Art. 26 d.P.R. 633/1972 — Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

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Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 26 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2787/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di variazione in diminuzione dell'IVA per sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità del contratto, l'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato - congiuntamente agli artt. 19 e 21, comma 7, del medesimo d.P.R. - nel senso che la registrazione della variazione deve intervenire al più tardi entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il relativo presupposto, e che l'inosservanza del termine da parte del prestatore del servizio o del cedente del bene non può essere considerata una violazione meramente formale.

    Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 121 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2807/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di IVA, ove sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale, derivante dall'utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della stessa ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.

    Art. 26 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 122 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1123/2025

    16 gennaio 2025

    In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.

    Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 1351 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 135 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 31 marzo 2023 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 25 febbraio 2023 — 31 marzo 2023per un mese
  4. 1 marzo 2022 — 25 febbraio 2023per 12 mesi
  5. 25 luglio 2021 — 1 marzo 2022per 7 mesi
  6. 26 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2018 — 26 maggio 2021per 3 anni
  8. 1 gennaio 2017 — 1 gennaio 2018per un anno
  9. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2017per un anno
  10. 13 dicembre 2014 — 1 gennaio 2016per un anno
  11. 30 maggio 1997 — 13 dicembre 2014per 18 anni
  12. 2 marzo 1997 — 30 maggio 1997per 3 mesi
  13. 1 gennaio 1982 — 2 marzo 1997per 15 anni
  14. 26 febbraio 1979 — 1 gennaio 1982per 3 anni
  15. 1 febbraio 1979 — 26 febbraio 1979per 25 giorni
  16. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  17. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art26 · fonte del testo

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