Art. 65 — Ambito della vigilanza su base consolidata

((Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione)) nei confronti dei seguenti soggetti:

  • a)societa' appartenenti a un gruppo bancario;
  • b)societa' ((bancarie e finanziarie)) partecipate almeno per il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; 97
  • c)societa' ((bancarie e finanziarie)) non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  • d)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;
  • e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;
  • f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;
  • g)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15;
  • h)societa' che controllano almeno una banca ((, incluse le societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter));
  • i)societa' diverse da quelle ((bancarie e finanziarie)) quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
  • i-bis)societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3 ((, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter)); 97
  • i-ter)societa', diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative. 97 Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente. 97
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

97

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 11 parole tolte, 129 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La Banca d'Italia esercita laaggiunto: Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidataaggiunto: , la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:

aggiunto: b) societa' bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) societa' bancarietolto: , finanziarie e strumentali aggiunto: e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

h) societa' che controllano almeno una bancaaggiunto: , incluse le societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;

i) societa' diverse da quelle bancarietolto: , finanziarie e strumentali aggiunto: e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controlloaggiunto: .

aggiunto: i-bis) societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;

aggiunto: i-ter) societa', diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art65 · fonte del testo

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