Art. 2 d.P.R. 633/1972 — Cessioni di beni

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Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

  • 1)le vendite con riserva di proprieta';
  • 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
  • 3)i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
  • 4)le cessioni gratuite di beni la cui produzione e il cui commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
  • 5)la destinazione di beni al consumo personale e familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione degli immobili e degli altri beni iscritti in pubblici registri, acquistati anteriormente al 1 gennaio 1973; 25
  • 6)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. Non sono considerate cessioni di beni:
  • a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
  • b)le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
  • c)le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  • d)le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
  • e)i conferimenti in societa' e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;
  • f)i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
  • g)le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;
  • h)le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;
  • i)le cessioni di giornali quotidiani e le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;25
  • l)le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;3143
  • m)le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.33 23
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

25

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5) [...] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [...] si applicano dal 1 gennaio 1973. Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

L. 22 dicembre 1980, n. 889

31

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793

33

Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

43

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1985 al 30 aprile 1989

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13185/2026

    7 maggio 2026

    Nel sistema comune dell'IVA le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo - ossia chiunque eserciti un'attività economica in modo indipendente - costituiscono operazioni imponibili, a prescindere dallo scopo perseguito o dai risultati dell'attività, a condizione che tra la prestazione e il compenso realmente ricevuto sussista un nesso diretto, ravvisabile quando tra prestatore e destinatario intercorra un rapporto giuridico caratterizzato da reciproche prestazioni in cui il compenso ricevuto costituisca il controvalore effettivo del servizio reso.

    Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di maggio 2026, p. 230 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 7 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 375 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1123/2025

    16 gennaio 2025

    In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.

    Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 1351 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 135 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 31 dicembre 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 13 dicembre 2014 — 31 dicembre 2024per 10 anni
  4. 1 gennaio 1998 — 13 dicembre 2014per 17 anni
  5. 4 ottobre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  6. 17 agosto 1996 — 4 ottobre 1997per un anno
  7. 1 dicembre 1995 — 17 agosto 1996per 9 mesi
  8. 24 marzo 1995 — 1 dicembre 1995per 8 mesi
  9. 1 gennaio 1994 — 24 marzo 1995per un anno
  10. 11 febbraio 1992 — 1 gennaio 1994per un anno
  11. 30 aprile 1989 — 11 febbraio 1992per 3 anni
  12. 18 febbraio 1985 — 30 aprile 1989per 4 anni
  13. 1 gennaio 1982 — 18 febbraio 1985per 3 anni
  14. 31 dicembre 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  15. 4 aprile 1979 — 31 dicembre 1980per un anno
  16. 1 febbraio 1979 — 4 aprile 1979per 2 mesi
  17. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  18. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1982 al 18 febbraio 1985. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art2 · fonte del testo

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