coltivatori diretti, da considerarsi

lavoratori autonomi, e le loro mogli.

La questione, in sostanza, si pone negli stessi termini in quanto i

giudici, nelle ordinanze del primo gruppo, hanno testualmente affermato

che l'art. 205, secondo comma del d.P.R. n. 1124 del 1965 estende

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai soci di cooperative

di lavoro agricolo ed ai partecipanti di affittanze collettive, quando

presso aziende agricole forestali siano addetti a lavori agricoli e

dispone, inoltre, espressamente la loro assimilazione ai proprietari,

mezzadri ed affittuari che prestino abitualmente opera manuale nelle

rispettive aziende, sicché anche essi, siccome inclusi nella lettera b

dell'art. 205 del d.P.R. citato, non sono compresi tra coloro che hanno

diritto a percepire l'indennità giornaliera per inabilità temporanea

assoluta, a seguito di infortunio agricolo senza trattamento

industriale, ai sensi dell'art. 213 del detto d.P.R..

Pertanto, questa Corte, secondo l'interpretazione dei giudici a

quibus per quanto riguarda i soci di cooperative agricole e di lavoro e

ritenendo che sono certamente da comprendersi tra i lavoratori autonomi

i coltivatori diretti alla stessa stregua dei mezzadri ed affittuari,

deve risolvere il dubbio di costituzionalità delle citate norme (artt.

213, primo comma, e 205, lett. a e c, del d.P.R. n. 1124 del 1965)

nella parte in cui non comprendono, tra gli aventi diritto

all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, i

lavoratori autonomi e gli assimilati, ai sensi della lett. b del citato

art. 205 del detto d.P.R.; e cioè in riferimento all'art. 3, primo

comma, Cost., per il diverso e deteriore trattamento riservato ai

suddetti lavoratori (compresi i soci di cooperative agricole di lavoro)

rispetto a quelli che prestano la loro opera, in analoga condizione,

nel settore industriale, nonché rispetto agli stessi lavoratori

agricoli dipendenti o subordinati; nonché in riferimento all'art. 38,

secondo comma Cost., in quanto detta esclusione si tradurrebbe nella

mancanza di tutela di lavoratori impossibilitati a procacciare, per

essi e per i propri familiari, adeguati mezzi di sussistenza, siccome

inabili.

3. - Passando all'esame della questione, questa Corte rileva,

anzitutto, che ormai la legge 10 maggio 1982, n. 251, che ha dettato

ulteriori norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le

malattie professionali, all'art. 4 ha riconosciuto il diritto alla

corresponsione della indennità giornaliera di cui trattasi anche ai

lavoratori compresi nella lett. b dell'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del

1965 ed interessati nella controversia, quando dall'infortunio subito

derivi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, a partire dal

quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità, compresi i giorni

festivi. Ma, siccome ai sensi dell'art. 21 della stessa legge,

l'estensione opera dal 1 gennaio 1982, non essendo stata prevista una

diversa decorrenza, il prospettato dubbio di legittimità

costituzionale delle citate norme rimane in quanto gli infortuni, di

cui alle fattispecie, sono accaduti in periodi anteriori alla nuova

legge che testualmente non ha efficacia retroattiva.

4. - Può, quindi, passarsi all'esame delle eccezioni preliminari.

L'Avvocatura dello Stato, in ordine alla rilevanza della questione,

ha eccepito che non vi è sul punto motivazione sufficiente in quanto i

giudici a quibus non hanno accertato se gli infortuni in contestazione

fossero o meno collegati all'uso di macchine mosse da fattori

inanimati, il che era rilevante in quanto, se ciò si dovesse

ritenere, essendo in tal caso gli infortuni nell'agricoltura assimilati

in tutto e per tutto a quelli nell'industria, la questione sollevata

sarebbe inammissibile.

L'eccezione non è fondata.

Invero, dagli atti risulta certo che quelli di cui si tratta sono

infortuni agricoli puri e semplici, accaduti in occasione di lavori

agricoli senza uso di mezzi meccanici.

5. - Altra questione preliminare è stata posta dalla difesa dei

soci di cooperative agricole di lavoro. Essa ha sostenuto che il

diritto dei suoi rappresentati alla percezione della indennità di cui

trattasi sarebbe loro riconosciuto dall'impugnato d.P.R. del 1965, n.

1124. I suddetti lavoratori sarebbero compresi tra i prestatori di

opera manuale abituali nelle rispettive aziende in base al secondo

comma dell'art. 205 del citato d.P.R. ma, ai fini che interessano, non

sarebbero stati, poi, inclusi nella previsione del successivo art. 213

sicché, proprio per effetto di detta esclusione, opererebbe il rinvio

al settore industriale, previsto per tutti gli esclusi dall'art. 212

sempre del detto d.P.R. proprio perché non sarebbe stato diversamente

disposto dal titolo II del d.P.R. nel quale è incluso l'art. 213.

L'assunto non può condividersi.

