Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro. Quando sia accertato che dall'infortunio dalla malattia professionale sia derivata un'inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita d'inabilita' rapportata al grado dell'inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

  • 1)per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
  • 2)per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita';
  • 3)per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento. 16 ((Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio piu' prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra)). A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilita' permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7. Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale con sentenza 24 - 30 maggio 1977 n. 93 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1977 n. 155) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi e' colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi e' invece colpito da infortunio sul lavoro."

Testo vigente dal 26 febbraio 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 93/1977

    Ha colpito questo articolo
    30 maggio 1977

    Poiché l'indebolimento permanente ovvero la perdita di un senso o di un organo subita dal lavoratore, che ne diminuiscono in parte, ma per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, possono essere conseguenza tanto dell'infortunio sul lavoro quanto della malattia professionale (per cui sotto il profilo medico-legale non esiste alcuna diversità concettuale tra i due tipi di accadimenti); e dato che in entrambi i casi all'origine dell'evento dannoso è l'attività lavorativa, svolta con lo specifico rischio che essa comporta, ne deriva che quando detto evento si è verificato, producendo una invalidità permanente, non è consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, non essendo ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. Inoltre, ridurre l'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro, in ragione di una distinzione delle cause di inabilità, significa introdurre una differenziazione ignorata dalle norme costituzionali. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - l'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale, nella stessa condizione di chi invece è colpito da infortunio sul lavoro, prevedendo ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado minimo d'inabilità permanente, a seconda che l'inabilità sia conseguente ad infortunio (11%) ovvero a malattia professione (21%).

    Art. 74 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 281/2006

    Questione inammissibile
    7 luglio 2006

    Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma e 76 della Costituzione, nella parte in cui, introducendo l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, ne limita l'applicazione agli infortuni verificatisi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000, e la questione - posta in via subordinata - di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 censurati, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni. Il giudice rimettente, infatti, prospetta l'incostituzionalità, sia pure in modo subordinato, di norme fra le quali non corre il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, senza precisare quale sia applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta e rimettendo, quindi, alla Corte l'individuazione del thema decidendum , che spetta invece al giudice a quo . Inoltre, nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun riferimento all'oggetto della controversia nel giudizio a quo e, dal contenuto della stessa, non è dato comprendere se le prestazioni assicurative sarebbero erogabili ove si pervenisse alla dichiarazione di incostituzionalità auspicata. > >- Sull'inammissibilità delle questioni che rimettono alla Corte l'individuazione del thema decidendum , v. ordinanze cit. nn. 209/2006, 50 e 92/2004. > >- Sull'inammissibilità delle questioni sollevate con ordinanze che contengono una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, v. ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005, n. 174/2004, n. 182/2003.

    Art. 55 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 350/1997

    Questione infondata
    21 novembre 1997

    È infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - degli artt. 74, comma primo, e 78,comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, interpretati, secondo "il diritto vivente" nel senso che per "attitudine al lavoro", la cui perdita totale o parziale da' diritto alle prestazioni INAIL, debba intendersi la "capacità di lavoro generica" riferita a qualunque lavoro manuale medio e non "la capacità di lavoro specifica", o quella capacità riferita al tipo di lavoro confacente alla qualificazione attitudinale dell'assicurato. Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sorto non con intenti propriamente risarcitori, ma piuttosto allo scopo di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, anche il riferimento al concetto di capacità di lavoro generica consente - tramite il criterio delle percentuali tabellate - di determinare in anticipo sia gli oneri che l'INAIL dovrà sopportare, sia i corrispondenti contributi dei datori di lavoro e le rendite alle quali avranno diritto i lavoratori in modo uguale per tutti, quale effetto delle stesse malattie. L'interpretazione assunta in termini di diritto vivente, pur presentando margini di opinabilità, non lede il parametro costituzionale indicato, ove si consideri che assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, comma secondo, Cost.) non impone necessariamente che agli stessi debba essere riconosciuto l'indennizzo anche quando sia provato che l'infortunio o la malattia professionale si siano tradotti in una lesione della capacità lavorativa specifica maggiore di quella generica. Del resto, l'accoglimento della questione andrebbe ad alterare in maniera assai sensibile l'attuale assetto normativo, finendo col tradursi in un vero e proprio intervento riformatore surrettiziamente sostitutivo del compito affidato alle scelte legislative. - S. nn. 179/1988, 87/1991, 100/1991, 356/1991 e 485/1991. red.: R. Foglia

    Art. 74 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 78 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1977 al 26 febbraio 1988. 17 parole tolte, 17 parole aggiunte.

3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento. tolto: Le aggiunto: Gli importi delle rendite mensili sono tolto: arrotondate alla decina piu' prossima aggiunto: arrotondati al migliaio piu' prossimo: per eccesso tolto: quelle aggiunto: quelli uguali o superiori tolto: alla frazione di lire cinque aggiunto: alle lire cinquecento, per difetto tolto: quelle inferiori a detta frazione aggiunto: quelli inferiori a tale cifra. A decorrere dal 1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art74 · fonte del testo

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