Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1976 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 205

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) e art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457

(Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché

disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori

agricoli), promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 6 luglio 1974 dal pretore di Reggio Emilia

nel procedimento civile vertente tra Ponti Lui gi e l'INAIL, iscritta

al n. 362 nel registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

2. - ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal pretore di Bolzano

nel procedimento civile vertente tra Kirchler Maria e l'INAIL, iscritta

al n. 537 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.

Visto l'atto di costituzione di Ponti Luigi;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avv. Franco Agostini, per il Ponti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso da Luigi Ponti,

lavoratore agricolo autonomo di età superiore ai settanta anni, nei

confronti dell'INAIL, al fine di ottenere la costituzione di una

rendita per l'inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro avvenuto

il 26 luglio 1972 - il pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 6 luglio

1974, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione,

sollevata dal Ponti, concernente la legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 205, comma

primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui esclude dall'obbligo

assicurativo i lavoratori agricoli che non abbiano compiuto gli anni

dodici e che abbiano superato gli anni settanta; e dell'art. 4 legge 8

agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed

assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in

favore dei lavoratori agricoli), "che esclude dalla tutela assicurativa

i lavoratori di età inferiore a dodici anni e superiore ai settanta

anni, i quali si siano infortunati prima dell'entrata in vigore della

stessa legge".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del

30 ottobre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituita la parte privata Luigi Ponti, il quale, con

deduzioni depositate il 16 ottobre 1974 e memoria depositata il 14

ottobre 1976, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale delle norme denunciate (artt. 205, comma primo, t.u.

approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e 4 legge 8 agosto 1972,

n. 457).

Nel corso del procedimento civile - promosso da Maria Kirchler ved.

Laner nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere le prestazioni

previste dalla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro in agricoltura per la morte del marito Josef Laner, coltivatore

diretto di età superiore ai settanta anni, avvenuta il 12 luglio 1971

a seguito di infortunio sul lavoro - il pretore di Bolzano, con

ordinanza 13 novembre 1974, riteneva rilevante e non manifestamente

infondata la questione, sollevata dalla Kirchler, concernente la

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38, comma

secondo, della Costituzione, dell'art. 205 d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del

19 febbraio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presi

dente del Consiglio dei ministri e non si sono costituite le parti

private. Considerato in diritto :

1. - Le questioni, che le due ordinanze hanno ritenuto non

manifestamente infondate, in quanto analoghe, vanno decise con unica

sentenza.

2. - Con l'ordinanza del pretore di Reggio Emilia questa Corte è

chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale, "per

contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 205,

comma primo, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude

dall'obbligo assicurativo i lavoratori agricoli inferiori agli anni 12

e superiori agli anni 70, e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che

esclude dalla tutela assicurativa i lavoratori agricoli inferiori ai 12

anni e superiori ai 70 anni, i quali si siano infortunati prima

dell'entrata in vigore della legge".

Secondo il pretore sussisterebbe il contrasto della norma di cui

all'art. 205 del t.u. n. 1124 del 1965 con l'art. 3 della Costituzione,

perché tale norma prevede trattamenti diversi a situazioni

oggettivamente uguali, determinando un'arbitraria discriminazione in

danno di lavoratori agricoli autonomi ultrasettantenni vittime di

infortunio sul lavoro, rispetto ad altri lavoratori, anche autonomi,

quali gli artigiani. Ovvia sarebbe, inoltre, la disparità di

trattamento per essere escluso l'obbligo dall'assicurazione per i

lavoratori agricoli autonomi fino alla data di entrata in vigore della

legge 8 agosto 1972, n. 457.

Sussisterebbe il contrasto con l'art. 38 della Costituzione,

perché la norma di cui all'art. 205 t.u. citato priva di protezione

assicurativa lavoratori che si siano infortunati in occasione del

lavoro, con residui postumi permanenti.

3. - L'ordinanza del pretore di Bolzano ha ritenuto non

manifestamente infondata la questione se l'art. 205 del t.u. 30 giugno

1965, n. 1124, secondo cui cessa la tutela assi curativa per i

lavoratori agricoli al compimento del settantesimo anno di età, sia in

contrasto con gli artt. 3, 4 e 38, comma secondo, della Costituzione.

4. - La questione, su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, va

individuata solo entro i limiti in cui essa risulta rilevante. In

quanto tale, valutata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per

la dedotta disparità di trattamento dei lavoratori agricoli autonomi,

di età superiore ai settanta anni, rispetto ad altri lavoratori

autonomi, quali gli artigiani, appare fondata.

