Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 209

del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 maggio 1961 dal Pretore di Legnago nel

procedimento civile vertente tra Soave Arrigo e l'esattore comunale di

Cerea, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1961 dal Pretore di Manduria nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Baldari Cosimo ed altri, le

Esattorie comunali di Manduria, Maruggio e Avetrana e il Servizio

contributi agricoli unificati, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del

31 marzo 1962.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avvocato Antonio Sorrentino, per il Servizio contributi

agricoli unificati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il signor Arrigo Soave propose davanti al Pretore di Legnago

opposizione contro l'esecuzione iniziata nei suoi confronti

dall'esattore del Comune di Cerea, sollevando contestualmente la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29

gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, che non

ammette in siffatti procedimenti di esecuzione "le opposizioni regolate

dagli articoli da 615 a 618 del Cod. proc. civ." (secondo comma), ma

consente soltanto a coloro che, giusta il primo comma dell'art. 208

del medesimo T.U., possono ricorrere contro gli atti esecutivi

dell'esattore all'Intendente di finanza e si ritengano lesi

dall'esecuzione esattoriale, di agire in sede giudiziaria contro

l'esattore "dopo il compimento dell'esecuzione stessa" e "ai soli fini

del risarcimento dei danni" (terzo comma).

Il Pretore di Legnago ha ritenuto la questione pregiudiziale a

tutta "una serie di eccezioni procedurali" sollevate dall'esattore di

Cerea, e non manifestamente infondata, perché ha visto nella norma

impugnata "una specifica limitazione del generale principio secondo il

quale contro gli atti amministrativi che ledano diritti soggettivi, è

sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria" giusta

l'art. 113, primo comma, e, insieme, nient'altro se non una

applicazione del principio del solve et repete alla fase esecutiva

della riscossione d'imposta e più specificamente "quasi una norma

dipedente e sussidiaria" di quel principio, alla quale sarebbe

difficile "riconoscere vita autonoma". In conseguenza, con ordinanza

emessa l'11 maggio 1961 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti a

questa Corte. L'ordinanza è stata notificata al Presidente del

Consiglio, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 16 settembre 1961.

2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,

dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le proprie deduzioni

in cancelleria il 4 settembre 1961.

Sostiene l'Avvocatura che l'art. 209 del T.U. delle leggi sulle

imposte dirette forma sistema col precedente art. 208: tale sistema

distinguerebbe tra il contribuente e le persone che il legislatore

discrezionalmente gli equipara (coniuge, parenti e affini fino al terzo

grado, coobbligati, ecc.) da una parte e il terzo dall'altra; e,

laddove il contribuente sarebbe qualificato da un rapporto speciale con

la pubblica Amministrazione, che lo rende soggetto di un rapporto

giuridico - amministrativo (rapporto d'imposta), il terzo resta

estraneo a un rapporto siffatto. Ne conseguirebbe che il contribuente

non può rivolgersi se non all'autorità amministrativa responsabile

del provvedimento e nel caso, giusta l'art. 208 all'Intendente di

finanza, che provvede con atto amministrativo impugnabile secondo la

sua natura, senza che contro di esso sia precluso alcun rimedio

giurisdizionale. Niente porterebbe, pertanto, a ritenere violato l'art.

113, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso dell'Avvocatura l'unica questione che potrebbe essere

sollevata, sarebbe quella se nel procedimento ora delineato si faccia

questione di diritto o di interesse legittimo e, in conseguenza, se

competente a giudicare sui reclami avverso il provvedimento

intendentizio sia il Consiglio di Stato o l'autorità giudiziaria

ordinaria. Ma si tratterebbe di questione che dovrebbe essere risolta

dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non già da questa

Corte. Comunque, anche nell'ipotesi che l'art. 208 del ricordato T.U.

affievolisse in interesse il diritto soggettivo del contribuente, in

vista di un superiore interesse dello Stato, non per questo si potrebbe

ritenere fondata la questione di costituzionalità, stante che non

sarebbe dato ritrovare, dice l'Avvocatura, "una sola norma

costituzionale che dia pretesto a considerare illegittima tale

metamorfosi, perché l'art. 113 sia osservato".

