Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli

206, 208, 209, 227, 231 a 242 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo

unico delle leggi sulle imposte dirette), e dell'art. 51 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1971 dal pretore di Cittadella nel

procedimento civile vertente tra l'esattoria comunale di Cittadella, il

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e il

fallimento società Scapin Aldo, iscritta al n. 463 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27 del 29 gennaio 1972;

2) ordinanza emessa il 7 luglio 1970 dal giudice del tribunale di

Marsala delegato al fallimento Baiata Giovanni, iscritta al n. 23 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1972 dal tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra il fallimento Marzollo Attilio,

l'esattoria delle imposte dirette di Venezia e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28

febbraio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione del Consorzio nazionale per il credito

agrario di miglioramento, dell'esattoria comunale di Cittadella e

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

uditi l'avv. Leopoldo Ermetes, per l'esattoria comunale di

Cittadella, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento esecutivo immobiliare,

determinato da surroga dell'esattoria comunale di Cittadella

nell'espropriazione già iniziata presso il tribunale di Padova dal

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento nei

confronti del fallimento società Scapin Aldo e fratello, il pretore di

Cittadella ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli articoli da 231 a 242 del d.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645 (t.u. sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 24,25 e

102 della Costituzione.

Premette il giudice a quo di non ignorare le numerose decisioni

della Corte costituzionale che hanno già sostanzialmente respinto la

censura oggi riproposta, ma rileva che il caso di specie è diverso da

quello già esaminato, giustificandosi quindi una nuova ordinanza di

rimessione. Osserva infatti il pretore che nella specie si è

verificata la sottrazione dei beni immobiliari alla competenza del

tribunale - giudice dell'esecuzione in virtù dell'espropriazione

speciale promossa ex art. 42 del t.u. 16 luglio 1905, n. 646, dal

Consorzio nazionale per il credito agrario - ad opera dell'esattoria

comunale che procede alla vendita immobiliare valendosi della speciale

procedura che consente di operare in via sostanzialmente

amministrativa, sotto il mero controllo esteriore del pretore, privo di

funzioni giurisdizionali. Vi è quindi un conflitto tra due procedure

speciali e non tra un procedimento speciale e quello ordinario, come

nei casi già precedentemente esaminati dalla Corte costituzionale.

L'incongruenza ed illegittimità delle norme censurate emergerebbe

dalla considerazione che il sistema vigente prevede: 1) la competenza

generale del giudice del fallimento sopra i beni del fallito; 2) la

competenza del giudice dell'esecuzione anche sui beni del fallito in

base alla procedura speciale ex art. 42 t.u. 16 luglio 1905, n. 646;

3) il diritto dell'esattore a sottrarre il bene al magistrato del

fallimento o al giudice dell'esecuzione per venderlo direttamente

innanzi al pretore, privo di funzioni giurisdizionali in proposito; 4)

la restituzione delle somme ricavate a quei giudici perché vengano

distribuite secondo il piano di riparto o lo stato passivo da essi

redatto; 5) l'inutilità per l'esattore della vendita diretta se il

titolo per cui ha agito non venisse riconosciuto valido dal giudice

competente, presso cui deve intervenire per l'assegnazione della somma

ricavata dalla vendita.

Pertanto il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale "delle norme che danno diritto

all'esattore di effettuare atti di espropriazione anche quando esiste

già una procedura innanzi all'autorità giudiziaria": invero tali

disposizioni determinerebbero la sottrazione al tribunale, giudice

naturale dell'espropriazione immobiliare, con menomazione della tutela

giurisdizionale degli altri soggetti nei confronti dell'esattore

procedente per la realizzazione di un credito anche proprio, in

violazione, rispettivamente, degli artt. 102, primo comma, 24 e 25,

primo comma, della Costituzione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 18 febbraio 1972, chiedendo dichiararsi

l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni sollevate.

Rileva la difesa dello Stato che il giudice a quo, pur intendendo

impugnare le norme che consentono all'esattore di sottrarre i beni

espropriandi al magistrato che è già investito delle funzioni di

giudice dell'esecuzione dei beni stessi, ha in concreto denunciato gli

artt. da 231 a 242 del t.u. sulle imposte dirette, i quali non pongono

o presuppongono tale regolamentazione, ma concernono il procedimento di

espropriazione immobiliare dell'esattore, coesista o meno tale

procedura con altri procedimenti esecutivi individuali o concursuali.

