Art. 8 d.P.R. 633/1972 — Cessioni all'esportazione

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Costituiscono cessioni all'esportazione:

  • a)le cessioni eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi commissionari, anche se prima dell'esportazione i beni siano sottoposti per conto del cessionario non residente, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale o, nel caso in cui avvenga tramite servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
  • b)le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
  • c)le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione e simili rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata a tali processi. ((Le operazioni indicate alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta del cessionario o committente e sotto la sua responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui fatte, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti; in tal caso l'ammontare dei corrispettivi stessi e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta devono essere annotati nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito dall'art. 27 per le liquidazioni periodiche mensili; il contribuente puo' in qualsiasi momento adottare il sistema del riferimento all'anno solare precedente comunicando preventivamente all'ufficio l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte in tale anno non ancora utilizzato)). 21 20
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

Testo in vigore dal 4 aprile 1979 al 11 aprile 1979

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8821/2026

    8 aprile 2026

    CEE n. 2454/1993 (Regolamento di attuazione del Codice doganale comunitario) - Messaggio “risultati di uscita” - Valore fidefacente fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento. Il messaggio "risultati di uscita", che l'ufficio doganale di uscita invia, ai sensi dell'art. 796 quinquies del Reg. CEE n. 2454/1993, a quello di esportazione, non ha valore fidefacente fino a querela di falso circa l'uscita effettiva della merce dal territorio doganale della Comunità, trattandosi di atto interno all'amministrazione doganale, destinato all'ufficio di esportazione, che è l'unico deputato a certificarla, ai sensi dell'art. 796 sexies del medesimo Regolamento.

    Art. 8 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 385 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29458/2025

    7 novembre 2025

    In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora disponga di elementi, anche presuntivi, tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere.

    Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 119 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).

    Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 38 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 dicembre 2017 — 1 gennaio 2027in vigoreper 9 anni
  3. 1 gennaio 2013 — 12 dicembre 2017per 5 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  5. 14 marzo 1997 — 20 febbraio 2010per 13 anni
  6. 30 ottobre 1993 — 14 marzo 1997per 3 anni
  7. 11 febbraio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  8. 1 marzo 1984 — 11 febbraio 1992per 8 anni
  9. 1 gennaio 1984 — 1 marzo 1984per 2 mesi
  10. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1984per 2 anni
  11. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  12. 11 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  13. 4 aprile 1979 — 11 aprile 1979per 7 giorni
  14. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  15. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  16. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1979

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1979 al 4 aprile 1979. 70 parole tolte, 65 parole aggiunte.

… da lui fatte, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente. I soggetti che tolto: nell'anno solare precedente non hanno effettuato esportazioni possono aggiunto: iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta tolto: nei limiti dell'ammontareaggiunto: , dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei tolto: precedenti mesi dell'anno in corso, che in tal caso non concorrono a formare l'ammontare di riferimento per l'anno successivo; l'ammontare aggiunto: dodici mesi precedenti; in tal caso l'ammontare dei corrispettivi stessi e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta devono essere annotati nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito dall'art. 27 per le liquidazioni periodiche mensilitolto: . I soggetti che si avvalgono o intendono avvalersi della facolta' di acquistare i beni e i servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto anteriormente al momento di effettuazione della prima operazioneaggiunto: ; il contribuente puo' in qualsiasi momento adottare il sistema del riferimento all'anno solare precedente comunicando preventivamente all'ufficio l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte in tale anno non ancora utilizzato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

    Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art8 · fonte del testo

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