Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo

comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1967 dal pretore di Omegna nel procedimento di esecuzione esattoriale

contro la società commerciale Diverio, iscritta al n. 76 del registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 120 del 13 maggio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Pronunziando in un procedimento di opposizione ad esecuzione

esattoriale promossa contro il cessionario di una azienda, quale

responsabile dell'imposta dovuta dal cedente ai sensi dell'art. 197 del

T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645, il pretore di Omegna, il 20 febbraio 1967, sollevava

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo

comma, di tale T.U., in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113,

primo comma, della Costituzione. Il pretore rilevava che l'opponente

era lo stesso cessionario, il quale contestava la sua qualità di

coobbligato e l'esistenza di un qualsiasi suo debito d'imposta verso lo

Stato; considerava inoltre che la norma denunciata preclude al

cessionario di azienda le opposizioni di cui agli artt. 615 e segg. del

Codice di procedura civile; allo stesso rimanendo soltanto il ricorso

all'Intendente di finanza e quello straordinario al Capo dello Stato,

vale a dire rimedi di natura non giurisdizionale, oltre all'azione di

danni contro l'esattore, ad esecuzione compiuta. In tal modo la norma,

secondo il pretore, rovescia il criterio di giustizia e di normalità,

non esistendo altri casi in cui il debitore debba subire

l'espropriazione dei propri beni prima di agire contro il creditore per

far dichiarare inesistente l'obbligazione dedotta: oltre tutto

spessissimo accade che gli effetti dannosi dell'esecuzione forzata

siano tali e tanti da rendere impossibile il calcolo materiale dei

danni, che inerisce al petitum, e quindi a rendere impossibile

l'esercizio dell'azione giudiziaria. La tutela giurisdizionale dei

diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica

amministrazione, nonché la possibilità di agire in giudizio debbono,

prosegue il pretore, necessariamente concedersi in uno stadio anteriore

alla realizzazione degli effetti della esecuzione, e cioè deve potersi

attuare, nelle controversie con l'amministrazione finanziaria, prima

ancora che questa termini l'esecuzione.

2. - L'ordinanza il 1 marzo 1967 veniva notificata alle parti in

causa e il 27 febbraio 1967 al Presidente del Consiglio dei Ministri;

in quest'ultima data veniva anche comunicata al Presidente della Camera

dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. È stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 maggio 1967

n. 120.

Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte, e il procedimento

è proseguito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

È indubitabile che la preclusione disposta, dall'art. 209, secondo

comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, per le

opposizioni previste dagli artt. 615 e segg. del Codice di procedura

civile, concerne pure il cessionario dell'azienda responsabile del

debito d'imposta dovuto dal cedente e dagli aventi causa dello stesso:

come ha rilevato questa Corte nella sentenza 7 luglio 1962, n. 87, il

detto comma forma sistema con l'art. 208, e in questo appunto si

applicano anche al cessionario le norme concernenti le impugnazioni

contro il procedimento di esecuzione esattoriale. La preclusione si

spiega, rispetto al cessionario predetto, con la parificazione dello

stesso al debitore, sulla base della norma di diritto sostanziale

contenuta nell'art. 197 del T.U. sopra citato, il quale, entro certi

limiti, include tra gli effetti della cessione d'azienda la successione

del cessionario nel debito di ricchezza mobile gravante sul cedente. La

norma si può, a sua volta, annodare a quella adottata nell'art. 2560,

secondo comma, del Codice di procedura civile, che obbliga il

cessionario di una azienda commerciale per i debiti inerenti

all'esercizio della azienda ceduta che risultino da libri contabili

obbligatori: si differenzia da questa seconda norma soltanto per il

fatto che estende al cessionario l'obbligazione del cedente a

prescindere dalla sua iscrizione nei libri contabili dell'azienda

ceduta, in correlazione all'esigenza di una speciale protezione del

debito d'imposta, secondo quanto ha considerato questa Corte nella

sentenza 19 novembre 1964, n. 93, e, del resto, in riferimento al fatto

che l'esistenza di un debito del genere è facilmente accertabile dal

cessionario.

La Corte ha avvertito, nella sentenza 4 giugno 1964, n. 42, che

l'art. 24, primo comma, della Costituzione garantisce i diritti

soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal

diritto sostanziale; e, nella specie, la norma denunciata non ha

contenuto processuale, ma ha tratto la conseguenza dal fatto che la

cessione di azienda, avendo per oggetto un complesso di beni

organizzati, secondo la definizione data nell'art. 2555 del Codice di

procedura civile, o una universalità, secondo quanto è scritto

nell'art. 670, n. 1 del Codice di procedura civile, non può escludere

i debiti ancora non soddisfatti dal cedente, di cui il cessionario era

facilmente in grado di aver notizia al tempo della cessione. Il

cessionario dell'azienda, come successore anche nel debito d'imposta

del cedente ha percio, in ordine a questo, la medesima situazione

giuridica sostanziale che spetta al contribuente, donde il suo

assoggettamento al medesimo procedimento esecutivo di carattere

amministrativo cui soggiace il contribuente medesimo (artt. 208 e 209,

terzo comma, T.U. predetto).

