Art. 34 d.P.R. 633/1972 — Regime speciale per i produttori agricoli

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Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. Si considerano produttori agricoli:

  • a)i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
  • b)gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
  • c)le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79) Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. ((6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)) I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooper- ative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c). Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 29 novembre 2006 al 3 dicembre 2016

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 161/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).

    Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 38 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 371/1987

    Questione infondata
    4 novembre 1987

    Non spetta alla Corte costituzionale - ma rientra, bensi`, nella discrezionalita` del legislatore - valutare quali attivita` possano rivelarsi maggiormente utili ai fini del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art. 45 Cost. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 45 Cost. e relativa all'art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed all'articolo unico della l. 7 febbraio 1979 n. 56, nella parte in cui non estendono alla commercializzazione diretta di carni macellate lo speciale regime forfettario previsto per le cessioni di altri prodotti - indicati nella parte prima della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 - da parte delle cooperative di agricoltori-allevatori).

    Art. 34 d.P.R. 633/1972 · Art. 45 cost. · Art. 60 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

23 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 3 dicembre 2016 — 12 agosto 2018per un anno
  4. 29 novembre 2006 — 3 dicembre 2016per 10 anni
  5. 15 maggio 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  6. 3 marzo 2005 — 15 maggio 2005per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2002 — 3 marzo 2005per 3 anni
  8. 3 marzo 2000 — 1 gennaio 2002per un anno
  9. 9 aprile 1998 — 3 marzo 2000per un anno
  10. 1 gennaio 1998 — 9 aprile 1998per 3 mesi
  11. 14 marzo 1997 — 1 gennaio 1998per 10 mesi
  12. 2 marzo 1997 — 14 marzo 1997per 12 giorni
  13. 31 luglio 1994 — 2 marzo 1997per 3 anni
  14. 1 marzo 1994 — 31 luglio 1994per 5 mesi
  15. 1 gennaio 1994 — 1 marzo 1994per un mese
  16. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1994per 2 mesi
  17. 1 marzo 1984 — 30 ottobre 1993per 10 anni
  18. 2 marzo 1983 — 1 marzo 1984per un anno
  19. 31 dicembre 1980 — 2 marzo 1983per 2 anni
  20. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  21. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  22. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  23. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 2005 al 29 novembre 2006. 219 parole tolte, 68 parole aggiunte.

… per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. aggiunto: 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato aggiunto: o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a tolto: cinque milioni di lire aggiunto: 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma … restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma tolto: dell'articolo 39; i aggiunto: dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, tolto: debbono aggiunto: devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi … di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. tolto: Per i produttori agricoli che esercitano la loro attivita' esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalita' semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi aggiunto: Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui tolto: sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire aggiunto: e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non tolto: venga aggiunto: sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli tolto: possono rinunciare alla applicazione aggiunto: hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del tolto: primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. aggiunto: presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooper- …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art34 · fonte del testo

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