Da ciò conseguirebbe, secondo l'Avvocatura generale,

l'inammissibilità della questione, per genericità di formulazione

dell'ordinanza di rimessione. Qualora invece la Corte costituzionale

ritenesse di poter dedurre i termini della questione dalla motivazione

dell'ordinanza, individuando nella censura degli artt. 205 e 206 del

citato t.u. l'oggetto della medesima, la questione proposta dovrebbe

essere dichiarata manifestamente infondata perché già decisa dalla

Corte costituzionale nel senso della infondatezza con le sentenze n. 95

del 1970 e n. 115 del 1967.

Si sono costituiti in giudizio l'esattoria consorziale delle

imposte dirette di Cittadella ed il Consorzio nazionale per il credito

agrario di miglioramento, rappresentati e difesi, rispettivamente,

dagli avvocati Pietro Centanini, Leopoldo Ermetes e Stefano Gullo, con

atti depositati l'11 ottobre 1971 ed il 12 febbraio 1972, istando, la

prima, per una pronuncia d'inammissibilità o manifesta infondatezza e

chiedendo, il secondo, dichiarazione d'illegittimità delle norme

denunciate.

La difesa dell'esattoria, dopo aver osservato che dalla natura

sostanzialmente amministrativa della procedura esecutiva esattoriale

svolta innanzi al pretore dovrebbe conseguire il difetto di

legittimazione di quest'ultimo a sollevare questioni incidentali di

legittimità costituzionale, rileva che le norme effettivamente

impugnate sono costituite dagli artt. 205 e 206 t.u. n. 645 del 1958,

già esaminate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 95 del

1970 e n. 115 del 1967, e decise nel senso della infondatezza con

motivazione rispondente alle argomentazioni del giudice a quo.

Soggiunge quindi l'esattoria che non è esatta la affermazione del

pretore di Cittadella secondo cui la Corte costituzionale avrebbe

esaminato il concorso della procedura esattoriale con quella ordinaria

ma non con altra procedura speciale: invero la coesistenza della

procedura esattoriale e di quella concursuale fallimentare è già

stata esaminata riconoscendosi la legittimità della prima che non

determina ingiustificati privilegi né viola il principio della par

condicio creditorum (sentenza n. 115 del 1967). Altrettanto può

rilevarsi nei rapporti tra la procedura esattoriale e quella riservata

agli istituti di credito fondiario in base al t.u. 16 luglio 1905, n.

646, giacché il Meliorconsorzio avrebbe potuto intervenire nella prima

procedura ex art. 210 t.u. n. 645 del 1958, assicurandosi il concorso

sul prezzo ricavato dalla vendita, o addirittura, qualora avesse voluto

far valere la sua procedura, surrogarsi all'esattore in base all'art.

51 citato t.u. n. 646 del 1905. In tal caso l'esattore non avrebbe

potuto opporsi ma avrebbe potuto soltanto intervenire in quella

procedura per la realizzazione dei suoi crediti fiscali.

Conclude pertanto la difesa dell'esattoria di Cittadella per

l'inesistenza di qualsiasi privilegio, richiamandosi, per la pretesa

violazione degli artt. 25 e 102 dello Costituzione, alla costante

giurisprudenza della Corte costituzionale.

La difesa del Consorzio nazionale per il credito agrario di

miglioramento rileva, sostanzialmente, che le norme impugnate

disciplinano, in violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione, il

concorso tra la procedura esattoriale e quella a favore degli istituti

di credito fondiario, sacrificando, in concreto, i diritti degli

istituti di credito attraverso i privilegi ingiustamente accordati agli

esattori. È vero, infatti, che questi ultimi hanno utilità ad un

rapido rientro delle somme anticipate all'erario, tuttavia, a

differenza degli istituti di credito fondiario, pur essi miranti al

raggiungimento di fini pubblici, non subiscono mai in proprio il danno

per una eventuale non riscossione del tributo, giacché ottengono il

rimborso dall'ente impositore. Inoltre gli esattori sono dei privati

che agiscono per il loro interesse personale; la possibilità

dell'esattore di procedere in proprio alla vendita anche dei beni

immobili, sottraendoli al giudice competente per l'esecuzione,

rappresenterebbe quindi un privilegio ingiustificato, in contrasto

anche con l'art. 24 della Costituzione, quando si consideri che per la

tutela di crediti pubblici ipotecari, quali quelli degli istituti

predetti, l'analoga possibilità di subastazione diretta è concessa

per i soli beni mobili, e che l'esattore dopo aver venduto il bene, non

può conseguire il prezzo se non a seguito del giudizio da parte del

giudice competente in ordine alla graduazione del suo credito.