Aggiunge ancora l'Avvocatura che non vi sarebbe alcun rapporto tra

il solve et repete e le guarentigie amministrative e giurisdizionali

accordate dall'art. 208: tutta la giurisprudenza in materia, infatti,

insegnerebbe che, se nelle more del provvedimento dell'Intendente di

finanza il contribuente paga, egli perde l'azione ex art. 208 e

acquista ex novo il risarcimento del danno ex art. 209, ultima parte.

In conseguenza, il contribuente ingiustamente leso avrebbe tre rimedi:

amministrativo, giurisdizionale contro il procedimento definitivo, e

l'azione per danni. Né sarebbe migliore il trattamento usato al terzo,

il quale non ha il rimedio del ricorso all'Intendente di finanza, ma

l'azione giudiziaria in contenzioso coi rischi che questa comporta

della trasformazione del processo di esecuzione in processo di

cognizione e del possibile relativo spostamento di competenze. Conclude

perché si dichiari l'infondatezza della sollevata questione di

legittimità.

Non vi è stata costituzione di parti private.

3. - Al Pretore di Manduria furono presentati dal signor Cosimo

Baldari e altri ricorsi in opposizione contro le esecuzioni iniziate

nei loro confronti dagli esattori di Manduria, Maruggio e Avetrana,

tutti fondati sull'illegittimità costituzionale delle norme che

impongono e regolano il pagamento dei contributi unificati in

agricoltura. Il Pretore sospese le esecuzioni e nel giudizio si

costituirono gli esattori e intervenne volontariamente il Servizio

contributi agricoli unificati (d'ora innanzi designato come "Servizio")

in persona del presidente della Commissione centrale. All'udienza del

13 ottobre 1961 le opposizioni furono riunite in un unico procedimento.

Il Pretore, di fronte alla tesi dell'esattore del Servizio

dell'inammissibilità delle opposizioni ex art. 209, secondo comma, del

T.U. delle leggi sulle imposte dirette e della conseguente carenza di

giurisdizione, ha sollevato d'ufficio la questione

d'incostituzionalità del ricordato art. 209, ritenendolo in contrasto

con gli artt. 3 e 113 della Costituzione e ritenendo perciò di non

poter decidere la questione relativa alla giurisdizione prima che fosse

risolta l'ora enunciata questione di costituzionalità.

Il motivo al quale il Pretore di Manduria (che conosce e cita

l'ordinanza soprariferita del Pretore di Legnago) si richiama per

dimostrarne la non manifesta infondatezza, è quello della violazione

del precetto costituzionale, secondo il quale contro gli atti della

pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale

dei diritti e degli interessi legittimi davanti agli organi di

giurisdizione ordinaria o di giurisdizione amministrativa. La

limitazione imposta dalla norma impugnata a tale tutela nei confronti

di particolari soggetti, violerebbe anche il principio dell'eguaglianza

di tutti davanti alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Viceversa il Pretore non ha ritenuto di poter proporre anche la

questione di legittimità delle norme sui contributi agricoli unificati

(della cui fondatezza d'altra parte non dubita e che sa, del resto,

già portata all'esame di questa Corte), perché ritiene necessaria la

preliminare risoluzione della questione della norma dell'art. 209,

vigendo la quale il giudice sarebbe, a suo avviso, carente di

giurisdizione.

L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del

Consiglio, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 31 marzo 1962.

4. - In questo giudizio si è costituito il Servizio depositando le

sue deduzioni il 22 novembre 1961. Secondo la difesa la norma

impugnata (art. 209, secondo comma) va posta in relazione con l'intero

articolo del quale fa parte e col precedente art. 208, i quali

costituirebbero applicazione del principio fondamentale contenuto

nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il quale fa

divieto all'autorità giudiziaria di sospendere l'esecuzione dell'atto

amministrativo. La norma impugnata, pertanto, non inciderebbe sul

diritto del contribuente di adire il giudice competente per far

accertare l'inesistenza del debito d'imposta o l'avvenuta estinzione di

esso o il suo diverso ammontare, ma si limiterebbe a regolare

l'esecuzione, che può essere sospesa soltanto dall'Intendente di

finanza.

