Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di beni (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

  • a)le vendite con riserva di proprieta';
  • b)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
  • c)i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
  • d)le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 56, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94;
  • e)la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 56;
  • f)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. 3. Non sono considerate cessioni di beni:
  • a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
  • b)le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda ovvero un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale;
  • c)le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • d)le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
  • e)i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale;
  • f)le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
  • g)le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui agli articoli da 1 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art5 · fonte del testo

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