La difesa del Meliorconsorzio prosegue quindi illustrando una serie

di inconvenienti pratici derivanti dal sistema vigente, tendenti a

porre in luce come la procedura esattoriale, anziché arrecare un

vantaggio all'esattore, produce soltanto un danno agli altri creditori,

consentendo una forma di vendita meno sicura ed efficace di quella

prevista dalle altre procedure privilegiate. In conclusione, l'azione

esattoriale verrebbe esercitata spesse volte, con pregiudizio degli

altri creditori, per consentire all'esattore di dimostrare rapidamente

l'inesigibilità del tributo al solo fine di ottenerne il rimborso

dall'ente impositore.

2. - Il giudice del tribunale di Marsala, delegato al fallimento di

Baiata Giovanni, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - nella

parte in cui consente la deroga al divieto delle azioni esecutive

individuali durante la procedura fallimentare - e dell'art. 206, primo

comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che autorizza l'esattore a

procedere alla espropriazione anche in costanza di fallimento, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione, sotto il profilo di un ingiustificato privilegio

attribuito alle esattorie e per il dubbio che la sottrazione dei beni

espropriandi agli organi del fallimento violi il principio del giudice

naturale.

Osserva il giudice a quo che la stessa sentenza della Corte

costituzionale n. 115 del 1967, con la quale analoga questione venne

dichiarata non fondata, non ha eliminato gli inconvenienti ed i dubbi

di legittimità nascenti dalla normativa impugnata. Invero la

violazione del principio d'eguaglianza emergerebbe sia dalla

considerazione che per altri crediti dello Stato, (come ad esempio per

spese di giustizia in materia penale) non viene adottata alcuna

procedura privilegiata, mentre per crediti esattoriali, eventualmente

non più privilegiati per il tempo trascorso dalla loro maturazione,

tale procedura è sempre ammessa con possibilità di riscossione in

prededuzione, sia dal rilievo che all'esattore è attribuita una doppia

strada per realizzare il proprio credito, esperibile congiuntamente o

sussidiariamente: l'azione esecutiva autonoma e l'insinuazione al

passivo fallimentare.

La violazione del principio del giudice naturale risulterebbe

evidente, ad avviso del giudice a quo, sol che si consideri come

l'interesse pubblicistico collegato al criterio della par condicio

creditorum non può tollerare alcuna sottrazione di competenza agli

organi del fallimento, che soli possono assicurare la concursualità

dell'esecuzione. Conseguirebbe da ciò l'illegittimità non del solo

art. 206, citato t.u., relativo ai diritti dell'esattore, ma anche

dell'art. 51 della legge fallimentare, che prevede deroghe a tali

principi, anche per la parte non applicabile alla fattispecie

sottoposta al tribunale di Marsala.

L'ordinanza di rimessione prosegue rilevando che il curatore non

sempre interviene nell'esecuzione esattoriale; che non può ottenere la

sospensione della medesima se non impegnandosi a versare l'intero

ammontare del credito esattoriale; che l'esattore, una volta riscosso

il credito, non si insinua al passivo fallimentare; che il pretore non

può adeguatamente procedere a valutare la consistenza ed i privilegi

dei crediti concursuali prima che ciò sia avvenuto in sede

fallimentare; e che conseguentemente l'affermazione secondo cui i

creditori concursuali hanno in ogni caso la medesima tutela vale solo

in linea teorica ma non da un punto di vista pratico.