Questa Corte deve, innanzitutto, rilevare che non è esatta

l'affermazione del pretore di Reggio Emilia che per i lavoratori

agricoli autonomi non sussistesse fino all'entrata in vigore della

legge 8 agosto 1972, n. 457, l'obbligo dell'assicurazione contro gli

infortuni.

Invero, la tutela infortunistica in forma specifica ebbe inizio per

i lavoratori agricoli, dipendenti e autonomi, con il d.l.lgt. 23 agosto

1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, secondo

cui si intendevano assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul

lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti, tra

gli altri, "i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli,

anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive

aziende" e "sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente

affidati".

I suddetti limiti di età, minimo e massimo, furono modificati

dall'art. 4 d.l. 11 febbraio 1923, n. 432, in 12 e 65 anni.

L'art. 7 della legge 3 aprile 1958, n. 499 (Miglioramenti delle

prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le

malattie professionali), elevò da 65 a 70 anni l'età massima.

I limiti, minimo a 12 anni e massimo a 70 anni, furono mantenuti

dall'art. 205 t.u. n. 1124 del 1965, ora impugnato, e sono stati

aboliti dall'art. 4 legge 8 agosto 1972, n. 457.

Invece, la tutela obbligatoria assicurativa degli artigiani contro

gli infortuni sul lavoro fu introdotta dalla legge 19 gennaio 1963, n.

15, (art. 3, comma primo, n. 3), alla quale seguirono la legge 15

aprile 1965, n. 413, ed il menzionato d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha

esteso l'obbligo dell'assicurazione agli artigiani senza dipendenti.

Gli artigiani sono compresi tra i soggetti assicurati contro gli

infortuni e le malattie professionali nell'industria ai sensi dell'art.

4, comma primo, n. 3, d.P.R. n. 1124 del 1965 e nessun limite di età

né minimo, né massimo è previsto da questo articolo per la tutela

contro quegli infortuni; laddove l'art. 205 dello stesso decreto

prevede per i lavoratori agricoli, come si è sopra precisato, i limiti

di 12 e di 70 anni.

Questa diversità di trattamento, per motivi d'età, tra lavoratori

agricoli autonomi e altri lavoratori autonomi, quali gli artigiani, non

è fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne

giustifichino l'adozione.

Invero, la situazione dei lavoratori agricoli autonomi e quella di

altri lavoratori indipendenti, quali gli artigiani, sono da

considerare, quanto alla detta età, ragionevolmente simili. Sono

entrambe categorie di lavoratori indipendenti, né la denunziata

disparità di trattamento può considerarsi basata sulla diversa natura

delle due attività, artigianale e agricola, dato che nella materia in

esame occorre avere riguardo al rischio.

Il rischio non ha spiccate caratteristiche diverse, dato che la

probabilità di eventi dannosi non può ritenersi maggiore nello

svolgimento di attività da parte dell'artigiano indipendente, che non

sempre adopera mezzi più pericolosi di quelli utilizzati dal

lavoratore agricolo autonomo.

E la dottrina da tempo aveva auspicato l'abolizione del suddetto

limite massimo, per la tutela assicurativa, in considerazione delle

caratteristiche e delle esigenze dell'ambiente socio-economico

dell'agricoltura.

L'utilizzazione degli ultrasettantenni era ed è determinata dalla

necessità, per la crisi dell'agricoltura, delle famiglie contadine di

ridurre le spese, evitando il ricorso alla mano d'opera estranea.

Del resto lo stesso legislatore, sia pure nel 1972, ha riconosciuto

priva di giustificazione la denunciata diversità di trattamento tra

lavoratori agricoli ed altri lavoratori. Nella relazione sul disegno di

legge n. 232 - Senato, VI Legislatura - divenuto legge 8 agosto 1972,

n. 457, si pone in evidenza "che il disegno di legge affronta,

risolvendolo, il problema del divario di trattamento previdenziale ed

assistenziale dei lavoratori: viene posto finalmente sullo stesso piano

chi lavora nelle industrie e chi lavora nei campi e si consente a

quest'ultimo di non avere per l'avvenire alcun sentimento di

dequalificazione rispetto a chi opera negli altri settori

produttivi...".

E nel disegno di legge si indica, tra i fini da perseguire, anche

quello dell'"eliminazione dei limiti di età per l'obbligo

assicurativo contro gli infortuni...".

Le considerazioni che precedono danno per ciò fondamento alla

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi

di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Restano assorbite le altre censure concernenti l'asserita

illegittimità, per contrasto con gli artt. 4 e 38 della Costituzione,

dell'art. 205, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, e dell'art. 4

legge 8 agosto 1972, n. 457, per non avere quest'ultimo stabilito la

sua applicazione retroattiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma

primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori

agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti

all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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