Art. 34 d.P.R. 633/1972 — Regime speciale per i produttori agricoli

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Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. Si considerano produttori agricoli:

  • a)i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
  • b)gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
  • c)le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresi', nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione e' operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attivita' esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale con le modalita' semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooper- ative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate. Le disposizioni del presente articolo noti si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e' revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, e' vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 aprile 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).

    Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 38 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 371/1987

    Questione infondata
    4 novembre 1987

    Non spetta alla Corte costituzionale - ma rientra, bensi`, nella discrezionalita` del legislatore - valutare quali attivita` possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. e relativa all'art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed all'articolo unico della l. 7 febbraio 1979 n. 56, nella parte in cui non estendono alla commercializzazione diretta di carni macellate lo speciale regime forfettario previsto per le cessioni di altri prodotti - indicati nella parte prima della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 - da parte delle cooperative di agricoltori-allevatori).

    Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 45 cost. · Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 3 dicembre 2016 — 12 agosto 2018per un anno
  4. 29 novembre 2006 — 3 dicembre 2016per 10 anni
  5. 15 maggio 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  6. 3 marzo 2005 — 15 maggio 2005per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2002 — 3 marzo 2005per 3 anni
  8. 3 marzo 2000 — 1 gennaio 2002per un anno
  9. 9 aprile 1998 — 3 marzo 2000per un anno
  10. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  11. 14 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 31 luglio 1994 — 2 marzo 1997per 3 anni
  14. 1 marzo 1994 — 31 luglio 1994per 5 mesi
  15. 1 gennaio 1994 — 1 marzo 1994per un mese
  16. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  17. 1 marzo 1984 — 30 ottobre 1993per 10 anni
  18. 2 marzo 1983 — 1 marzo 1984per un anno
  19. 31 dicembre 1980 — 2 marzo 1983per 2 anni
  20. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  21. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  22. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  23. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1997 al 1 gennaio 1998. 549 parole tolte, 960 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella Atolto: , effettuate daaggiunto: ) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante tolto: dalla applicazione aggiunto: dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro tolto: dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e la imposta aggiunto: per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote aggiunto: proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali tolto: stesse aggiunto: di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. Si considerano produttori agricoliaggiunto: :

aggiunto: a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate tolto: nell'art. aggiunto: nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di tolto: allevamento di rane e aggiunto: coltura di altri molluschi e crostaceitolto: . Si considerano effettuate da produttori agricoli anche leaggiunto: , nonche' di allevamento di rane;

aggiunto: b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti tolto: effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e aggiunto: in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

aggiunto: c) le cooperative, loro consorzi, tolto: ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigentetolto: , nonche' quelle effettuate da aggiunto: che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttoritolto: . La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suinaaggiunto: , nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresi', nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione e' operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto tolto: deriva aggiunto: derivi da atto non assoggettato ad tolto: IVA, aggiunto: imposta ovvero da atto assoggettato ad tolto: IVA aggiunto: imposta detraibile nei modi ordinari. tolto: Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se aggiunto: Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel tolto: primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere aggiunto: comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa … quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi aggiunto: esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. I produttori agricolitolto: , se aggiunto: che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume tolto: di affari aggiunto: d'affari non superiore a tolto: 20 aggiunto: cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1, sono esoneratitolto: , salvo che entro il 5 marzo non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione aggiunto: dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali tolto: relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o aggiunto: a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio tolto: di imprese aggiunto: dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 21, indicandovi tolto: l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture aggiunto: la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attivita' esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale con le modalita' semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni tolto: di questo comma cessano aggiunto: dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui tolto: sia stato superato il limite di 20 milioni. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 1983, N.746, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N. 17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 1983, N.746, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N. 17. L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato. I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3), del l'art. 2; in tal caso le cessioni si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993 N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427 Con decorrenza 1 settembre 1993, i aggiunto: sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. I passaggi dei prodotti di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1 agli enti, alle tolto: cooperative aggiunto: cooper- ative o agli altri organismi associativi tolto: ivi indicati aggiunto: indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita tolto: per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, tolto: costituiscono cessioni di beni a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate aggiunto: si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli entitolto: , dalle cooperative o dagli altri organismi aggiunto: stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi tolto: deve essere aggiunto: e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. tolto: COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993 N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427 Le disposizioni del tolto: presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso ed e' vincolante anche per i due anni solari successivi. aggiunto: comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. Ai soggetti di cui al tolto: primo comma aggiunto: comma 1 che effettuano le cessioni tolto: ivi indicate aggiunto: dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie tolto: di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, aggiunto: degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Statoaggiunto: . Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate. Le disposizioni del presente articolo noti si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e' revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, e' vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art34 · fonte del testo

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