Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 296/1991

    Questione infondata
    26 giugno 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 9 Norme per la edificabilita' dei suoli

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  • Ordinanza n. 35/1979

    Altra decisione
    25 maggio 1979

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, lett. c) ed e), legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - richiede indiscriminatamente la preventiva concessione per tutti gli interventi interni di manutenzione straordinaria e per tutte le modifiche interne, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 5 agosto 1978, n. 547, recante norme per l'edilizia residenziale, il cui art. 48, pur non abrogando espressamente la norma denunziata, ha disposto testualmente che per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge n. 10/1977 è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori, rendendo con ciò necessario il riesame sulla rilevanza della proposta questione di costituzionalità in base alla nuova situazione normativa.

    Art. 42 cost. · Art. 9 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 48 Norme per l'edilizia residenziale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002. 303 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Il contributo di cui al precedente articolo 3 non e' dovuto:

tolto: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

tolto: b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

tolto: c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non e' richiesta;

tolto: d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

tolto: e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonche' per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

tolto: f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

tolto: g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 - e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N.380

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art9 · fonte del testo

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