L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all'articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. A tal fine i lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati. Quando la durata della inabilita' si prolunga oltre i 90 giorni anche non continuativi, la misura dell'indennita' e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.

Testo vigente dal 15 maggio 1982

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 350/1988

    Parametro
    24 marzo 1988

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e 21 della legge 21 maggio 1982 n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consult…

    Art. 213 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 21 Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-05-10;251~art4 · fonte del testo

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