Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1986 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e 27, 28 e 29 del d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633, promossi con due ordinanze emesse il 6 luglio e il

16 ottobre 1978 dalla Commissione tributaria di I grado di Como sui

ricorsi proposti da Giambrone Paolo e Manifattura Cameroni Paolo ed

altro, iscritte ai nn. 608 e 639 del registro ordinanze 1978 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45 e 58

dell'anno 1979;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 6 luglio 1978, la Commissione Tributaria di I grado

di Como sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nella parte in cui non dispone che,

sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Imposte dirette al contribuente

che presenta la dichiarazione dei redditi, siano indicati anche natura

e numero degli allegati; ovvero nella parte in cui esclude che possano

essere dedotte prove in contrasto con le risultanze degli atti

d'ufficio: e ciò in riferimento all'art. 24 Cost..

La questione trovava la sua origine nell'opposizione proposta da

tale Salvatore Giambrone al provvedimento con cui l'Ufficio predetto

gli aveva inflitto una pena pecuniaria di Lit. centomila per avere

omesso di allegare alla dichiarazione le attestazioni comprovanti il

versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974, a norma

dell'art. 7 del citato d.P.R.. Il ricorrente affermava invece di avere

effettivamente allegato le dette attestazioni alla dichiarazione dei

redditi, anche se la ricevuta non ne portava menzione perché

l'impiegato aveva rifiutato l'annotazione.

All'udienza del 7 giugno 1978 il rappresentante dell'Ufficio aveva

confermato che effettivamente l'impiegato addetto alla ricezione delle

dichiarazioni non suole elencare sulla ricevuta gli allegati perché

all'apertura del plico procede successivamente il funzionario

responsabile. Secondo l'ordinanza il ricorrente, però, non poteva

addurre alcuna prova in contrasto con le risultanze degli atti

d'ufficio, a causa del disposto del 1 comma dell'articolo impugnato.

Conseguentemente, una siffatta normativa era da ritenersi incompatibile

con il diritto costituzionale di difesa sancito nell'art. 24 Cost.

perché impedisce al contribuente di dimostrare in alcun modo

l'adempimento dell'onere di legge, costringendolo a subire gli effetti

sanzionatori conseguenti alla reiezione del ricorso.

Analoga incompatibilità, sempre riguardo allo stesso parametro

costituzionale, veniva denunziata dallo stesso giudice tributario, con

successiva ordinanza 16 ottobre 1978, nei confronti degli artt. 27, 28

e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Secondo l'ordinanza, nulla disponendo le dette norme circa il

rilascio di ricevuta della dichiarazione annuale dell'I.V.A. e dei

documenti ad essa allegati, veniva a determinarsi situazione anche più

grave della precedente, in quanto il contribuente, privo persino di una

qualunque ricevuta, non avrebbe potuto offrire alcuna diversa prova

dell'adempimento per il divieto di cui al 5 co., dell'art. 35 del

d.P.R. n. 636/1972, che non consente né prova testimoniale né

giuramento decisorio.

Nella specie, l'Ufficio I.V.A. aveva irrogato pena pecuniaria a

tale Paolo Cameroni, contestandogli di avere omesso di allegare alla

denunzia l'elenco dei clienti. Ma il contribuente si era opposto

asserendo di avere allegato l'elenco.

In ambo i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

che ha chiesto per ambo le questioni dichiarazione d'infondatezza. Considerato in diritto :

Le questioni sollevate dalla due ordinanze, pur presentando qualche

particolare profilo, sono identiche nella sostanza e si riferiscono

allo stesso parametro costituzionale: possono, quindi, essere decise

con unica pronunzia.

Per quanto riguarda la questione proposta dalla prima ordinanza,

non sembra che il disposto denunziato comporti le conseguenze

d'illegittimità prospettate dal giudice tributario. Se - come risulta

dall'ordinanza - l'Ufficio non rilascia ricevuta degli allegati e,

d'altra parte, la legge non la prescrive, Così come si arguisce dal

fatto che consente la spedizione del plico anche a mezzo posta, sembra

evidente che la preclusione, di cui all'ultimo inciso del 2 co.

dell'art. 12 denunziato, non possa che riferirsi esclusivamente alla

prova della presentazione della dichiarazione - come correttamente

sostiene l'Avvocatura - ma non dunque a quella concernente l'effettiva

allegazione dei documenti.

Ne consegue che, se l'Ufficio contesti l'omessa allegazione e il

contribuente protesti invece di avere allegati i documenti, questi è

ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante

dalle risultanze della ricevuta, che - come s'è detto - non riguarda

gli allegati.

E poiché nella specie, il contribuente ha prodotto copia delle

attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai

dipendenti nel 1974, vedrà il giudice di merito se, essendovi di esse

traccia nella dichiarazione presentata, la prova logica sostenga o meno

l'assunto dell'opponente. Il quale, peraltro, nel tempo dell'ordinanza

(1978), ben avrebbe potuto anche avvalersi dei mezzi di prova, che

all'epoca la giurisprudenza riteneva ammissibili, essendo stato il

divieto di alcune prove introdotto soltanto con la sostituzione

dell'art. 35 del d.P.R. 636/1972, avvenuta ad opera dell'art. 23 del

d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739.

Comunque la si riguardi, la sollevata questione non è fondata.

Né migliore giudizio può incontrare l'altra questione, non

essendo esatto che, - come invece vorrebbe la seconda ordinanza - gli

impugnati articoli del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono il rilascio di

alcuna ricevuta al contribuente che presenta la dichiarazione annuale

dell'I.V.A..

Al contrario, come ben osserva l'Avvocatura, l'art. 28 l co., fa

espresso riferimento al modello approvato con Decreto del Ministro

delle Finanze: e il modello approvato con D.M. 8 gennaio 1974

(pubblicato in G.U. 17 gennaio 1974 n. 16) porta inserito sul

frontespizio un talloncino staccabile che reca la seguente dicitura: "

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione

della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 197.. e di quietanza del

tributo versato per l'importo sottoindicato ".

Una ricevuta, perciò, viene rilasciata, ed anzi, nell'ultimo

foglio del modello sono riportate delle "avvertenze", che riproducono

sostanzialmente le disposizioni dettate, per la dichiarazione dei

redditi, dal già citato art. 12 del d.P.R. n. 600/1973.

Si ripropone, pertanto, la medesima situazione esaminata a

proposito della precedente ordinanza, per la quale valgono le stesse

considerazioni ed identiche questioni d'infondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973

n. 600, nonché degli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

633, sollevate dalla Commissione Tributaria di I grado di Como

rispettivamente con ordd. 6 luglio 1978 (n. 608/78) e 16 ottobre 1978

(n. 639/78).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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