In conclusione le norme impugnate realizzerebbero un ingiustificato

privilegio dell'esattore.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 1 marzo 1971, chiedendo dichiararsi

l'inammissibilità della questione relativa all'art. 51 della legge

fallimentare e l'infondatezza di quella concernente lo art. 206 del

t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Premette la difesa dello Stato che è lo stesso giudice a quo a

rilevare come mediante l'impugnativa del citato art. 51 "potrebbero

essere parimenti travolti altri casi di deroga che in questa sede non

possono essere dedotti per difetto di rilevanza"; soggiunge quindi che

poiché l'unico caso di deroga sottoposto al tribunale di Marsala

concerne l'esecuzione esattoriale che è consentita espressamente

dall'art. 206 citato t.u. del 1958, avente autonoma portata normativa,

soltanto tale disposizione può essere legittimamente sottoposta

all'esame della Corte costituzionale, sussistendo per essa il requisito

della rilevanza.

Nel merito l'Avvocatura generale si richiama alla sentenza n. 115

del 1967 della Corte costituzionale, con la quale analoga questione

venne dichiarata non fondata, la cui motivazione risponde pienamene ed

analiticamente alle argomentazioni ora riproposte dal giudice a quo.

3. - Nel corso di una controversia promossa dal fallimento Attilio

Marzollo contro l'esattoria delle imposte dirette di Venezia e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato (chiamata in causa),

affinché venisse dichiarata la non assoggettabilità ad esecuzione

esattoriale di beni liquidi pertinenti al fallimento e la condanna

dell'esattoria al risarcimento danni conseguenti al vincolo

d'indisponibilità posto su quei beni, il tribunale di Venezia ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 206,

208, 209 e 227 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, "nella parte in cui

essi, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di

fallimento del debitore, a) apprestano strumenti di liquidazione

oggettivamente inidonei ad assicurare ai creditori concursuali

risultati uguali a quelli conseguibili in sede di liquidazione

fallimentare, b) non consentono al fallimento alcuna difesa in caso di

pignoramento esattoriale illegittimo, ovvero, consentendo all'esattore

di pignorare anche le attività liquide della curatela, precludono lo

svolgimento del processo fallimentare".

Osserva il tribunale di Venezia di non poter condividere le

affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 115

del 1967, secondo cui a tutti i creditori concursuali è assicurata

pari tutela mediante l'intervento pretorile di assegnazione, giacché i

numerosi inconvenienti pratici pur riconosciuti dalla sentenza stessa,

non sono fenomeni accidentali evitabili mediante la corretta

applicazione delle norme, bensì derivano da insufficienze strutturali

delle disposizioni denunciate. Ciò risulterebbe, infatti, dal tipo di

strumenti esecutivi di cui dispone l'esattore, per cui, esaurita

negativamente la fase degli incanti, la successiva incontrollata

vendita comunale a trattativa privata, a prezzo libero (art. 227 citato

t.u.) realizza un tipo di esproprio gestito irresponsabilmente senza

garanzie e rimedi. Invero a quel momento, a pregiudizio già avvenuto,

l'applicazione della regola del concorso soddisferebbe un'esigenza di

giustizia meramente apparente e non certo sostanziale.

L'ordinanza di rimessione prosegue quindi rilevando come il vigente

sistema che prevede il ricorso all'intendente di finanza e la

sostituzione dell'azione risarcitoria alle opposizioni altrimenti

consentite dagli artt. 615 - 619 c.p.c., determina un gravissimo

pregiudizio della curatela, le cui attività liquide siano state

abusivamente pignorate dall'esattore. Posto infatti che l'esattore non

possa più esercitare attività espropriative (Cons. Stato IV, 20

aprile 1971, n. 468) dopo l'avvenuta conversione in liquidità

corrente, ad opera del fallimento, dei titoli e beni appartenenti al

fallito, l'azione risarcitoria prevista dall'art. 209 citato t.u. non

appresta alcun rimedio rispetto alla paralisi della funzione pubblica

del fallimento causata dalla sottrazione degli indispensabili mezzi

economici, paralisi per giunta insuscettibile di valutazione pecuniaria

a fini risarcitori. Che se infine il pignoramento della massa

fallimentare fosse legittimo, le ragioni di pregiudizio rimarrebbero

intatte, ed in tal caso risulterebbe illegittimo l'art. 206 citato t.u.

giacché permettendo di paralizzare l'esecuzione fallimentare sacrifica

il diritto dei creditori al suo regolare svolgimento.

