Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, e' assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti. ((In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni anno a partire dal 1 luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso. Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato. La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera)). Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo e' aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali. ((Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso. Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980)).18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1982, n. 251

18

la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Testo vigente dal 30 maggio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 286/1988

    Questione inammissibile
    10 marzo 1988

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando la sua rilevanza nel giudizio principale sia solo apoditticamente affermata e manchino, altresi`, precisazioni in ordine alla fattispecie concreta idonee a consentire le necessarie valutazioni sulla rilevanza medesima. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 116 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui stabilisce che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini della costituzione della rendita e` quella relativa all'anno precedente al verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale, anche nel caso in cui il grado minimo indennizzabile venga raggiunto in epoca successiva).

    Art. 3 cost. · Art. 116 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982. 52 parole tolte, 55 parole aggiunte.

… possibile l'accertamento dei guadagni percepiti. In ogni caso la retribuzione annua e' computata da aggiunto: un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornalieratolto: , diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la … trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni tolto: triennio, aggiunto: anno a partire dal 1 luglio tolto: 1965 aggiunto: 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza tolto: del triennio aggiunto: dell'anno stesso, con decreto del Ministro tolto: per il lavoro e la aggiunto: del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro tolto: per il aggiunto: del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta … rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al tolto: dieci aggiunto: cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli … coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato. La variazione inferiore al tolto: dieci aggiunto: cinque per cento, intervenuta tolto: nel triennio aggiunto: nell'anno, si computa con quelle verificatesi tolto: nei trienni aggiunto: negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera. Per i componenti lo stato … per cento per gli altri ufficiali. Le rendite in corso di godimento alla data tolto: di inizio del triennio aggiunto: d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma … retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso. Per il tolto: triennio dal 1 luglio 1962 al30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila aggiunto: periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 maggio 1982, n. 251

    la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art116 · fonte del testo

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