Art. 8 d.P.R. 633/1972 — Cessioni all'esportazione

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8821/2026

    8 aprile 2026

    CEE n. 2454/1993 (Regolamento di attuazione del Codice doganale comunitario) - Messaggio “risultati di uscita” - Valore fidefacente fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento. Il messaggio "risultati di uscita", che l'ufficio doganale di uscita invia, ai sensi dell'art. 796 quinquies del Reg. CEE n. 2454/1993, a quello di esportazione, non ha valore fidefacente fino a querela di falso circa l'uscita effettiva della merce dal territorio doganale della Comunità, trattandosi di atto interno all'amministrazione doganale, destinato all'ufficio di esportazione, che è l'unico deputato a certificarla, ai sensi dell'art. 796 sexies del medesimo Regolamento.

    Art. 8 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 385 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29458/2025

    7 novembre 2025

    In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora disponga di elementi, anche presuntivi, tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere.

    Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 119 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 dicembre 2017 — 1 gennaio 2027in vigoreper 9 anni
  3. 1 gennaio 2013 — 12 dicembre 2017per 5 anni
  4. 20 febbraio 2010 — 1 gennaio 2013per 3 anni
  5. 14 marzo 1997 — 20 febbraio 2010per 13 anni
  6. 30 ottobre 1993 — 14 marzo 1997per 3 anni
  7. 11 febbraio 1992 — 30 ottobre 1993per un anno
  8. 1 marzo 1984 — 11 febbraio 1992per 8 anni
  9. 1 gennaio 1984 — 1 marzo 1984per 2 mesi
  10. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1984per 2 anni
  11. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  12. 11 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  13. 4 aprile 1979 — 11 aprile 1979per 7 giorni
  14. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  15. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  16. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 322 parole tolte.

tolto: Costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni, a cura o a nome del cedente, all'estero o comunque fuori del territorio doganale. Le cessioni di beni destinati ad essere esportati dal cessionario nello stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che l'esportazione avvenga nel termine di sei mesi e risulti da un duplicato della fattura vidimato dall'ufficio doganale. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilita' del cessionario o committente, nei limiti dello ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo nell'anno solare precedente. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20. I contribuenti che intendono avvalersi della qualita' di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze entro il 31 gennaio, indicando il volume d'affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione le cessioni di navi, le cessioni di aeromobili ad imprese di navigazione aerea o ad amministrazioni statali e le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea o ad amministrazioni statali di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili. Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma. Le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, allestimento e arredamento delle navi e degli aeromobili e dei loro apparati motori, ivi compreso l'uso dei bacini di carenaggio, nonche' le cessioni di beni destinati ad essere impiegati in tali lavori dall'acquirente o per suo conto, non sono soggette all'imposta a condizione che i lavori risultino effettivamente eseguiti nel termine di un anno, prorogabile per giustificati motivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art8 · fonte del testo

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