Come già detto innanzi, i giudici a quibus, interpretando la norma

di previsione, hanno ritenuto che i soci delle cooperative di lavoro

agricolo sono assimilabili ai lavoratori elencati nella lett. b

dell'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce,

genericamente, a tutti gli associati piccoli imprenditori, onde la loro

esclusione dagli aventi diritto alla indennità di cui trattasi è

prevista espressamente.

6. - Può, quindi, passarsi all'esame del merito.

La questione proposta è infondata.

Non sussiste, invero, la denunciata disparità di trattamento tra i

lavoratori autonomi dell'industria ed i lavoratori autonomi

dell'agricoltura (compresi in detta categoria i soci di cooperative) e

quella tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti

nell'agricoltura.

La diversità di trattamento, effettuata dalle norme denunciate, ai

lavoratori autonomi del settore industriale rispetto a quelli del

settore agricolo, al momento della apprestata disciplina normativa

trovava adeguata e ragionevole giustificazione nel differente livello

di rischio che caratterizzava gli ambienti ed i mezzi propri dei

processi lavorativi del settore agricolo rispetto a quelli del settore

industriale e propriamente, poi, nel fatto che i mezzi meccanici, come

causa del differente livello di rischio, trovavano scarso impiego nel

settore agricolo rispetto al settore industriale nel quale, invece, le

macchine erano largamente utilizzate.

Né può dubitarsi, in via generale, che l'esposizione al rischio

corrispondente alle varie fattispecie previdenziali, e, cioè, agli

eventi protetti, costituisce il parametro in base al quale non solo

risulta determinato l'ambito della garanzia previdenziale, ma anche il

criterio di valutazione della differenza del trattamento providenziale

e delle situazioni da prendersi in esame. In altri termini, si deve

riconoscere che, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni,

l'attribuzione della titolarità delle situazioni protette ai vari

assicurati va posta in rapporto ai rischi che le forme assicurative e

previdenziali intendono proteggere (cfr. Corte cost., sent. 29 dicembre

1976, n. 262).

Conferma se ne trae dalla stessa disciplina legislativa, sia da

quella in esame che da quella più recente.

Invero, l'art. 209, d.P.R. n. 1124/65 ha previsto espressamente lo

stesso trattamento del settore industriale allorché i lavoratori

agricoli sono addetti a macchine mosse da agente inanimato, ovvero, non

direttamente dalla persona che ne usi, quando sono colpiti da

infortunio, lavorando al servizio delle dette macchine proprio perché

fanno uso di strumenti meccanici suscettibili di creare livelli di

rischio analoghi a quelli del settore industriale.

Inoltre, il legislatore ha successivamente esteso (art. 4, legge 10

maggio 1982, n. 251) il trattamento del settore industriale a quelli

del settore agricolo (lavoratori di cui alla lett. b dell'art. 205,

d.P.R. n. 1124/65) proprio perché l'impiego generalizzato di mezzi

meccanici nell'agricoltura, ormai quasi totalmente meccanizzata, non

giustificava più la disciplina normativa più restrittiva. Tra

l'attività agricola e l'attività industriale non esiste più una

rilevante differenza oggettiva; tra le lavorazioni di tipo agricolo e

quelle di tipo industriale non esiste più una differenza tale da

fondare una differenziazione di trattamento ai fini che interessano.

Lo stesso legislatore ha incentivato questa opera di ammodernamento

nell'agricoltura con la concessione di contributi e mutui agevolati per

l'acquisto delle macchine, sicché si sono introdotti anche

nell'agricoltura sistemi di lavorazione non dissimili da quelli in atto

nell'industria. E ciò anche al fine di rendere l'agricoltura del Paese

competitiva con quella degli altri Paesi europei.

Va anche considerato che il termine "agricoltura" comprende anche i

lavori forestali e le lavorazioni connesse, complementari ed

accessorie, dirette alla trasformazione ed all'alienazione di prodotti

agricoli e che sono di tipo industriale.

Ma l'assimilazione dell'agricoltura all'industria, per la sempre

maggiore introduzione delle macchine, della loro utilizzazione e del

loro impiego nei lavori agricoli, si è verificata gradualmente, senza

che si possa nettamente individuare il momento in cui sia avvenuta la

completa o quanto meno la quasi completa parificazione dei due tipi di

lavorazione. Sicché resta al giudice difficile individuare con

esattezza il momento in cui essa si è verificata in concreto, onde le

situazioni, da non omogenee, siano divenute omogenee, sicché si possa

dichiarare, accertare la disparità di trattamento.

Solo il legislatore ha potuto tener conto di questo evento e far

venir meno definitivamente la diversità della disciplina che egli

stesso aveva apprestato.

7. - Nemmeno sussiste la denunciata disparità di trattamento tra i

lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi nella stessa

agricoltura. Essa, nella vigenza delle norme denunciate, ha avuto

adeguata e ragionevole giustificazione.

