Art. 2 — Disposizioni relative alle camere di commercio

All'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente: "superiore"; alla lettera e) del medesimo comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non abbiano estinto il debito". Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione del personale dipendente, compresi i segretari generali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorche' la procedura prevista dagli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto istituto ha effetto dalla data di assunzione. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria.

Testo vigente dal 29 marzo 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-03-25;77~art2 · fonte del testo

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