La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilita' annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione e' stata sospesa da tale articolo, nonche' l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1a

La Corte Costituzionale con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidita', e' stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi".

Testo vigente dal 28 aprile 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 62/1977

    Ha colpito questo articolo
    20 aprile 1977

    a) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 444 legge 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Vercelli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione; b) dichiara non fondata la questione di l…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 28/1978

    Questione infondata
    12 aprile 1978

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 62/1977.

    Art. 9 Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 13/1978

    Questione infondata
    2 febbraio 1978

    Questione già dichiarata non fondata. - S. 62/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1975 al 28 aprile 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 13-20 aprile 1977, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 27/04/1977, n. 113)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidita', e' stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art9 · fonte del testo

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