Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, promossi con le seguenti ordinanze

del Pretore di Crotone:

1) ordinanza del 17 novembre 1961 nel procedimento civile tra

Menzano Francesco e l'Esattoria consorziale di Crotone, iscritta al n.

209 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;

2) ordinanza del 15 febbraio 1962 nel procedimento civile tra

Gentile Salvatore e l'Esattoria consorziale di Crotone, interveniente

il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 57 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;

3) ordinanza del 6 giugno 1962 nel procedimento civile tra Noce

Giuseppe e l'Esattoria della imposte dirette di Crotone e il Servizio

dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 135 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 203 dell'11 agosto 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le tre ordinanze è stata sollevata la questione

di legittimità costituziomale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio

1947, n. 493, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza suindicata del 6 giugno

1962 nessuno si è costituito davanti alla Corte, mentre nel giudizio

promosso con l'ordinanza del 15 febbraio 1962, si è costituito il

Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni dell'Avvocatura

generale dello Stato depositate il 3 maggio 1962, e nel giudizio

promosso con l'ordinanza del 17 novembre 1961 si sono costituiti il

Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni dell'Avvocatura

generale dello Stato depositate il 14 dicembre 1961 e l'Esattore delle

imposte di Crotone con deduzioni depositate il 17 gennaio 1962;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, mentre con sentenza del 3 luglio 1962,

n. 87, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute nei commi secondo e terzo

dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113

della Costituzione e con successiva ordinanza del 15 novembre 1962, n.

101, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma, dello

stesso T.U. in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, primo

comma, della Costituzione; con ordinanza dello stesso 15 novembre 1962,

n. 102, ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione

in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nel sollevare la questione ora proposta in riferimento all'art.

24 della Costituzione non vengono addotte valide ragioni per indurre la

Corte a riesaminare la questione di legittimità dell'art. 1 del

D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, già dichiarata infondata con la

precedente sentenza n. 65 del 1962 in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. Con la sentenza 3 luglio 1962 e con le successive

ordinanze nn. 101 e 102 dello stesso anno 1962 sono state illustrate le

ragioni in virtù delle quali il sistema stabilito con le citate norme

del T.U. delle leggi sulle imposte dirette non importa violazione dei

principi sanciti nell'art. 24 della Costituzione. Per le stesse

considerazioni è da ritenere che l'avere esteso alla riscossione dei

contributi agricoli unificati il sistema stabilito per la riscossione

delle imposte dirette, qualunque sia la natura, tributaria o non, dei

contributi stessi, non è tale da intaccare il diritto di difesa

garantito dalla Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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