La norma impugnata non ammette le opposizioni previste negli artt.

615 e segg. del Codice di procedura civile solo perché il successivo

terzo comma le risolve in azioni di risarcimento di danni contro

l'esattore, esperibili ad esecuzione compiuta; e ciò avviene in

coerenza al fatto che l'esecuzione esattoriale, in vista dell'interesse

di garantire un regolare svolgimento della vita finanziaria dello

Stato, si sviluppa sulla base di un atto amministrativo, il ruolo

esattoriale, che il giudice ordinario non può né modificare né

revocare, del quale esso non può nemmeno sospendere l'esecuzione, cui

la Corte ha riconosciuto il valore di procedimento amministrativo

(sentenza 3 luglio 1962, n. 87), e della cui impugnazione neanche il

giudice amministrativo può conoscere, essendo la pretesa deducibile

inerente ad un vero e proprio diritto soggettivo.

Già questa Corte ha rilevato, nella citata sentenza del 3 luglio

1962, n. 87, e in quella successiva del 4 giugno 1964, n. 47, che

l'art. 113 della Costituzione non prescrive che contro l'atto

amministrativo il cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela

giurisdizionale, in ogni caso, nella medesima maniera e con i medesimi

effetti. Esso non ha eliminato il potere del legislatore ordinario di

regolare i modi e l'efficacia di quella tutela; e l'art. 209, terzo

comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, dando, ai soggetti

legittimati a proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e segg. del

Codice di procedura civile, il solo diritto di agire per il

risarcimento del danno prodotto da una esecuzione illegittima, non fa

altro che apprestare mezzi di tutela giurisdizionale compatibili con i

modi dell'esecuzione esattoriale, in sostituzione degli altri,

inadeguati, predisposti nel procedimento ordinario (predetta sentenza 3

luglio 1962, n. 87). Queste argomentazioni debbono essere riaffermate,

non essendo illogico né illegittimo, come invece afferma il pretore,

che nell'esecuzione esattoriale le opposizioni di cui agli artt. 615 e

segg. del Codice di procedura civile si convertono in azioni di

risarcimento di danno esperibili ad esecuzione esaurita: le dette

opposizioni sono preordinate ad un procedimento che serve all'interesse

dei creditori ordinari, non ad un interesse creditorio

costituzionalmente differenziato e protetto, com'è quello, lo si

ripete, che deriva dall'accertamento tributario, e peraltro, in

contrasto con precise affermazioni del pretore, deve rilevarsi che

l'ordinamento, oltre a quello esattoriale, conosce altri procedimenti

privilegiati che, pur in una varietà di linee, riguardano crediti

meritevoli di speciale protezione, riducono la difesa del debitore ad

un'azione di risarcimento del danno o ad una azione di ripetizione

(esempi sono stati rinvenuti nell'art. 1515 del Codice di procedura

civile e negli accertamenti con prevalente funzione esecutiva).

Si noti che gli artt. 615 e segg. del Codice di procedura civile

concernono le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi; e

pertanto, negando la proponibilità di tali forme di tutela, la norma

denunciata non ha escluso la proponibilità delle azioni previste

nell'art. 22 del R.D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, che si indirizzano

contro l'accertamento, che comportano, in ultima istanza, il ricorso

all'autorità giudiziaria, e che nemmeno nel procedimento esecutivo

ordinario potrebbero essere proposte in sede di esecuzione. Queste

considerazioni furono svolte nella su ricordata sentenza del 3 luglio

1962, n. 87; e non è esatto, come assume il pretore, che in essa la

Corte ha escluso la proponibilità di siffatte azioni da parte del

cessionario dell'azienda del contribuente. Essa si è attenuta al testo

del suddetto art. 22 del R.D.L. del 1936, il quale accenna

genericamente al contribuente come obbligato all'imposta, e quindi si

riferisce a tutti i soggetti sui quali l'obbligazione d'imposta viene a

cadere in via solidale; in questo senso è contribuente anche il

cessionario di una azienda commerciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 20

febbraio 1967 dal pretore di Omegna, sulla legittimità costituzionale

dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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