Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

e registrazione (articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) 1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 81, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 86 sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 143, comma 3. 2. I contribuenti che applicano il regime di cui all'articolo 143, comma 1, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 87, comma 1, quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 87, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed entro il termine ivi previsto. 3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 143, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 87 e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 95, con esonero dall'obbligo della loro registrazione. 4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 143, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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