Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 18 luglio 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 18 luglio 1967
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 contenente le norme sulla dichiarazione annuale dei redditi, il quale stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati per i redditi di categoria A, B e C, del 10 per cento salvo la facoltà dello ufficio di rettificarli, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo ravvisabile una identità di situazione tra il contribuente che ha ottemperato al dovere dell'annuale dichiarazione dei redditi, e quello che non lo ha compiuto e versa quindi in una palese posizione antigiuridica che gli vieterebbe comunque di invocare il principio di uguaglianza.
Art. 22 Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 123 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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4 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 18 luglio 1967.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno-12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, del T. U. delle norme sulla dichiarazione annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette approvato con D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 per cento per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C/1 da iscrivere a ruolo in caso di omessa dichiarazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-05;573~art22 · fonte del testo
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