Il complesso degli effetti negativi sopra enunciati realizzerebbe

un ingiusto privilegio dell'esattore con sacrificio dei diritti dei

creditori fallimentari, in violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Si è costituita in questa sede l'Amministrazione delle finanze

dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto depositato il 17 marzo 1973, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza delle questioni prospettate.

Osserva la difesa dello Stato che la Corte costituzionale, nel

respingere, numerose volte, le censure ora nuovamente riproposte, ha

posto in luce come, per la tutela "dell'interesse fiscale alla pronta

riscossione dei tributi", "interesse particolarmente differenziato"

(sentenze n. 45 del 1963 e n. 50 del 1965), l'esecuzione esattoriale si

sviluppa sulla base di un atto amministrativo, il ruolo, che il giudice

ordinario non può sospendere né revocare. Pertanto l'art. 209,

secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette, dando, ai soggetti

legittimati a proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e seguenti

il solo diritto di agire per il risarcimento del danno, oltre che il

ricorso agli organi della giustizia amministrativa, ha apprestato mezzi

di tutela giurisdizionale compatibili con i modi dell'esecuzione

esattoriale, in sostituzione degli altri, inadeguati, predisposti nel

procedimento ordinario. D'altronde non va sottaciuto che la procedura

esecutiva esattoriale, a differenza di quella ordinaria, è preordinata

alla tutela di un interesse creditorio costituzionalmente differenziato

(sentenze n. 87 del 1962 e n. 138 del 1968).

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni

prese. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione prospettano questioni tra loro

connesse, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - La questione sollevata dal pretore di Cittadella concerne la

compatibilità, o meno, con il diritto di difesa, con il principio del

giudice naturale e con la riserva di giurisdizione a favore del giudice

ordinario, delle disposizioni che danno diritto all'esattore di

effettuare atti d'espropriazione quando è già in corso altra

procedura esecutiva innanzi l'autorità giudiziaria. Si dubita infatti

che in tal modo le disposizioni impugnate (erroneamente individuate

negli artt. da 231 a 242 del t.u. sulle imposte dirette n. 645 del

1958, ma più correttamente ravvisabili negli artt. 205 e 206, primo

comma, stesso testo unico) possano determinare sottrazioni di

competenza al tribunale, giudice naturale dell'esecuzione immobiliare,

e menomazione della tutela giurisdizionale degli altri creditori

nell'ambito dell'esecuzione esattoriale che si svolge, sostanzialmente,

in via amministrativa.

Altra questione è quella relativa alla compatibilità con gli

artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione degli artt.

51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 206, primo comma, del d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, nelle parti in cui, derogando al divieto delle

azioni esecutive individuali, autorizzano l'esattore a procedere

all'espropriazione anche in costanza di fallimento. Il giudice delegato

al fallimento presso il tribunale di Marsala ha prospettato il dubbio

che i poteri dell'esattore costituiscano un privilegio ingiustificato e

che la sottrazione della vendita dei beni agli organi fallimentari

violi il principio del giudice naturale.

Questa Corte deve infine decidere se contrastino o meno con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo

all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del

debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili, sotto

il profilo dell'idoneità pratica, a quelli propri della liquidazione

fallimentare, né consentono al fallimento una valida tutela contro i

pignoramenti esattoriali illegittimi, paralizzanti, a volte, lo

svolgimento del processo fallimentare. La normativa citata

attribuirebbe all'esattore, secondo l'ordinanza del tribunale di

Venezia, un ingiustificato privilegio con conseguente carenza di tutela

giurisdizionale degli altri soggetti nei suoi confronti.

3. - Occorre in via preliminare dichiarare non fondata l'eccezione

di difetto di legittimazione del pretore a proporre questioni di

legittimità costituzionale, formulata dalla difesa dell'esattoria di

Cittadella, sotto il profilo che egli interviene nell'esecuzione

esattoriale in veste sostanzialmente amministrativa. Basta richiamare

in proposito quanto già più volte affermato da questa Corte circa la

sufficienza che la questione venga sollevata nel corso di un

procedimento compiuto sotto la direzione del titolare di funzioni

giurisdizionali perché si realizzi il presupposto processuale

richiesto dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23

della legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 83 del 1966 concernente un

identico caso).