Il legislatore aveva considerato che l'infortunio incideva per il

dipendente direttamente sul salario, del quale egli rimaneva privato e,

siccome il salario costituiva l'unico mezzo di sussistenza, era giusto

e necessario che ad esso salario si sostituisse l'indennità per tutta

la durata della inabilità temporanea assoluta.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura, invece, l'infortunio

incideva sul reddito che normalmente è annuale, tanto vero che il

premio è rapportato al capitale e non alla retribuzione.

In altri termini, la temporanea inabilità conseguente

all'infortunio era meno significativa per i lavoratori autonomi in

quanto essi traevano il corrispettivo della propria opera da

un'attività che era riferibile non esclusivamente a lui come singolo

ma al gruppo (famiglia colonica o società), mentre la stessa attività

dell'infortunato poteva essere proseguita da altri componenti del

gruppo il cui solidale contributo attenuava, fino ad annullarli, gli

effetti della temporanea inabilità. Era anche tenuta in considerazione

sia la consuetudine di accantonare le derrate, onde la possibilità di

far fronte agevolmente alle necessità contingenti, sia la

possibilità, per l'infortunato, di continuare a prestare la sua opera

a favore del gruppo in attività di direzione e di sorveglianza.

Per il socio di cooperative si aggiungeva anche la possibilità di

ottenere dalla cooperativa interventi vari che quanto meno potevano

attenuare, se non proprio annullare, le perdite economiche conseguenti

all'infortunio.

Ragionevole, quindi, era anche la diversità di trattamento

dell'artigiano il quale, anche se non percepisce un salario

giornaliero, ha comunque un coacervo di compensi e non può contare,

per attenuare le conseguenze dell'infortunio, sulla solidarietà del

gruppo sociale.

Comunque, l'unificazione dei trattamenti previdenziali ed

assicurativi, che non tengono più conto delle qualità di lavoro e

della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, è avvenuta

gradualmente da parte del legislatore il quale persegue fini di

giustizia sociale; che, in un più ampio contesto, attua il principio

della sicurezza sociale realizzando un'estensione delle forme di

previdenza e di assistenza sociale a tutti i cittadini che versano in

istato di bisogno, sicché risultino coperti tutti i rischi connessi o

derivanti dal lavoro qualunque esso sia, nonché tutte le cause di

bisogno.

Sono espressioni di questa tendenza, oltre la generalizzazione

delle forme di previdenza ed assistenza che hanno origine ex lege,

l'applicazione generalizzata del principio della automaticità delle

prestazioni, l'unificazione della riscossione delle contribuzioni e la

stessa fiscalizzazione degli oneri sociali con l'assunzione da parte

dello Stato di oneri che altrimenti sarebbero ricaduti

sull'imprenditore che viene esonerato da rischi nuovi o diversi. E ciò

anche in osservanza dei principi della solidarietà (art. 2 Cost.),

della garanzia del diritto alla salute (art. 32 Cost.) intesa come

diritto dell'individuo ed interesse della collettività per la

incidenza che la salute del cittadino-lavoratore in ispecie ha

sull'ordine economico; della tutela del lavoro (art. 4) in tutte le sue

forme ed applicazioni, del diritto del cittadino inabile al lavoro ai

mezzi di sostentamento adeguati alle esigenze di vita tra l'altro in

caso di infortunio (art. 38 Cost.).

Il legislatore ha emesso i relativi provvedimenti scegliendo i

tempi, le circostanze, i modi e i mezzi delle tutele per l'evoluzione

delle situazioni.

Il giudice, invece, e lo si afferma anche per il profilo esaminato,

non può cogliere e sancire il momento in cui questa scelta sia

divenuta necessaria, sicché la mancanza o la diversità di tutela per

alcune categorie rispetto ad altre possa fondare ragionevolmente una

concreta e seria disparità di trattamento.

8. - Non è fondata nemmeno la denunciata illegittimità

costituzionale delle norme di cui trattasi, in riferimento all'art. 38,

secondo comma Cost., poste in relazione all'art. 3 Cost., nella

considerazione dei giudici a quibus secondo cui l'esclusione dal

trattamento di indennità giornaliera temporanea per inabilità

temporanea assoluta dei lavoratori di cui trattasi, si tradurrebbe in

una mancanza di tutela dei lavoratori che, siccome inabili per

infortunio, sono impossibilitati a procacciarsi, per sé e per i propri

familiari, i mezzi di sussistenza.

Se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le più idonee a

garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacmento delle

necessità di vita a seguito della cessazione o riduzione delle

attività lavorative o per vecchiaia o per malattia o per invalidità o

per infortunio o per disoccupazione, si ribadisce che è certamente

demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi per

l'attuazione della completa parificazione di situazioni che pure, fino

a quel momento, erano tali da giustificare, ragionevolmente, una

diversità di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni

verificatesi tra categorie e categorie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale

degli. artt. 205, lett. a e c, e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata con le ordinanze di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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