((L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Ove la durata dell'inabilita' di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente)). Il giorno in cui avviene l'infortunio non e' compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione, come previsto dall'articolo 73.

Testo vigente dal 13 marzo 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 350/1988

    Questione infondata
    24 marzo 1988

    È manifestamente infondata - rientrando in precedente decisione di non fondatezza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 213, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e 21, l. 21 maggio 1982, n. 251, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - nella parte in cui escludono per i proprietari, i mezzadri, gli affittuari, le loro mogli e i figli, il diritto a percepire l'indennita` per inabilita` temporanea assoluta. - cfr. S. n. 221/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 213 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 21 Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 1977

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 13 marzo 1977. 43 parole tolte, 58 parole aggiunte.

L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta aggiunto: a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e tolto: o) dell'art. 205, nelle misure seguenti: per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni, lire settecento; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire quattrocento. Quando aggiunto: c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Ove la durata dell'inabilita' aggiunto: di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, tolto: le predette misure sono elevate aggiunto: la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, tolto: rispettivamente a lire novecento e a lire cinquecentoventicinque aggiunto: al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente. Il giorno in cui avviene l'infortunio non e' compreso fra quelli da computarsi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art213 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari