I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1 gennaio 1966. Le imprese assicuratrici hanno pero' facolta' di chiedere la restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi. Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni sul lavoro previsti dal presente decreto, oppure garantiscano gli indennizzi stabiliti in misure superiore a quella delle indennita' fissate dal decreto medesimo, i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennita' predette. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/1970

    Questione infondata
    22 gennaio 1970

    È infondata la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 204, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati da artigiani che, in conseguenza del decreto stesso, sono venuti ad essere compresi tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria, sono risolti ex lege con effetto dal 1 gennaio 1966 giacché, nell'esercitare la delega conferitagli con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ad emanare, "nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente", disposizioni tendenti al riordinamento, alla revisione ed alla riunione in unico testo delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il legislatore delegato si è uniformato al principio di non imporre la coesistenza, a copertura degli stessi rischi, di un duplice obbligo assicurativo, uno contrattuale e l'altro nascente ex lege, senza tuttavia sospendere l'efficacia di quest'ultimo, principio da ritenere compreso fra quelli della vigente legislazione previdenziale.

    Art. 204 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art204 · fonte del testo

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