4. - Sempre in rito va invece accolta l'eccezione di

inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione attinente

l'art. 51 della legge fallimentare, secondo cui non rientrano nel

divieto di azioni esecutive individuali in costanza di fallimento le

eccezioni già previste da altre disposizioni di legge. Invero, ove

venisse dichiarata l'illegittimità del citato art. 51, sarebbero

travolti casi di deroga non deducibili nella specie, come espressamente

riconosce lo stesso giudice a quo. Né si giustificherebbe un esame

parziale della norma, posto che l'eccezione al divieto d'azione

individuale è stabilita dall'art. 206, primo comma, del citato t.u. n.

645 del 1958, norma parimenti impugnata.

5. - Nel merito tutte le questioni prospettate sono infondate o

manifestamente infondate. Giova ricordare che secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale è regolata

come un procedimento nel quale si manifesta, sia pure più

energicamente che in altri casi, il principio della esecutorietà

dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita

riscossione delle imposte, dà luogo ad un sistema volto a tutelare il

preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il

regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sentenza n.

87 del 1962).

Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura

esattoriale, che è configurata come prevalente, entro certi limiti,

non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a

quella concursuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli

enti che esercitano il credito fondiario.

Questa Corte, nelle sentenze 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del

1968 ed 87 del 1962, ha già escluso che le norme ora nuovamente

impugnate contrastino con gli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo

comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Le relative questioni,

non sorrette da argomenti nuovi, vanno quindi dichiarate manifestamente

infondate.

6. - Occorre tuttavia esaminare quelle censure che sono

parzialmente nuove per il loro oggetto o per i nuovi profili che

presentano. Anche in proposito, tuttavia, e con riferimento alla

questione formulata dal tribunale di Venezia, non può ignorarsi che

questa Corte ha già riconosciuto la piena legittimità costituzionale

del principio secondo cui, nella procedura in esame, le normali

opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di

risarcimento danni (sentenza n. 138 del 1968). Pertanto, riconosciuta

la legittimità del suddetto principio - sempre sul presupposto della

particolare garanzia costituzionale dell'interesse alla rapida

riscossione delle imposte - non ha valore il rilievo che l'azione

risarcitoria, differita nel tempo, non produce gli stessi effetti delle

opposizioni giudiziali, espressamente precluse dall'impugnato art. 209

citato t.u. Invero il differimento nel tempo è una conseguenza

ineluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione

e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. D'altronde va

rilevato che la normativa impugnata predispone in via primaria, proprio

al fine di assicurare la legalità dell'esecuzione esattoriale, il

ricorso all'Intendente di finanza, conformemente alla natura

particolare della espropriazione in esame. Il reclamo concesso agli

interessati mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo

che costringe l'Intendente a provvedere motivatamente sulla richiesta

di sospensione, rimuovendo, se del caso, gli atti esecutivi impugnati.

Contro il suo provvedimento possono essere poi esperiti i comuni rimedi

propri della giurisdizione amministrativa (sentenza 93 del 1964).

7. - Per quanto attiene, infine, alla censura concernente la

possibilità che i beni mobili invenduti dopo due incanti vengano

consegnati al sindaco per la vendita a trattativa privata a qualsiasi

prezzo, va osservato quanto segue. L'art. 227 del citato t.u. detta

una disciplina generale per la vendita di tutti i beni mobili: tuttavia

dal complesso delle norme che immediatamente lo precedono (artt. 219

ss.) risulta che le concrete modalità di vendita sono adeguate alla

effettiva rilevanza dei beni, il cui prezzo base è variamente

determinato (art. 225 citato t.u.). Alla vendita ad opera del sindaco -

che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialità - si

addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i

quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla

facoltà conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione

di ulteriori mezzi di pubblicità commerciale (art. 223 citato t.u.).

Pertanto non può dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei

principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi

rispetto alle altre procedure esecutive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (legge fallimentare), sollevata dal giudice delegato presso il

tribunale di Marsala con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 205 e 206, primo comma, del d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102,

primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate

del pretore di Cittadella e del giudice delegato del tribunale di

Marsala;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 206, 208, 209 e 227 del citato d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

con ordinanza del tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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