Ciò premesso, non sarebbe esatto che nel caso in esame si vieti,

com'è detto nell'ordinanza, nei confronti degli esattori l'uso di

azioni giudiziarie generalmente ammesse. Nei suoi termini veri il

problema sarebbe un altro: nel caso in esame, in relazione

all'esecutività dell'atto amministrativo, si fa divieto di sospendere

la riscossione dei tributi, senza che con ciò si possa dir violato

l'art. 113 e, tanto meno, l'art. 3 della Costituzione, in quanto la

violazione del precetto costituzionale (sia quello contenuto nell'art.

24, sia quello di cui all'art. 113) secondo l'insegnamento di questa

Corte "si avrebbe quando s'interdice il controllo del giudice su una

pretesa che, secondo la legge, ha la consistenza di un diritto

soggettivo, e non quando, come nel caso, l'ordinamento non gli

riconosca tale qualifica". Nel caso in esame, infatti, la legge avrebbe

conferito, mediante il ricorso all'autorità amministrativa,

all'interesse del contribuente la quatifica di interesse legittimo. La

violazione dell'art. 113 della Costituzione si sarebbe avuta qualora

fosse stato interdetto il ricorso al Consiglio di Stato, o

l'esperimento dell'azione diretta a contestare davanti al giudice

ordinario l'esistenza del debito tributario. Quando l'ordinamento non

riconosce il diritto di ottenere dal giudice la sospensione dell'atto

dell'esattore, mancherebbe il diritto, non già la tutela del diritto.

5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato le sue deduzioni il 13 novembre 1961 nelle quali

riproduce le argomentazioni già svolte nel giudizio di

costituzionalità promosso dal Pretore di Legnago, e che la fanno

persuasa dell'infondatezza della questione di costituzionalità

dell'art. 209 del Testo unico.

Aggiunge poi, nell'ipotesi che il Pretore di Manduria abbia voluto

proporre in via eventuale anche la questione dei contributi unificati,

alcune considerazioni secondo le quali quella questione sarebbe

infondata sia nei confronti dell'art. 23, sia nei confronti dell'art.

76 della Costituzione.

6. - Queste medesime ragioni sono ribadite anche in una breve

memoria che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato il 7 giugno

scorso sia per l'uno che per l'altro giudizio di costituzionalità.

7. - Una più lunga memoria ha depositato il 6 giugno la difesa del

Servizio. In essa ricorda in primo luogo che nella fase di accertamento

delle imposte dirette la tutela giurisdizionale del contribuente è

piena e integrale, sia per i tributi erariali, sia per quelli locali,

sia per gli altri crediti ai quali sia stata estesa la procedura

privilegiata, e ricorda altresì i rimedi che l'art. 188 del T.U. 29

gennaio 1958, n. 645, prevede anche dopo l'iscrizione nei ruoli. La

difesa del Servizio riafferma che le limitazioni che si riscontrano

nell'ultimo comma del ricordato art. 188, giusta il quale il ricorso

contro l'esecuzione non sospende la riscossione, non sarebbe se non

l'applicazione della regola contenuta nell'art. 4 della legge 20 marzo

1865, n. 2248, all. E.

Lo stesso sarebbe da dire della norma contenuta nel secondo comma

dell'art. 209. A questo riguardo la difesa del Servizio ritiene di

poter dedurre da un esame degli artt. 615-618 del Cod. proc. civ, la

cui applicazione è esclusa dalla norma impugnata, la conseguenza che

l'esclusione dell'opposizione prevista da questa norma non avrebbe

altro effetto se non quello di impedire la sospensione dell'esecuzione

senza incidere punto sulle azioni spettanti al contribuente per negare

l'esistenza del suo debito o per far valere, ai fini del risarcimento

dei danni, l'irregolarità dell'esecuzione.

