Art. 34 d.P.R. 633/1972 — Regime speciale per i produttori agricoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1983 al 1 marzo 1984. Leggi il testo vigente →

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e la imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonche' quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. L'imposta dovuta per tali operazioni e' determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il 5 marzo non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni. ((I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel modo normale a condizione che le modalita' di detrazione previste dal primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio precedente. I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio. L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato)). I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3), del l'art. 2; in tal caso le cessioni si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. 21 Il produttore agricolo socio o associato che effettua anche cessioni di prodotti di cui al primo comma o altre operazioni non puo' esercitare l'opzione prevista nel quarto comma se per i passaggi non soggetti ad imposta di cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21. In caso di opzione l'imposta dovuta per le operazioni effettuate e' determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni stesse e l'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunita' economica europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso ed e' vincolante anche per i due anni solari successivi. 20 28

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che la modifiche apportate agli articoli 5, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.

D.P.R. 31 marzo 1979, n.94

21

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 22 dicembre 1980, n. 889

28

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effeto dal 1 gennaio 1981.

Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 1 marzo 1984

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).

    Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 38 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 371/1987

    Questione infondata
    4 novembre 1987

    Non spetta alla Corte costituzionale - ma rientra, bensi`, nella discrezionalita` del legislatore - valutare quali attivita` possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. e relativa all'art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed all'articolo unico della l. 7 febbraio 1979 n. 56, nella parte in cui non estendono alla commercializzazione diretta di carni macellate lo speciale regime forfettario previsto per le cessioni di altri prodotti - indicati nella parte prima della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 - da parte delle cooperative di agricoltori-allevatori).

    Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 45 cost. · Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 3 dicembre 2016 — 12 agosto 2018per un anno
  4. 29 novembre 2006 — 3 dicembre 2016per 10 anni
  5. 15 maggio 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  6. 3 marzo 2005 — 15 maggio 2005per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2002 — 3 marzo 2005per 3 anni
  8. 3 marzo 2000 — 1 gennaio 2002per un anno
  9. 9 aprile 1998 — 3 marzo 2000per un anno
  10. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  11. 14 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 31 luglio 1994 — 2 marzo 1997per 3 anni
  14. 1 marzo 1994 — 31 luglio 1994per 5 mesi
  15. 1 gennaio 1994 — 1 marzo 1994per un mese
  16. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  17. 1 marzo 1984 — 30 ottobre 1993per 10 anni
  18. 2 marzo 1983 — 1 marzo 1984per un anno
  19. 31 dicembre 1980 — 2 marzo 1983per 2 anni
  20. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  21. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  22. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  23. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1980 al 2 marzo 1983. 90 parole aggiunte.

… all'atto della dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel modo normale aggiunto: a condizione che le modalita' di detrazione previste dal primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio precedente. I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio. L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato. I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari