Art. 28 d.P.R. 633/1972 — Dichiarazione annuale

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Entro il mese di febbraio di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa alla imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze. Dalla dichiarazione devono risultare:

  • 1)l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dello art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;
  • 2)l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrato ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente;
  • 3)l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali e' ammessa la detrazione prevista nello art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare delle relative imposte, con la specificazione: a) dell'ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizi esenti e delle imposte relative; b) dell'ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente e della parte delle relative imposte non detraibili ai sensi del terzo comma dell'art. 19. Nella ipotesi prevista dal quarto comma dello stesso articolo deve essere indicata, in luogo degli elementi di cui alle lettere a) e b), la quota d'imposta non detraibile stabilita con il decreto ministeriale;
  • 4)la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;
  • 5)l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative quietanze. ((6) i dati relativi al costo del personale dipendente e dei Collaboratori)). Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non operate nei mesi di competenza e non indicate nella dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche ai fini del rimborso previsto nel sesto comma dello art. 19.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1977 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    Le ricevute rilasciate rispettivamente dall'Ufficio delle Imposte dirette e dall'Ufficio I.V.A. al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi certificano essenzialmente l'avvenuta presentazione della dichiarazione e non anche degli allegati in essa eventualmente inseriti. Le preclusioni di cui agli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferiscono, di conseguenza, esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione e non a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti nei cui riguardi il contribuente è ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta. (Infondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 27, 28 e 29 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in base all'assunto che, nulla essendo stabilito circa il rilascio di ricevuta relativa ai documenti allegati alla dichiarazione, non sarebbe possibile addurre prove in contrasto con le risultanze dell'ufficio).

    Art. 12 Accertamento imposte sui redditi · Art. 27 Accertamento imposte sui redditi · Art. 28 d.P.R. 633/1972 · Art. 29 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 22 settembre 1998 — oggiabrogatoper 28 anni
  2. 1 gennaio 1998 — 22 settembre 1998per 9 mesi
  3. 12 agosto 1997 — 1 gennaio 1998per 5 mesi
  4. 31 luglio 1994 — 12 agosto 1997per 3 anni
  5. 24 maggio 1994 — 31 luglio 1994per 2 mesi
  6. 1 marzo 1994 — 24 maggio 1994per 3 mesi
  7. 1 gennaio 1992 — 1 marzo 1994per 2 anni
  8. 1 febbraio 1979 — 1 gennaio 1992per 13 anni
  9. 11 dicembre 1977 — 1 febbraio 1979per un anno
  10. 29 dicembre 1974 — 11 dicembre 1977per 3 anni
  11. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 11 dicembre 1977. 12 parole aggiunte.

5) l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative quietanze. aggiunto: 6) i dati relativi al costo del personale dipendente e dei Collaboratori. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non operate nei mesi di competenza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art28 · fonte del testo

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