Ciò premesso, la difesa del Servizio riafferma che non sarebbe

violato l'art. 3 della Costituzione perché il trattamento

differenziato sarebbe, nel caso in esame, giustificato dal fatto che si

tratta di crediti di una pubblica Amministrazione, che costituiscono il

corrispettivo di pubblici servizi e, più generalmente, del principio

che assegna efficacia esecutiva alle pretese della pubblica

Amministrazione: nessuno potrebbe trovare incostituzionale il fatto che

allo Stato sia fatto un trattamento differenziato rispetto a quello

riservato ai privati.

La difesa riafferma, altresì, la mancanza di fondamento

dell'asserita violazione dell'art. 113 della Costituzione. Secondo

l'insegnamento della Corte, il legislatore ordinario potrebbe regolare

diversamente le condizioni di sostanza e di forma per l'esercizio del

potere di azione nelle varie fattispecie; lo stesso art. 113, inoltre,

consentendo al legislatore ordinario di stabilire quali organi di

giurisdizione possono annullare (e, quindi, sospendere) gli atti della

pubblica Amministrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla

medesima legge, avrebbe convalidato i principi contenuti nella legge

del 1865. Di più, in questo settore che è all'esame, il legislatore

ordinario avrebbe, ad avviso della difesa del Servizio, limitato le

prerogative riconosciute in via generale al potere esecutivo,

accentuando, per converso, le garanzie del cittadino. La difesa si

prospetta anche, per respingerle, le ipotesi che il Governo delegato ad

emanare il T. U, escludendo le opposizioni previste dagli artt. 615-618

del Cod. proc. civ, avrebbe violato i limiti della delega; o che la

norma impugnata possa contrastare con l'art. 24 della Costituzione; o

che la sua illegittimità possa dedursi dalla dichiarata

incostituzionalità del solve et repete che nascerebbe dall'equivoco,

ormai dissipato, che questo principio sia un'applicazione dell'altro

dell'esecutorietà degli atti amministrativi. Anzi la difesa ritiene di

poter trarre dalla sentenza della Corte che dichiarò

l'incostituzionalità di quel principio validi argomenti a favore

dell'infondatezza della presente questione di costituzionalità.

Infine, la difesa del Servizio sostiene che il procedimento

esecutivo esattoriale non si inquadra nell'ambito dei procedimenti

giudiziari esecutivi, ma sarebbe, giusta la prevalente dottrina, un

procedimento amministrativo. Con che sarebbe dimostrata l'infondatezza

di tutte quante le mosse censure di incostituzionalità. Non sarebbe

violato l'art. 3, stante che al contribuente non sarebbe fatto un

trattamento diverso da quello riservato a chiunque altro sia soggetto a

un procedimento espropriativo o ablativo da parte della pubblica

Amministrazione; né l'art. 24, perché le opposizioni precluse

dall'art. 209, secondo comma, si inseriscono in una procedura esecutiva

giudiziaria; né gli artt. 24 e 113, in quanto contro gli atti

amministrativi che costituiscono il procedimento esecutivo esattoriale

sono dati i comuni ricorsi giurisdizionali consentiti in via generale

contro gli atti dei procedimenti amministrativi.

8. - All'udienza del 20 giugno il Presidente, avvalendosi della

facoltà conferitagli dall'art. 15 delle Norme integrative, ha disposto

che le due cause fossero discusse congiuntamente. Le difese delle parti

hanno insistito nelle loro conclusioni, riportandosi agli argomenti

svolti negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Le due cause hanno per oggetto la medesima questione di

legittimità costituzionale, anche se l'ordinanza del Pretore di

Manduria limita l'impugativa al secondo comma dell'art. 209 del T.U.

delle leggi sulle imposte dirette: pertanto, devono essere decise con

un'unica sentenza.

