Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209

del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1962

dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Maggia

Pericle, Maggia Giovanni e Giuseppe e l'Esattoria consorziale di

Biella, iscritta al n. 205 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 19 gennaio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - I signori Giovanni e Giuseppe Maggia, intervenuti nel giudizio

di opposizione all'esecuzione esattoriale, promosso dal sig. Pericle

Maggia davanti al Pretore di Biella, sollevarono la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 175 del T.U. 29 gennaio 1958,

n. 645, e 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e, successivamente, degli

artt. 208 e 209 del medesimo T.U., in riferimento all'art. 102 della

Costituzione.

Il Pretore ha ritenuto non manifestamente infondata soltanto la

questione di legittimità degli artt. 208 e 209 ora ricordati e in

conseguenza, con ordinanza 24 ottobre 1962, ha sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza, regolarmente

notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 17 del 19 gennaio 1963.

2. - I motivi che l'ordinanza espone per dimostrare la non

manifesta infondatezza della sollevata questione sono tre: a) non

sarebbe dubbio che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'art. 208

del T.U. citato, eserciti "una vera e propria funzione

giurisdizionale"; b) la Corte costituzionale ha ritenuto non perentorio

il termine di cinque anni stabilito dalla VI disposizione transitoria

della Costituzione per la revisione degli organi speciali di

giurisdizione esistenti, ma è certo che la decisione della Corte non

si riferisce agli organi creati con leggi posteriori all'entrata in

vigore della Costituzione; c) la funzione giurisdizionale

dell'Intendente di finanza, anche se prevista da leggi anteriori, deve

ritenersi istituita ex novo dal citato art. 208, in conseguenza della

espressa abrogazione delle leggi preesistenti.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento depositato il 4 dicembre dello scorso anno,

l'Avvocatura respinge la tesi dell'ordinanza, che i provvedimenti

dell'Intendente abbiano carattere "giurisdizionale", richiamando

soprattutto proprio il testo dell'art. 208, il quale qualifica

definitivi i provvedimenti dell'Intendente e dispone la riduzione a

sessanta giorni del termine per il ricorso straordinario al Capo dello

Stato.

Conclude per la dichiarazione di non fondatezza della questione.

4. - All'udienza del 12 giugno 1963 la difesa del Presidente del

Consiglio dei Ministri si è rimessa agli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione

all'art. 102 della Costituzione, il Pretore di Biella muove dal

presupposto che l'Intendente di finanza, adito a norma dell'ora citato

art. 208, eserciti "una vera e propria funzione giurisdizionale".

Ora codesto presupposto, come esattamente ha osservato l'Avvocatura

dello Stato, è inesatto. I provvedimenti che l'Intendente di finanza

emana su ricorso dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 208,

sono provvedimenti amministrativi che la legge qualifica definitivi, e

contro i quali si può proporre ricorso in sede giurisdizionale o, in

via straordinaria, al Capo dello Stato, con la sola riduzione, in

quest'ultimo caso, del termine per ricorrere a sessanta giorni. Né

può valere a conferire la qualifica di "funzione giurisdizionale" a

questa attività dell'Intendente di finanza, soggettivamente e

oggettivamente amministrativa, il fatto che il detto ricorso sia il

solo mezzo di cui disponga il contribuente contro l'esecuzione

esattoriale. La Corte, alla quale la questione di legittimità dei due

articoli è stata già sottoposta in relazione ad altri precetti

costituzionali, ha ritenuto che il ricorso all'Intendente si inserisce

in un sistema complesso di tutela dei diritti e degli interessi del

contribuente, della cui conformità ai precetti costituzionali non si

può dubitare (sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 e ordinanze nn. 101 e

102 del 15 novembre 1962) e ha già così, implicitamente, risolto

anche la questione ora per la prima volta esplicitamente proposta.

2. - Stando così le cose, venuto meno cioè il presupposto,

perdono ogni valore il richiamo alla VI disposizione transitoria della

Costituzione e l'affermazione dell'ordinanza che la pretesa funzione

giurisdizionale dell'Intendente, pur prevista da leggi anteriori

all'entrata in vigore della Costituzione, debba ritenersi istituita ex

novo dal ricordato art. 208 del T.U. e quindi non al riparo dal divieto

costituzionale di creare giudici straordinari o speciali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento

all'art. 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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