Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (articolo 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

  • a)le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
  • b)le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. 2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art7 · fonte del testo

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