Art. 58 — Cessione di rapporti giuridici

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La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. (( La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. )) I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 19 settembre 2010

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 58, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026

    11 aprile 2026

    In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.

    Art. 58 · Art. 115 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1260 c.c. · Art. 106 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31457/2025

    2 dicembre 2025

    Nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione ex art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedutole dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.

    Art. 58 · Art. 2504 c.c. · Art. 2506 c.c. · Art. 2506-ter c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 90 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30758/2025

    22 novembre 2025

    In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.

    Art. 58 · Art. 2560 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26855/2025

    6 ottobre 2025

    La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

    Art. 58 · Art. 4 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti · Art. 2697 c.c. · Art. 110 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 81 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 95/2006

    Parametro
    10 marzo 2006

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, degli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il diritto di credito, infatti, costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium comparationis ) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti, di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.

    Art. 1260 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte.

… sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante aggiunto: iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. tolto: 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque … altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti cedutiaggiunto: . Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art58 · fonte del testo

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