Art. 34 d.P.R. 633/1972 — Regime speciale per i produttori agricoli

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Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente nelle dichiarazioni. L'imposta relativa a tali operazioni e' determinata detraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e le importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. ((Il contribuente ha facolta' di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale. I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni di lire, e costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti di cui al comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, debbono emettere fatture con la distinta indicazione della imposta e consegnarne copia all'altra parte, con le modalita' e nei termini di cui allo art. 21, numerandole e registrandole a norma dello art. 25. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di ventuno milioni. Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:

  • a)le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencate nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;
  • b)i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto di produttori soci, anche previa manipolazione e trasformazione, nonche' a enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma non si applicano alle cooperative e relativi consorzi che ne facciano espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).

    Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 38 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 371/1987

    Questione infondata
    4 novembre 1987

    Non spetta alla Corte costituzionale - ma rientra, bensi`, nella discrezionalita` del legislatore - valutare quali attivita` possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. e relativa all'art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed all'articolo unico della l. 7 febbraio 1979 n. 56, nella parte in cui non estendono alla commercializzazione diretta di carni macellate lo speciale regime forfettario previsto per le cessioni di altri prodotti - indicati nella parte prima della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 - da parte delle cooperative di agricoltori-allevatori).

    Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 45 cost. · Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 3 dicembre 2016 — 12 agosto 2018per un anno
  4. 29 novembre 2006 — 3 dicembre 2016per 10 anni
  5. 15 maggio 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  6. 3 marzo 2005 — 15 maggio 2005per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2002 — 3 marzo 2005per 3 anni
  8. 3 marzo 2000 — 1 gennaio 2002per un anno
  9. 9 aprile 1998 — 3 marzo 2000per un anno
  10. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  11. 14 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 31 luglio 1994 — 2 marzo 1997per 3 anni
  14. 1 marzo 1994 — 31 luglio 1994per 5 mesi
  15. 1 gennaio 1994 — 1 marzo 1994per un mese
  16. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  17. 1 marzo 1984 — 30 ottobre 1993per 10 anni
  18. 2 marzo 1983 — 1 marzo 1984per un anno
  19. 31 dicembre 1980 — 2 marzo 1983per 2 anni
  20. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  21. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  22. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  23. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 53 parole tolte, 175 parole aggiunte in 3 capoversi.

… esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. Il contribuente ha facolta' aggiunto: di optare, all'atto della dichiarazione annuale, tolto: di optare per l'applicazione della aggiunto: per la detrazione nel modo normaletolto: , ovvero, se ne ricorrano i presupposti, per il regime previsto dall'art. 33. Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma il limite massimo del volume d'affari stabilito per la applicazione dell'art. 32 e' elevato aaggiunto: . I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni di lire, tolto: a condizione che il volume d'affari sia aggiunto: e costituito per almeno due terzi da cessioni aggiunto: dei prodotti di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, debbono emettere fatture con la distinta indicazione della imposta e consegnarne copia all'altra parte, con le modalita' e nei termini di cui allo art. 21, numerandole e registrandole a norma dello art. 25. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di ventuno milioni. Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:

a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici tolto: elencati aggiunto: elencate nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;

b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto tolto: dei aggiunto: di produttori soci, anche previa manipolazione tolto: o aggiunto: e trasformazione, nonche' tolto: ad aggiunto: a enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttoriaggiunto: . Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma non si applicano alle cooperative e relativi consorzi che ne facciano espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art34 · fonte del testo

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