2. - Occorre preliminarmente sgombrare il terreno dall'asserito

contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione, che

è sollevato soltanto dall'ordinanza del Pretore di Manduria. Tale

contrasto non sussiste, segnatamente nei termini proposti, in quanto,

cioè, la norma dell'art. 209 del T.U. vieterebbe nei confronti di

particolari soggetti "l'uso di azioni giudiziarie generalmente

ammesse". È noto che la Corte ha costantemente interpretato il

principio di eguaglianza non soltanto nel senso che esso imponga alla

legge ordinaria di non operare discriminazioni fra i cittadini ai quali

si rivolge il suo comando, ma anche nell'altro che essa possa e debba

imporre un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non

arbitrariamente diverse. Per il caso sottoposto all'esame della Corte

è da dire che si è puntualmente nell'ambito di codesta

interpretazione, non potendosi disconoscere la particolarità del

rapporto che si stabilisce tra lo Stato creditore (e per esso, nella

fase esecutiva, l'esattore, senza che qui occorra determinare quale sia

la figura di costui nel rapporto) e il contribuente o, più

generalmente, l'obbligato di imposta: particolarità che ben giustifica

un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti

dell'ordinario processo esecutivo.

3. La questione, pertanto, è soltanto questa: di vedere, cioè, se

le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209 del più

volte citato T.U. violino, oppure non, la norma contenuta nel secondo

comma dell'art. 113 della Costituzione, secondo la quale la tutela

giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non può

essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per

determinate categorie di atti.

Nemmeno questa tesi è fondata. In primo luogo occorre precisare

che la norma contenuta nell'ora citato comma dell'art. 113 della

Costituzione, che, come si è visto, le ordinanze richiamano quale

termine di confronto dell'illegittimità delle norme impugnate, non

può significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la

facoltà di invocare la tutela giurisdizionale in ogni caso nella

medesima maniera e con i medesimi effetti. Il proposito del Costituente

fu di garantire il diritto del cittadino, che si sentisse leso

dall'atto della pubblica Amministrazione, di richiedere la tutela

giurisdizionale, non già di eliminare il potere del legislatore

ordinario di regolare i modi e l'efficacia di questa.

Il più volte ricordato secondo comma dell'art. 113 non può essere

interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e

che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali

organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica

Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge

medesima. Il che sta a significare che codesta potestà di annullamento

non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di

giurisdizione, né è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i

casi i medesimi effetti.

Ora l'esecuzione esattoriale rappresenta un caso particolare di

esecuzione, diverso dall'ordinario processo esecutivo, e regolato dalla

legge (artt. 208 e 209 del T.U. citato) come procedimento

amministrativo, lasciando da parte la questione dottrinale, che non è

necessario risolvere in questa sede, della sua specifica qualificazione

giuridica e del posto che le spetta nel sistema.

Si tratta, ch'è più, di un procedimento nel quale si manifesta,

più energicamente forse che non in altri, data l'importanza

dell'interesse tutelato (tra l'altro quello fondamentale di garantire

il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato) il

principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo: un principio

che, quale che sia la sua ragione giustificatrice, è certamente

fondamentale nel nostro ordinamento e comporta come conseguenza che, di

regola, il giudice ordinario non possa modificare o revocare l'atto

amministrativo o sospenderne l'esecuzione, impedire, cioè, che l'atto

stesso spieghi intera la sua efficacia; conseguenza che la Costituzione

non ha voluto del tutto eliminare, com'è fatto palese, tra l'altro,

dall'interpretazione che la Corte ritiene debba essere data al terzo

comma dell'art. 113 della Costituzione. L'applicazione di questi

principi, nell'interpretazione che pure il nuovo contesto

costituzionale, nel quale si inseriscono, consente, giustifica già la

dichiarazione di non fondatezza della proposta questione.

4. - D'altra parte, è stato esattamente osservato tanto dalla

difesa della Presidenza del Consiglio quanto dalla difesa del Servizio

che gli artt. 208 e 209 fanno sistema: sistema, occorre aggiungere,

che la dichiarazione di illegittimità della regola del solve et repete

integra e completa. Codesto sistema comporta in primo luogo il diritto

del contribuente di agire davanti all'autorità giudiziaria competente

(una volta osservate le condizioni poste dall'art. 22 del R.D.L. 7

agosto 1936, n. 1639, segnatamente la pubblicazione dei ruoli, e

perciò anche prima dell'inizio dell'esecuzione, che si ha con la

notifica dell'avviso di mora), per far accertare la totale o parziale

inesistenza della pretesa impositiva, senza che sia necessario, per

l'esercizio di questa azione di accertamento negativo, il pagamento del

debito di imposta. In secondo luogo, il contribuente, e coloro che

l'art. 208 del T.U. gli equipara, hanno facoltà di ricorrere

all'Intendente di finanza (conseguenza e conferma a un tempo del

carattere amministrativo del procedimento), contro tutte le questioni

connesse con l'esecuzione. Contro i provvedimenti dell'Intendente di

finanza, compreso quello che sospenda gli atti esecutivi, e che sono

definitivi, possono essere esperiti i rimedi approntati

dall'ordinamento, limitandosi l'ultimo comma dell'art. 208 a ridurre a

60 giorni il termine per il ricorso in via straordinaria al Capo dello

Stato. In terzo e ultimo luogo, conclusa questa fase, senza che

l'esecuzione sia stata sospesa, il contribuente, e coloro che la legge

gli equipara, possono agire contro l'esattore in sede giudiziaria per

il risarcimento dei danni e l'esattore risponde dei danni e delle spese

del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti spettanti

all'ente impositore. Sicché non si può affermare, fondando sulla mera

lettera del secondo comma dell'art. 209 del T. U, che le garanzie

apprestate dagli artt. 615-618 del Cod. proc. civ. siano state sic et

simpliciter negate al cittadino, ma si deve piuttosto ritenere che a

quelle opposizioni sono subentrati altri mezzi di tutela conformi

all'istituto dell'esecuzione esattoriale, e che al sistema

dell'esecuzione ordinaria è stato sostituito un altro diverso e non

illegittimo sistema.

Mediante esso la tutela giurisdizionale è garantita nella maniera

più ampia in aderenza alle norme contenute nell'art. 113 della

Costituzione, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare

natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio

dell'esecutorietà dell'atto amministrativo. Né a questa conclusione

si può opporre l'osservazione, che si legge nelle ordinanze di

rimessione, secondo la quale in questo caso si negherebbe la tutela

giurisdizionale propria dei diritti soggettivi. Non si può dire,

infatti, che si abbia una violazione dell'art. 113 della Costituzione

quando la legge, come in questo caso, assicuri contro l'atto

amministrativo una particolare tutela amministrativa e, in relazione

con questa, garantisca i rimedi giurisdizionali previsti

dall'ordinamento.

5. - L'ordinanza del Pretore di Legnago fa richiamo, come si è

visto, alla dichiarata illegittimità costituzionale della regola del

solve et repete, ma fugacemente e si direbbe senza molta convinzione.

In verità, come risulta da quanto si è esposto, la particolarità del

sistema costituito dagli artt. 208 e 209 del T.U. e dagli altri che con

essi si collegano, non discende dall'applicazione di quella regola, ma

piuttosto dal principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo. E

codesto principio, nei limiti nei quali esso vale nei confronti della

sopravvenuta Costituzione, fu già fatto salvo dalla Corte nella

sentenza n. 21 del 1961, con la quale quella illegittimità fu

dichiarata. E, in verità, esso non esclude punto la proponibilità

dell'azione davanti all'autorità giudiziaria competente, né la

sottopone all'adempimento di alcun onere preliminare, ma stabilisce

l'indipendenza dell'azione giudiziaria dal procedimento esecutivo; non

impedisce la pronuncia del giudice, ma ne limita l'efficacia entro

certi confini, vietandogli di revocare o modificare l'atto

amministrativo impugnato nei casi e con gli effetti previsti dalla

legge medesima (art. 113 della Costituzione, terzo comma). Nel caso poi

sottoposto alla Corte, come è assicurato al contribuente, dopo la

pubblicazione dei ruoli, di proporre l'azione di accertamento negativo,

senza che sia necessario il previo pagamento del debito di imposta,

così è da ritenere che, dopo la fine dell'esecuzione, il cittadino

possa adire il giudice competente non soltanto per il risarcimento dei

danni conseguenti all'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, ma

altresì, se non l'abbia ancora fatto, per far accertare l'infondatezza

della pretesa impositiva e le conseguenze che da questo accertamento

discendono.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara non fondate le questioni sollevate dai Pretori di Legnago

e di Manduria sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo

e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato

con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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