[1]Art. 13, c.1 L.n. 48/1989; Art. 5, c.1, lettere c) ed f) D.L. n. 799/1980, conv. con mod. L. n. 875/1980 1. Nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1989, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto;

  • a)le cessioni di beni e le prestazione di servizi, ivi comprese quelle professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici indicati nel precedente articolo 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;
  • b)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita' di demolizione e sgombero delle macerie.

[2]Art. 4, c.4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. L. n. 120/1987 2. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione ((e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari)), di cui all'articolo 39, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposte sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non e' consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

[3]Art. 8, c.4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988 3. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.

Testo vigente dal 9 febbraio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art74 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari