Decreto IVA

Art. 14 d.P.R. 633/1972 — Determinazione del valore normale

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

  • a)per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
  • b)per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale

Testo vigente dal 29 luglio 2009 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 29 luglio 2009. 283 parole tolte, 131 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale.Per valore normale tolto: dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e aggiunto: si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazionetolto: , nel tempo e nel luogo in cui e' stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito aggiunto: di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o tolto: i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio piu' vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa. Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale e' determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attivita' propria dell'impresa; diversamente, il valore normale e' costituito aggiunto: servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

aggiunto: a) per le cessioni di beni tolto: dalaggiunto: , il prezzo di acquisto dei beni tolto: stessi e aggiunto: o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

aggiunto: b) per le prestazioni di servizi tolto: dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi. Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.aggiunto: , le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art14 · fonte del testo

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