Art. 8 d.P.R. 633/1972 — Cessioni all'esportazione
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Costituiscono cessioni all'esportazione:
- a)le cessioni eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi commissionari, anche se prima dell'esportazione i beni siano sottoposti per conto del cessionario non residente, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale o, nel caso in cui avvenga tramite servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
- b)le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
- c)le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione e simili rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata a tali processi. ((Le operazioni indicate alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta del cessionario o committente e sotto la sua responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui fatte, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti; in tal caso l'ammontare dei corrispettivi stessi e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta devono essere annotati nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito dall'art. 27 per le liquidazioni periodiche mensili; il contribuente puo' in qualsiasi momento adottare il sistema del riferimento all'anno solare precedente comunicando preventivamente all'ufficio l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte in tale anno non ancora utilizzato)). 21 20
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
21Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 4 aprile 1979 al 11 aprile 1979
